Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27696 Anno 2025
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23282/2023 R.G. proposto da :
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1154/2023, depositata il 22/9/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso affidato a quattro motivi, l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Salerno, resa pubblica in data 22 settembre 2023, che ne rigettava il gravame avverso la decisione n. 2866/2020 resa dal Tribunale della medesima Città, la quale – in accoglimento dell ‘ azione di querela di falso proposta da NOME COGNOME avverso gli avvisi di ricevimento postali n. 783 e n. 784 notificati il 16 aprile 2012 e relativi agli avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO emessi dall ‘ RAGIONE_SOCIALE ed impugnati dalla medesima COGNOME dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno -aveva dichiarato ‘la falsità della firma in apparenza apposta da COGNOME NOME sulla raccomandata n. 784 del 16.04.2012′, disponendo, quindi, ‘la cancellazione della predetta firma, che abbiasi pertanto come non apposta’.
Con la medesima sentenza, la Corte di appello di Salerno, sull ‘ appello incidentale della COGNOME relativamente alla querela di falso dell ‘avviso NUMERO_DOCUMENTO, rimetteva ‘la causa innanzi al Tribunale di Salerno, per quanto di competenza, con termine per la riassunzione come per legge, a cura di NOME NOME‘.
-La Corte territoriale, a fondamento della decisione, osservava che: a ) la COGNOME aveva proposto querela di falso RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni apposte sugli anzidetti avvisi di ricevimento postali avendo avuto notizia dei citati avvisi di accertamento soltanto in sede di impugnazione, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento notificatele il 17 ottobre 2013; b ) l ‘ adito Tribunale civile di Salerno, previo espletamento di c.t.u. grafologica, accertava la falsità della firma apposta sull ‘ avviso di ricevimento della raccomandata n. 784 del 16 aprile 2012; c ) era infondato il primo motivo di appello, con il quale
si denunciava la ‘(i)mprocedibilità della querela di falso per sopravvenuta carenza di interesse’, giacché, sebbene il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, nelle more, fosse stato definito con sentenza n. 2181/2019, ciò non incideva ‘sulla sussistenza e permanenza dell’ interesse ad impugnare di COGNOME NOME, tant ‘ è che l ‘ appellata ha proposto azione di revocazione di detta sentenza per irregolarità formali e sostanziali’; d ) era infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale si denunciava la violazione dell ‘ art. 112 c.p.c. ‘per omessa pronuncia sulla questione di inammissibilità della querela’ in ragione della ‘mancata verifica della rilevanza dei documenti ai fini della decisione innanzi alla Commissione’, in quanto una tale valutazione non spettava ‘al giudice della querela di falso, ma alla Commissione Tributaria, che in un primo momento aveva sospeso il giudizio per consentire la verifica sul falso’; e ) inoltre, ‘contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante’, ‘nell’ ipotesi di notifica eseguita dall ‘ agente postale la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni attinenti all ‘ attività svolta, nonché dell ‘identità ricevente’ e ‘la contestazione sull ‘identità va fatta con la querela di falso’, gravando peraltro sull ‘agente postale ‘procedere alla indicazione degli elementi identificativi del soggetto che provvede al ritiro del plico postale’; f ) l ‘appello era, quindi, ‘infondato in quanto la querela di falso è ammissibile nel caso in esame’; g ) quanto, poi, all ‘ appello incidentale proposto dalla COGNOME per omessa pronuncia del primo giudice in ordine ‘alla mancata verifica del falso relativamente all ‘avviso NUMERO_DOCUMENTO‘, effettivamente ricorreva la lamentata omissione e, tuttavia, ‘considerata la natura della querela di falso, e l ‘ attività istruttoria da espletarsi, onde evitare il salto di un grado di giurisdizione, la causa (andava) rimessa al primo giudice per il relativo accertamento’.
3. -Ha resistito con controricorso NOME.
-Entrambe la parti hanno depositato memoria ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ‘nullità della sentenza per violazione dell ‘art. 112 c.p.c. in riferimento agli artt. 221 e 222 c.p.c.’, per avere la Corte territoriale ‘omesso di valutare la rilevanza della querela di falso, affermando erroneamente che tale giudizio è precluso al giudice della querela incidentale ed è riservato al giudice a quo ‘.
In particolare, il giudice di appello avrebbe mancato di verificare se la proposta querela di falso fosse davvero rilevante -come richiesto dall ‘ art. 222 c.p.c. -sotto due distinti profili: a ) per essersi la COGNOME ‘limitata a negare la veridicità della propria sottoscrizione, senza contestare le altre circostanze emergenti dagli avvisi di ricevimento in ordine al nuovo e al tempo dell ‘ avvenuta consegna’; b ) per essere assente la ‘qualità di atto pubblico relativamente alla veridicità intrinseca di quanto dichiarato dal consegnatario’.
-Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ‘nullità della sentenza per violazione degli artt. 222 e 100 c.p.c.’, essendo la proposta querela di falso inammissibile per difetto della ‘rilevanza del falso’ e dell ”interesse ad agire’, poiché ‘limitata alla sola apocrifia RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento’, l ad dove, invece, ‘quando l ‘ atto è consegnato all ‘ interno dell ‘ abitazione del destinatario ex art. 139, co. 2 c.p.c.’ essendo ‘pacifico che la notifica è stata eseguita nell ‘abitazione di NOME COGNOME‘ ‘la validità della notifica non dipende dall ‘ identità effettiva di colui che materialmente riceve l ‘ atto, ma esclusivamente dal luogo di consegna’.
Ne conseguirebbe, secondo la parte ricorrente, che il falso sarebbe irrilevante, non potendo avere il relativo giudizio ‘alcun effetto sul giudizio di impugnazione degli avvisi di intimazione, che a propria volta dipende dalla invalidità RAGIONE_SOCIALE notifiche dei pregressi atti di accertamento’, nonché, per la medesima ragione, difetterebbe, a monte, anche l ‘ interesse ad agire.
Con la memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. l ‘ RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha, quindi, precisato -a fronte del rilievo di parte controricorrente per cui la doglianza sarebbe infondata in quanto ‘la sottoscrizione fu apposta presso l ‘ Ufficio postale e non presso la residenza del destinatario’ che l ‘ argomento dirimente non sarebbe il luogo della sottoscrizione dell ‘ avviso di ricevimento, bensì il luogo, non contestato, in cui è stata spedita la raccomandata, e ciò in quanto ‘l’ agente postale non ha il potere-dovere di identificare colui cui viene consegnato l ‘atto’, per cui ‘la dichiarazione che il consegnatario del plico postale è il destinatario non costituisce l ‘ esito di un procedimento certativo, dotato di fidefacenza intrinseca, ma è semplicemente l ‘ attestazione di quanto dichiarato dal consegnatario, che si qualifica come destinatario’.
– Con il terzo motivo è prospettata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ‘nullità della sentenza per violazione dell ‘ art. 112 c.p.c. in relazione all ‘art. 2700 c.c.’, essendo la querela di falso inammissibile in quanto proposta in riferimento ad una ‘parte del documento priva della qualità di atto pubblico, ossia la veridicità intrinseca della dichiarazione di identità resa dal consegnatario’, giacch é ‘l’ agente postale si limita a ricevere la dichiarazione di identità del consegnatario, ma non attesta con fidefacienza la sua la sua veridicità intrinseca’.
– Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., ‘nullità della sentenza per violazione degli artt. 353 e 354 c.p.c.’, per aver e la Corte territoriale, in relazione alla denuncia di omessa pronuncia proposta dalla COGNOME
con appello incidentale in relazione all ‘ asserita falsità dell ‘ avviso NUMERO_DOCUMENTO, ‘annullato la sentenza con rinvio al giudice di primo grado al di fuori RAGIONE_SOCIALE ipotesi di appello rescindente tassativamente previste dal codice di rito’.
5. -Occorre premettere all ‘ esame del ricorso che -come evidenziato e dato riscontro dalla COGNOME con la memoria ex art. 380bis .1 c.p.c. -, successivamente alla sentenza impugnata in questa sede (pubblicata il 22 settembre 2023), la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, con sentenza n. 527/2024, resa pubblica il 2 febbraio 2024, ha revocato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 2181/2019, la quale, nelle more della definizione del giudizio di falso pendente in grado di appello, dopo aver sospeso e, quindi, proseguito il giudizio tributario, aveva rigettato il ricorso della COGNOME avverso le intimazioni di pagamento e i presupposti avvisi di accertamento notificatile dall ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza n. 527/2024, resa in sede di revocazione, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno ha dato atto dell ‘ accertamento della falsità degli avvisi di ricevimento postali di cui alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 2866/2020, e in forza di tale statuizione ha accolto il ricorso per revocazione proposto dalla COGNOME ritenuto ‘l’ unico strumento processuale utile per rimettere legittimamente in discussione l ‘ esito del giudizio di primo grado’, la cui riassunzione d’ ufficio non risultava ritualmente comunicata alla ricorrente , affermando che ‘i documenti sulla base dei quali la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno ha definito il giudizio iscritto al n. 2146/2014 R.G. con la sentenza n. 2181 del 15.7.2019 si sono rivelati falsi’.
In particolare, detta sentenza n. 527/2024 non ha circoscritto la delibazione del falso ad uno soltanto degli avvisi di ricevimento, ma ha accertato la falsità di entrambi gli avvisi.
Alla luce di quanto evidenziato, deve quindi ritenersi che il giudizio tributario instaurato dalla COGNOME e iscritto al Rgn. 2146/2014 è ormai definito in ragione della formazione del giudicato sulla falsità dei ‘documenti’, ossia di entrambi gli avvisi di ricevimento (n. 783 e n. 784 del 2012), a seguito della mancata impugnazione della sentenza n. 527/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno (e, quindi, a prescindere dalla correttezza o meno di tale decisione) che ha revocato la sentenza n. 2181/2019 della Commissione tributaria provinciale di Salerno.
Ne consegue che detto giudicato sulla falsità documentale, sopravvenuto alla sentenza di appello impugnata in questa sede, comporta, ai sensi dell ‘ art. 382 c.p.c., che il giudizio di falso non poteva essere proseguito, con conseguente rigetto del ricorso proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE.
-La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Stante il disposto di cui all’art. 12, comma 5, del d.l. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, non sussistono i presupposti per l ‘ assoggettamento dell ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME