Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20700 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9894-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE REGIONALE DELLA SICILIA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 474/2021 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 05/11/2021 R.G.N. 274/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.9894/2022
COGNOME
Rep.
Ud 18/06/2025
CC
RILEVATO che
1.Con sentenza in data 5 novembre 2021, la Corte d’appello di Caltanissetta in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento notificata dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Enna nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, notificata in data 8 settembre 2011 ed emessa a seguito dell’avviso di irrogazione di sanzione in materia di lavoro sommerso.
In particolare, il giudice di secondo grado, andando di contrario avviso rispetto all’ iter decisorio del primo giudice, ha ritenuto la sopravvenuta nullità della iscrizione a ruolo e l’illegittimità dei relativi atti preliminari, in quanto posti in essere da soggetto privo di poteri poiché dotato di poteri dirigenziali conferiti in assenza di regolare concorso, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 25 febbraio 2015.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, affidandolo a un motivo.
3.1. La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO che
Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) con riferimento all’art. 42, comma 3, del dpr n. 600 del 1973 asserendosi aver la Corte erroneamente annullato la cartella di pagamento ritenendo che l’atto presupposto di irrogazione della sanzione fosse affetto da nullità in quanto sottoscritto da soggetto sfornito di qualifica dirigenziale.
Il motivo è fondato.
Occorre evidenziare, al riguardo, che, come correttamente rilevato dall’Agenzia impugnate, il personale della carriera direttiva cui si riferisce, ai fini della delega, il primo comma del citato art. 42, appartenga alla terza area funzionale.
Ed invero, la stessa Corte costituzionale, con la pronuncia n. 37 del 2015, ha affermato che alla luce delle regole che presiedono all’organizzazione interna della Agenzia delle Entrate e della possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a fu nzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale (secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza tributaria di legittimità, ex plurimis,
Cass. n. 220 del 2014), la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione di cui all’art. 42.
Ne consegue che la questione della legittimità degli incarichi, non si riflette sulla validità degli atti con cui l’ufficio manifesta all’esterno la propria volontà.
Questa Corte, a partire da Cass. n. 2280 del 2015, ha chiarito che poiché in tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 – di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale – nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito nella l. n. 44 del 2012 (negli stessi termini, fra le più recenti, Cass. n. 23782 del 2024).
Orbene, nel caso di specie, la Corte d’appello, traendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 l’erroneo convincimento della rilevanza della qualifica dirigenziale, ha ritenuto altresì rilevante la mancata dimostrazione, da parte dell’Age nzia, del possesso da parte del COGNOME delle qualifiche e dei titoli per essere qualificato un dirigente e tale conclusione deve ritenersi contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rimessa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione , anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità
Così deciso nell’Adunanza camerale del 18 giugno 2025
La Presidente
NOME COGNOME