Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23168 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23168 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/08/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/06/2025
IMPOSTA COMUNALE
PUBBLICITA ‘ – CAMION
A VELA –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2907/2016 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina poste a margine del ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE. –RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona dell’amministratore unico legale rappresentante pro tempore , rag. NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del
Numero registro generale 2907/2016
contro
ricorso, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE. Numero sezionale 5195/2025 Numero di raccolta generale 23168/2025 Data pubblicazione 12/08/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 2792/27/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 23 giugno 2015, non notificata.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 13 giugno 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti con cui I.C.A. -Imposte RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE ed in seguito menzionata solo in acronimo) accertò, per l’anno 2013, l’omessa denuncia e versamento dell’imposta sulla pubblicità relativa alla campagna pubblicitaria del marchio ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, di proprietà della contribuente, realizzata tramite l’utilizzo di due veicoli, in dotazione della società RAGIONE_SOCIALE, cui era stata affidata l’attività pubblicitaria.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dalla ricorrente, assumendo, dopo aver richiamato la previsione degli artt. 13 d.lgs. n. 507/1993 e 23 d.lgs. n. 285/1992, che:
-la pubblicità sui cd. ‘ Camion a vela ‘, vale a dire su veicoli predisposti solo per l’installazione di un cartellone pubblicitario mobile, è « pubblicità ordinaria e non effettuata mediante veicoli. Si tratta, infatti, di mezzi realizzati o comunque trasformati per esercitare attività propagandistiche: spetta al contribuente dimostrare che l’uso del veicolo avviene in via prevalente per un uso pubblico o privato diverso da quello pubblicitario»;
«Se la Polizia municipale (come avvenuto nella specie) accerta che i camion sono parcheggiati di proposito nelle strade più trafficate per consentire al messaggio di raggiungere il maggior numero possibile di consumatori, è chiaro che venga configurata la pubblicità», richiamando sul punto la pronuncia della Corte di cassazione n. 5858/2012, secondo cui costituisce un espediente elusivo piazzare il veicolo attrezzato per la reclamè nei punti strategici di una città, così risparmiando sul tributo. Numero sezionale 5195/2025 Numero di raccolta generale 23168/2025 Data pubblicazione 12/08/2025
era pertanto condivisibile la motivazione del Giudice di primo grado, il quale aveva correttamente ritenuto soggetto passivo la società appellante, tenuta al pagamento dell’imposta.
Avverso tale pronuncia il RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 20/25 gennaio 2016 e formulando otto motivi d’impugnazione, depositando in data 30 maggio 2025 memoria ex art. 380 -bis .1. c.p.c.
I.C.A. resisteva con controricorso notificato il 24 febbraio 2016, depositando in data 3 giugno 2025 memoria ex art. 380bis. 1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 d.lgs. n. 285/1992 in materia di pubblicità tramite veicoli e dell’art. 203, comma 2, lettera q ), d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione al codice della strada), osservando che erroneamente la sentenza impugnata ha statuito che «l’affissione di marchi, scritte, insegne o qualsiasi altra cosa è vietata dal codice della strada art. 23 del D. Lgs. 285 del 1992» (v. pagina n. 7 del ricorso).
Ciò, assumendo -di contro che, ai sensi dell’art. 23 citato, la pubblicità su veicolo è, in realtà, consentita, essendo vietata solo
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quella luminosa, per cui la pronuncia impugnata si è sviluppata sulla base di un errato presupposto, senza considerare che i cd. ‘ Camion a vela’, come definiti nella sentenza impugnata, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice regionale, sono necessariamente immatricolati e sono usati esclusivamente a scopi pubblicitari e non incontrano alcun divieto. Data pubblicazione 12/08/2025
Con la seconda censura la contribuente ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 12 e 13 d.lgs. n. 507/1993 per non avere la Commissione regionale considerato il rapporto di genus a species esistente tra la pubblicità ordinaria e le altre specifiche tipologie di pubblicità tra le quali, sub specie, quella effettuata con i veicoli.
Nella specie, l’istante ha posto in evidenza che l’art. 12 d.lgs. n. 507/1993 disciplina la pubblicità ordinaria (su insegne, cartelli, locandine, targhe etc.), mentre il successivo art. 13 regola la pubblicità effettuata con veicoli, come avvenuto nella specie, tenuto conto che i mezzi attraverso i quali è stata diffusa la pubblicità della ricorrente sono di proprietà di un’azienda che svolge attività imprenditoriale pubblicitaria cosiddetta dinamica attraverso cioè l’utilizzo dei veicoli.
Ed ha aggiunto sul punto che i commi 4 e 4bis dell’art. 13 sopra menzionato dispongono l’esenzione dal pagamento delle imposte per i veicoli che effettuano pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa.
Con la terza doglianza la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 12 e 13 d.lgs. 507/1993, evidenziando che l’imposta in oggetto era stata pagata dalla società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE che aveva effettuato la campagna pubblicitaria, versandola al Comune di Ponte San Nicolò (PD), ove la stessa aveva sede.
Con la quarta ragione di contestazione l’istante ha rimproverato al Giudice regionale la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. n. 507/1993 per non avere la Commissione regionale riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell’istante, essendo tenuto al pagamento dell’imposta solo il soggetto che dispone del mezzo tramite il quale si effettua la pubblicità e, quindi, nella specie, la suddetta RAGIONE_SOCIALE, restando la contribuente tenuta, al pagamento, peraltro in solido, solo dell’imposta principale e non anche al versamento delle sanzioni. Numero sezionale 5195/2025 Numero di raccolta generale 23168/2025 Data pubblicazione 12/08/2025
Con il quinto motivo, l’istante ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 507/19993 e l’omessa motivazione sul punto, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, considerando che la Commissione d’appello ha immotivatamente stabilito che la contribuente è tenuta al pagamento delle sanzioni per l’omessa denuncia, benché la società RAGIONE_SOCIALE proprietaria del mezzo utilizzato per l’attività pubblicitaria, avesse ottemperato alla denuncia ed al pagamento dell’imposta nel Comune in cui ha la propria sede.
Con la sesta censura, la contribuente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 165, della legge n. 296/2006 e l’omessa motivazione sul punto per avere la Commissione stabilito che l’avviso impugnato indicava gli elementi essenziali relativi alla determinazione degli interessi sull’imposta dovuta, «facendo proprie, neppure esplicitamente, e quindi senza alcuna motivazione o argomentazione, le motivazioni della sentenza di primo grado » v. pagina n. 17 del ricorso).
Con la settima doglianza la ricorrente s’è doluta dell’errata e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Commissione statuito che la campagna pubblicitaria era « stata affidata alla Società RAGIONE_SOCIALE per due periodi: dall’11 luglio 2013 al 17
luglio 2013 e dal 29 novembre 2013 al 05 dicembre 2013 mediante veicolo che sosteneva un cartellone. Detto veicolo era posizionato in sosta sul territorio del Comune di Corsico» (v. pagina n. 17 del ricorso), lamentando sul punto che detta circostanza non era stata in realtà provata. Numero sezionale 5195/2025 Numero di raccolta generale 23168/2025 Data pubblicazione 12/08/2025
Con l’ottavo ed ultimo motivo di ricorso, l’istante ha contestato l’errata e contraddittoria motivazione in ordine alla sosta volontaria dei veicoli in questione nelle strade più trafficate del Comune di Corsico, non essendo stata tale circostanza dimostrata.
Il ricorso presenta motivi in parte infondati e, per altro verso, inammissibili. Esso va, quindi, complessivamente rigettato per le ragioni che seguono, subito avvertendo che si procederà all’esame congiunto, per ragioni di connessione, dei primi tre motivi, poi del quarto e del quinto, nonché del settimo ed ottavo, mentre si esaminerà in modo separato il sesto motivo.
Tutto ciò, osservando preliminarmente che è pacifico in punto di fatto che la pubblicità oggetto di imposizione ha riguardato la campagna pubblicitaria commissionata dalla ricorrente alla società RAGIONE_SOCIALE e realizzata tramite l’utilizzo di due veicoli a tanto specificamente destinati, di proprietà di detta ultima società, di cui costituivano beni strumentali.
I primi tre motivi risultano infondati.
10.1. Va premesso che:
-l’art. 12 d.lgs. n. 507/1993 (rubricato «Pubblicità ordinaria») contempla -per quanto occupa – la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, calibrando la tariffa dell’imposta per ogni metro quadrato di superficie, con riduzioni (comma 2) per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non
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superiore a tre mesi e maggiorazioni (comma 4) per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5: Numero di raccolta generale 23168/2025 Data pubblicazione 12/08/2025
-l’art. 13 d.lgs. n. 507/1993 (rubricato «Pubblicità effettuata con veicoli») -per quanto di interesse – prevede che «Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall’art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 12, comma 4 (comma 1); « per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede» (comma 2, seconda parte):
il comma 3 della disposizione in esame stabilisce che «Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza » secondo le tariffe ivi previste
il comma 4 della norma in commento prescrive che «Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato»;
il comma 4bis dell’art. 13 citato stabilisce, infine, che «L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni».
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10.2. Come ben noto alle parti, per averne fatto riferimento, la fattispecie in esame è stata oggetto di analisi da parte di questa Corte, la quale, con la pronuncia n. 5858/2012, ha chiarito quanto segue, con argomentazioni che le difese della ricorrente non consentono di superare. Data pubblicazione 12/08/2025
Un’interpretazione del quadro normativo di riferimento, rispettosa dei canoni dell’ermeneutica e costituzionalmente orientata, induce a ritenere che la “pubblicità effettuata con i veicoli” di cui all’art. 13, costituisca una modalità eccezionale rispetto a quella “ordinaria” prevista dall’art. 12, insuscettibile di interpretazione estensiva.
Ciò si evince sia dal titolo delle due disposizioni, che dal relativo tenore delle stesse, avuto riguardo al fatto che l’art. 12 contiene non solo una previsione generale che individua alcune forme di “pubblicità ordinaria” disciplinate dall’art. 12, ma pure una disposizione di chiusura per la quale la tariffa ivi indicata va, pure, applicata, “a qualsiasi altro mezzo (pubblicitario) non previsto dai successivi articoli”.
A sua volta, l’art. 13, non solo enuncia nel titolo il dato peculiare che quella ivi disciplinata è “pubblicità effettuata con veicoli”, ma pure indica, in modo inequivoco che trattasi della “pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato”.
Quindi, la fattispecie prevista dall’art. 13 citato (pubblicità effettuata con veicoli), costituisce una ipotesi eccettuata rispetto a quella disciplinata dal precedente art. 12 (pubblicità ordinaria), che, invece, ha portata generale e, quindi, si applica in tutti i casi in cui una specifica disposizione di legge non preveda diversamente.
Dal tenore delle due disposizioni (oltre che dai relativi titoli), si evince, altresì, che la fattispecie disciplinata dall’art. 13 non risulta applicabile ai casi in cui i veicoli utilizzati, come nel caso i c.d. “camionvela”, siano stati realizzati e/o trasformati e concretamente utilizzati per l’esclusivo esercizio dell’attività pubblicitaria; in tal caso, deve, infatti, ritenersi, avuto riguardo alle particolari peculiarità del mezzo, che si verta in tema di pubblicità ordinaria e che trovi applicazione la relativa disciplina. Numero di raccolta generale 23168/2025 Data pubblicazione 12/08/2025
In definitiva, l’art. 12, comma 1, disciplina la “pubblicità ordinaria”, l’esercizio di attività pubblicitaria visiva effettuata con mezzi e strumentazione installati su veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l’esclusivo e/o prevalente esercizio di tale attività; la disposizione del successivo art. 13, del medesimo d.lgs. disciplina, invece, il diverso caso in cui l’attività pubblicitaria venga espletata, installando i mezzi pubblicitari, per periodi di tempo anche limitati, su veicoli di uso pubblico o privato, i quali continuano a mantenere le caratteristiche strutturali e la destinazione d’uso loro propria.
Avuto riguardo alle peculiarità di tali veicoli – nel caso c.d. “camion-vela”, – che ne lasciano presumere l’ordinaria utilizzazione per l’espletamento di attività pubblicitaria, spetta al contribuente, che intenda sostenere l’utilizzazione esclusiva e/o prevalente del veicolo per uso pubblico o privato, fornire la prova di tali circostanze.
10.3. Alla stregua di tali principi perde di rilievo il riferimento contenuto nella sentenza impugnata e nel primo motivo di impugnazione alla previsione dell’art. 23 d.lgs. n. 285/1992, non trovando detta disposizione (relativa al codice della strada) applicazione nella fattispecie in rassegna, il che assorbe ogni valutazione sulla prima doglianza e sulla relativa eccezione di inammissibilità avanzata dalla concessionaria.
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Va solo aggiunto, al riguardo, che non risulta affatto dal testo della predetta sentenza di questa Corte la dedotta diversità della fattispecie esaminata nel citato arresto (asseritamente riferita dall’istante all’ipotesi di veicoli non immatricolati, non circolanti, ma lasciati in sosta inoperosa), rispetto a quella in esame, giacché dai contenuti della menzionata pronuncia emerge -di contro – che i veicoli risultavano immatricolati ed in sosta, esattamente come accertato nel caso in esame. Data pubblicazione 12/08/2025
Quanto al secondo motivo l’invocata applicazione dell’art. 13 e della relativa diversa tariffa è smentita dalla riconduzione della fattispecie alla previsione dell’art. 12 d.lgs. n. 507/1993.
Allo stesso modo, con riferimento al terzo motivo, non rileva, per quanto sopra detto, la dedotta applicazione dell’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 circa il Comune (ove ha sede la società proprietaria dei beni) a cui va eseguito il pagamento.
10.4. Dunque, alla luce dell’accertamento fattuale compiuto dalla Commissione circa il parcheggio dei predetti autoveicoli nelle strade più trafficate del Comune di Corsico, deve riconoscersi che la decisione del Giudice regionale si sia adeguata ai sopra menzionati principi, ai quali si è dichiaratamente affidata, richiamando il precedente di questa Corte n. 5858/2012.
Non hanno pregio il quarto ed il quinto motivo di ricorso concernenti la non debenza delle sanzioni ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 507/1993 anche in ragione del fatto che l’imposta era stata versata dalla RAGIONE_SOCIALE al Comune di Ponte San Nicolò (PD), ove aveva detta società sede, il che escludeva, a monte, il presupposto impositivo delle sanzioni.
Tale ordine di idee poggia sul rilievo di fondo del corretto adempimento dell’obbligazione tributaria da parte della società che aveva eseguito la pubblicità ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 507/193,
per cui la riconduzione della fattispecie in esame alla previsione dell’art. 12 citato smonta il presupposto fondante la tesi del corretto adempimento dell’obbligazione. Numero sezionale 5195/2025 Numero di raccolta generale 23168/2025 Data pubblicazione 12/08/2025
Resta così inevaso l’obbligo della dichiarazione e del versamento dell’imposta pubblicitario ordinaria di cui all’art. 12 d.lgs. n. 507/1993, con il conseguente obbligo solidale della ricorrente, a mente dell’art. 6, comma 2, d.lgs. citato, che non prevede alcun beneficium excussionis (v., tra le tante, Cass. n. 9626/2022 ed i vari precedenti ivi richiamati e Cass. n. 30046/2018).
Non solo. L’istante risponde anche delle sanzioni, in quanto l’art. 13 d.lgs. n. 471/1997 punisce il ritardato pagamento del soggetto tenuto al versamento del tributo e, quindi, anche dell’obbligato in solido a tale pagamento, il quale risponde, pertanto, per fatto proprio e non per fatto altrui (v. Corte Cost. n. 211/2008).
Risulta inammissibile, per più motivi, il sesto motivo di impugnazione.
Intanto, perché la censura si presenta ondivaga e contradittoria, oscillando tra l’omessa motivazione e la violazione di legge.
Va, poi, osservato che il Giudice regionale -diversamente da quanto asserito dalla ricorrente -non ha statuto nulla sulla motivazione dell’avviso e nel ricorso in esame non risulta indicato dove, come e quando sia stata dedotta nel giudizio di merito la questione del difetto di motivazione dell’avviso sotto il profilo della determinazione degli interessi, risultando insuperabilmente generico il riferimento alla «nullità e/ annullabilità dell’avviso di accertamento per violazione e/o falsa applicazione di legge in materia di pagamento sanzioni ed interessi» (v. pagina n. 3 del ricorso), non essendo stato chiarito il contenuto della doglianza, che peraltro nemmeno risulta aver costituito motivo di appello
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(fondati, invero, sulla violazione degli artt. 12 e 13 d.lgs. n. 507/1993) alla luce di quanto riportato nel ricorso (v. pagina n. 6). Numero di raccolta generale 23168/2025 Data pubblicazione 12/08/2025
Il Giudice regionale non ha trattato l’argomento e la ricorrente non ha dedotto il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
In tale contesto, ricorre allora il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
E ciò perché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass. n. 11238/2025; Cass. n. 3473/2025; Cass. n. 18018/2024, n. 5429/2023 e le tante ivi richiamate).
Infine, va osservato che il motivo difetta, anche sotto altro versante, del requisito di autosufficienza, non avendo illustrato nel ricorso il contenuto rilevante dell’avviso impugnato (cfr., tra le tante, Cass. n. 18387/2023; Cass. n. 17840/2023; Cass. n. 16096/2024).
13. Vanno, infine, dichiarati inammissibili anche i restanti motivi (il settimo e l’ottavo), con i quali la ricorrente ha dedotto l’assenza di prova circa la volontaria e prolungata sosta dei veicoli nei periodi indicati.
Numero sezionale 5195/2025
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Quanto all’onere probatorio in merito alla circostanza relativa alla sosta prolungata (settimo motivo), la doglianza risulta inammissibile, intanto perché ininfluente, dal momento che, in base alle peculiari caratteristiche del mezzo, la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 12 citato e non già quella prevista dall’art. 13 (cfr. Cass. n. 5858/2012). Data pubblicazione 12/08/2025
Sotto altro profilo infondata, le censure si oppongono frontalmente all’accertamento fattuale compiuto dal Giudice regionale secondo cui la polizia municipale aveva accertato che i predetti veicoli erano risultati parcheggiati nelle strade più trafficate del Comune, da ciò desumendo la sosta volontaria allo scopo di diffondere il messaggio pubblicitario.
Sotto tale profilo, i motivi disvelano il tentativo di conseguire nella presente sede un inammissibile riesame della predetta questione di merito.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
15 . Sussistono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore i I.C.A. -Imposte RAGIONE_SOCIALE nella misura di 3.082,00 € per competenze, oltre accessori di legge ed all’importo di 200,00 € per spese vive.
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Dà dato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. Numero di raccolta generale 23168/2025 Data pubblicazione 12/08/2025
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME