Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7174 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7174 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26148/2016 R.G. proposto da :
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
avverso SENTENZA della C.T.R. d ell’ABRUZZO – Sez. staccata di PESCARA n. 785/2016 depositata il 12/08/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna la sentenza della C.T.R. dell’Abruzzo che ha respinto l’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Pescara di rigetto dei ricorsi riuniti avverso l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA ed il fermo amministrativo della vettura di sua proprietà.
La C.T.R. dato atto che l’eccezione di prescrizione del credito tributario era dedotta sulla base dell’assunto della falsità della firma di ricezione della notifica dell’atto interruttivo e che la parte contribuente aveva richiesto la sospensione del processo assumendo di avere prodotto querela di falso, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 546 del 1992, ove si prevede in siffatta ipotesi la sospensione del processo tributario, la ‘presentazione’ della querela fosse da riferirsi al giudice civile, competente, spettando al giudice tributario solo la valutazione della rilevanza del documento ai fini della decisione. Non avendo la parte provato di avere presentato la querela nei modi previsti dall’art. 221 c.p.c., limitandosi a depositare la querela presso la cancelleria del giudice tributario, ha rigettato i ricorsi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La Cancelleria di questa Sezione appresa, in sede di comunicazione della convocazione dell’adunanza in Camera di
consiglio, la notizia della morte dell’unico difensore costituito per la ricorrente ha provveduto, in data 23 ottobre 2024, a dare avviso della data dell’adunanza a NOME COGNOME la quale ha ricevuto a mani la raccomandata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME formula un unico motivo di ricorso, con il quale fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.lgs. 546 del 1992. Sostiene che la C.T.R. erra laddove non dispone la sospensione del giudizio tributario sino all’esito della definizione del giudizio sulla querela di falso sulla base dell’assunto della irritualità della querela in quanto proposta avanti al giudice tributario. Osserva che l’interpretazione adottata dalla sentenza impugnata comporta l’impossibilità della proposizione della querela in via incidentale, ciò non essendo previsto da alcuna disposizione di legge. Assume che gli artt. 65 e 355 c.p.c. stabiliscono che il procedimento per querela di falso, in via incidentale, consti di tre fasi: a) proposizione della querela avanti al giudice non competente per la sua decisione; b) verifica dei presupposti di proponibilità e di rilevanza della querela; c) sospensione del procedimento con assegnazione del termine perentorio per la proposizione della querela di falso innanzi al giudice competente. Sottolinea che, al giudice tributario non è consentito, diversamente da quanto previsto per il giudice civile, sindacare sulla ricorrenza dei requisiti formali per la proposizione della querela, dovendosi egli limitare ad un mero vaglio della rilevanza del documento impugnato di falso ai fini della decisione.
La censura è fondata.
Questa Corte, con una pluralità di pronunce, ha ricostruito la disciplina della querela nel processo tributario,
chiarendo che: ‘In materia di querela di falso, il giudice tributario è tenuto, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992, a sospendere il giudizio fino al passaggio in giudicato della decisione in ordine alla querela stessa (o fino a quando non si sia altrimenti definito il relativo giudizio), trattandosi di accertamento pregiudiziale riservato ad altra giurisdizione, e di cui egli non può conoscere neppure “incidenter tantum”; tuttavia, in caso di presentazione di detta querela, anche nel processo tributario il relativo giudice non deve semplicemente prenderne atto e sospendere il giudizio ma è tenuto a verificare la pertinenza di tale iniziativa processuale in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione. (Nel caso di specie, la S.C. ha censurato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto la propria competenza a conoscere della querela di falso, ritenendola irritualmente proposta, anziché limitarsi a valutare la sua rilevanza e pertinenza ai fini della decisione). (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28671 del 30/11/2017; nello stesso senso: Sez. 5, Sentenza n. 8046 del 03/04/2013; Sez. 5, Sentenza n. 18139 del 07/08/2009; Sez. 5, Sentenza n. 4003 del 19/02/2009).
Se è pacifico che il giudice tributario debba limitarsi a verificare la ritualità di querela e la rilevanza del documento impugnato ai fini della decisione, n ondimeno, ‘la valutazione del primo presupposto ha ad oggetto esclusivamente la riconoscibilità o meno della proposta querela come atto di impulso processuale del tipo ipotizzato, e non può estendersi ad altri aspetti, quali la competenza territoriale del giudice adìto, l’integrità del contraddittorio, la validità o fondatezza della querela o l’idoneità dei mezzi di prova offerti, mentre il giudizio di rilevanza, nel caso in cui la querela non colpisca il documento nella sua interezza, dev’essere effettuato specificamente ed
analiticamente per ciascun passaggio dell’atto, e non può investire la riconducibilità delle singole circostanze di cui si assume la falsità tra quelle assistite da fede privilegiata, essendo tale qualificazione rimessa al giudice competente a decidere sulla querela’ (così, in particolare Sez. 5, Sentenza n. 4003 del 19/02/2009).
Resta, tuttavia, da capire se nel processo tributario sia ammissibile la proposizione incidentale della querela di falso, la cui decisione è demandata a diversa giurisdizione.
Ora, il lapidario testo dell’art. 39 d.lgs. 546 del 1992, secondo cui ‘Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso’, sembra non offrire strumenti interpretativi per risolvere la questione; nondimeno, l’art. 355 c.p.c. offre uno spunto che può sciogliere il nodo esegetico.
Non deve, innanzitutto, dimenticarsi che, ai sensi dell’art. 221 c.p.c. -applicabile ex art. 1, comma 2 d.lgs. 546 del 1992, in assenza di diversa previsione- che la querela di falso è proponibile in ogni stato e grado del giudizio, senza limite temporale alcuno.
Ma se, come prevede l’art. 39 cit. il giudice deve sospendere il procedimento in caso di presentazione di querela di falso, ove si ritenesse esclusa la possibilità di proporre querela di falso, in via incidentale, avanti al giudice tributario, si creerebbe una situazione tale per cui alla parte che voglia impugnare di falso il documento -e non lo abbia già fatto in via principalepotrebbe essere precluso di farlo prima della decisione di quel grado di giudizio, costringendo magari la parte a formulare appello, al solo fine di proporre nel frattempo la querela di falso in via principale, ottenendo in appello la sospensione del processo, a fronte della prova della proposizione della querela, a mezzo di un incoerente dispendio di energie processuali.
Per altro verso, l’art. 355 c.p.c. che regola la proposizione della querela di falso, in via incidentale, in grado di appello, dispone che il giudice, valutata la rilevanza del documento ai fini della decisione, debba sospendere il processo ed assegnare un termine per la riassunzione della causa di falso avanti al tribunale. Si tratta di una previsione che ovviamente non può riguardare le controversie pendenti avanti al Tribunale, competente a giudicare sulla querela di falso, che, dopo avere autorizzato la presentazione della querela, ai sensi dell’art. 222 c.p.c. può decidere sulla medesima separatamente dal resto o disporre che la trattazione della causa continui ‘relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato (art. 225 c.p.c.). In ogni caso la trattazione della domanda, rispetto alla quale il documento assume rilevanza, si arresta sino alla decisione sulla querela di falso con decisione passata in giudicato (art. 221 c.p.c.).
Lo strumento dell’assegnazione del termine accompagnato dalla sospensione del processo, dunque, è la modalità scelta dal legislatore per il caso in cui la querela sia proposta avanti ad un giudice non competente a decidere.
Il giudice tributario non ha giurisdizione sulla decisione della querela di falso, e, come si è detto, l’art. 39 del d.lgs. 546 del 1992, nulla prevede se non la sospensione del processo tributario ex art. 39 d.lgs. 546 del 1992.
Non va, nondimeno, dimenticato che il legislatore del processo tributario ha compiuto una scelta precisa, che è quella di richiamare, per quanto non disposto dal d.lgs. 546 del 1992, le norme compatibili del codice di procedura civile. Sicché è solo a quest’ultimo che può farsi riferimento.
La conseguenza, se si vogliono evitare vuoti di tutela o distonie, non può che essere l’applicazione della regola che deriva dal combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c. che
disciplina la proposizione della querela di falso avanti a giudice incompetente a decidere (non potendosi richiamare l’art. 313 c.p.c. relativo alla proposizione della querela avanti al giudice di pace, che comporta la rimessione dell’intero procedimento avanti al Tribunale).
Tocca, dunque, al giudice tributario avanti al quale la querela sia proposta valutare la rilevanza del documento denunciato di falso, ai fini della decisione, ed assegnare un termine per la proposizione della querela avanti al giudice competente, sospendendo il processo, come previsto dall’art. 39 d.lgs. 546 del 1992.
Ciò premesso, va rilevato che con la sentenza qui impugnata il giudice tributario ha già effettuato la valutazione sulla rilevanza del documento impugnato, affermando che ‘è indubbio che ne presente caso la querela di falso ove fondata abbia un effetto decisorio della controversia, giacché l’eventuale falsità della firma di ricezione dell’atto interruttivo notificato da Equitalia Centro il 16 febbraio 2005, renderebbe del tutto inesistente la notifica, determinando automaticamente la perenzione del credito tributario per intervento della prescrizione decennale’.
Non resta, allora, che cassare la sentenza impugnata e rimettere alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo -sezione staccata di Pescara l’assegnazione del termine per la proposizione della querela di falso avanti al giudice competente, ove non la domanda non sia ancora instaurata, provvedendo contestualmente alla sospensione del processo ex art. 39 d.lgs. 546 del 1992, rimettendo allo stesso giudice la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo -sezione staccata di Pescara – in diversa composizione, cui manda anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025