Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25140 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25140 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2025
INTIMAZIONE DI PAGAMENTO TRIBUTI VARI
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18546/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente/ricorrente in via incidentale -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8003/2019, depositata il 22 ottobre 2019;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agente della riscossione notificava, in data 30 agosto 2016, alla società Villalba del prof. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE l’intimazione di pagamento n. 071 -2016-9032268791-000, dell’importo complessivo di € 4.154.446,19, relativa al mancato pagamento di n. 52 cartelle di pagamento e n. 11 avvisi di addebito.
La società contribuente impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, l’intimazione di pagamento in questione, e n. 35 delle cartelle di pagamento presupposte, deducendo la mancanza o l’illegittimità delle notificazioni delle stesse.
La C.T.P. adìta, con sentenza n. 12799/2017, depositata il 1° agosto 2017, ritenuta la validità e la regolarità delle notificazioni degli atti in oggetto, dichiarava inammissibile il ricorso.
Interposto gravame dalla Villalba del prof. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 8003/2019 pronunciata l’8 ottobre 2019 e depositata in segreteria il 22 ottobre 2019, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione alle cartelle per le quali sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario in quanto recanti pretese di natura contributiva, ed accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente alla cartella di pagamento n. 071-2014-00686035, confermando nel resto l’impugnata sentenza.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Villalba del prof. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 25 giugno 2020).
Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, la quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo.
Con decreto del 14 febbraio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 9 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
Il ricorso principale, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Rileva, in particolare, la ricorrente che ella, facendo seguito alla riserva già presente nel ricorso introduttivo, aveva proposto formale querela di falso, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso gli allegati prodotti dall’agente della riscossione, e pertanto la C.T.R. avrebbe dovuto sospendere il giudizio, vertendosi in ipotesi di sospensione necessaria ex art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
1.2. Con il secondo motivo si eccepisce nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4) e num. 5), c.p.c.
Rileva, in particolare, la ricorrente che la Corte regionale aveva male esercitato il proprio prudente apprezzamento delle
prove prodotte in copia fotostatica, avendo essa tempestivamente disconosciuto la conformità all’originale delle copie fotostatiche prodotte, nonché la sottoscrizione su detti documenti.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, la RAGIONE_SOCIALE eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 182 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Sostiene, in particolare, che la C.T.R. avrebbe erroneamente concesso all’Agente per la riscossione un termine, ai sensi del citato art. 182 c.p.c., per sanare un presunto vizio della procura conferita ad un avvocato del libero foro, nel mentre tale vizio non sarebbe stato sanabile.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate -Riscossione eccepisce violazione dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c., dell’art.118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, num. 3), del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 , comma 1, num. 4), c.p.c.
Deduce, in particolare, che, con riferimento al capo della sentenza che ha accolto l’appello, relativamente alla cartella di pagamento n. 071-2014-00686035-58, la motivazione della stessa sentenza appariva insanabilmente contraddittoria, con riferimento alla ritenuta mancata prova della notificazione della cartella stessa.
Così delineati i motivi di ricorso, ritiene la Corte che appare opportuno disporre l’acquisizione dei fascicoli dei gradi merito, ai fini della valutazione della pendenza del giudizio di querela di falso promosso dalla ricorrente, e del contenuto di tale querela.
Deve essere quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dispone che, a cura della cancelleria, vengano acquisiti i fascicoli dei gradi merito del presente giudizio. Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2025.