Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6359 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6359 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20108/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 394/2021, depositata il 15/1/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME, quale socio unico della RAGIONE_SOCIALE, veniva notificato un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 2012 , fondato sull’applicazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili di una società a ristretta base sociale. L’avviso era collegato ai maggiori ricavi accertati con altro avviso, ai fini IRES e IRAP, nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE.
Con la sentenza n. 15518/2018 la CTP di Napoli accoglieva il ricorso del contribuente sul presupposto che l’accoglimento del ricorso della società avverso l’avviso societario determina sse ‘ a cascata ‘ l’esito del giudizio relativo all’avviso ricevuto dal socio.
Con la sentenza impugnata n. 394/2021 la CTR della Campania accoglieva l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE e rigettava il ricorso del contribuente. Il giudice di appello riteneva:
-che in presenza di una compagine sociale formata da un unico socio è applicabile la presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili extracontabili;
-che l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE relativ a al l’avviso di accertamento societario era stata accolta nel giudizio di secondo grado;
-che nel giudizio avverso l’avviso societario l’Amministrazione finanziaria aveva provato l’inesattezza e falsità dei dati comunicati riportati nella dichiarazione dei redditi. Sulla base RAGIONE_SOCIALE comunicazioni dei concessionari relative ai compensi per la gestione degli apparecchi, erano stati rideterminati i compensi riconosciuti alla società e, considerando la prassi del settore, si era presunto una loro ripartizione al 50% fra gestore ed esercenti.
Il contribuente ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, a cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso .
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Appare preliminare l’esame del secondo motivo sulla nullità della sentenza. Con il secondo motivo, rubricato «violazione del combinato disposto degli artt. 33 e 34 del D.Lgs 31 Dicembre 1992 n. 546 e dell’art. 27 del D.L. n. 137 del 2020 e dell’art. 101 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », il ricorrente lamenta che il
collegio giudicante ha trattato l’appello in camera di consiglio e non in pubblica udienza nonostante la specifica istanza formulata dal difensore durante la cd. ’emergenza covid’ . Non essendo stata disposta la trattazione da remoto e non essendo stati concessi i termini per conclusionali e repliche, la causa avrebbe dovuto essere rinviata a nuovo ruolo. Il difensore deduce: a) che con avviso 9/10/2020 dell’ufficio giudiziario la trattazione della causa era stata rinviata al 27/11/2020; b) di aver ricevuto in data 28/10/2020 la comunicazione che il procedimento sarebbe stato trattato solo se una RAGIONE_SOCIALE parti costituite avesse rinunciato alla pubblica udienza e che in tale caso la presenza avrebbe potuto essere sostituita da note di udienza; c) che il 28/10/2020 aveva richiesto la fissazione di una pubblica udienza, ritenendo necessaria la discussione orale; d) che, ignorando la richiesta, il giudice aveva deciso la causa nella camera di consiglio del 27/11/2020.
Il motivo è fondato.
2.1 Occorre muovere dal presupposto c he l’RAGIONE_SOCIALE riconosce che l’avviso dell’ufficio giudiziario del 28/10/2020 avesse il contenuto indicato dal ricorrente e che sempre in quella data il ricorrente avesse notificato un’ istanza richiedendo la pubblica udienza. Il AVV_NOTAIO della CTR della Campania -aggiunge la difesa erariale – aveva però pubblicato un decreto in data 20/11/2020 sul sito regionale della Giustizia tributaria evidenziando:
che spetta al AVV_NOTAIO del collegio valutare i presupposti della trattazione della causa in presenza;
che, qualora non sia possibile un collegamento da remoto, si procede con trattazione scritta con fissazione di termini per le comparse conclusionali (non inferiori a dieci giorni prima dell’udienza) e memorie di replica (non inferior i a cinque giorni prima);
che qualora non sia possibile garantire il rispetto dei termini la controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo.
Secondo la controricorrente l’art. 27, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 attribuisce ai Presidenti RAGIONE_SOCIALE CT competenze in ordine alle modalità organizzative RAGIONE_SOCIALE udienze da remoto nei limiti RAGIONE_SOCIALE risorse tecniche e il contribuente non aveva reiterato l’istanza di collegamento da remoto mediante videoconferenza.
2.2 L’art. 27 d.l. 137 del 2020 (recante ‘Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19′), conv. con modificazioni con legge n. 176 de l 2020, prevede: «Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE udienze pubbliche e camerali e RAGIONE_SOCIALE camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio….» (comma 1). «In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una RAGIONE_SOCIALE parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile
garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio» (comma 2). Questa Corte ha già affermato che la disposizione introduce un sistema di meccanismi finalizzato alla possibile sostituzione dell’udienza pubblica di discussione prevedendo, in prima battuta, il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e «in alternativa», la possibilità di decisione «sulla base degli atti», lasciando all’iniziativa della parte la possibilità d ‘ insistere per la discussione, con la previsione, ove non sia possibile il collegamento da remoto, della «trattazione scritta» che, secondo la norma emergenziale, è da considerarsi ‘equivalente’ all’udienza, dato che «le parti sono considerate presenti». Sebbene la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, sia legittima, ove carenze organizzative all’interno dell’ufficio impediscano il collegamento da remoto, la decisione del giudice di disporla deve esplicitare le ragioni organizzative che hanno giustificato tale scelta (v. Cass. 33175/2021, Cass. 6033/2023 e Cass. 20420/2024).
2.3 Nel caso in esame il giudice di appello non si è attenuto ai principi appena esposti. Una parte aveva chiesto espressamente che la trattazione del 27/11/2020 avvenisse in udienza pubblica e non aveva necessità di reiterare la richiesta dopo il decreto del AVV_NOTAIO della CT pubblicato su un sito istituzionale (senza alcuna necessità di valutare se il decreto dovesse per ciò solo intendersi comunicato alle parti della causa), in quanto non vi era stato alcun differimento dell’udienza già programmata . Non è stata tenuta, in sostituzione dell’udienza pubblica, un’udienza da remoto né sono stati c oncessi i termini RAGIONE_SOCIALE memorie conclusionali e di replica. Le parti non avevano un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica e la trattazione
scritta poteva garantire le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l’interesse pubblico all’esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale. Non è stata tuttavia attuata nessuna RAGIONE_SOCIALE forme di contraddittorio previste dalla norma speciale in sostituzione del l’udienza pubblica. Risulta applicabile la giurisprudenza secondo cui la trattazione del ricorso in camera di consiglio, invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. 19579/2018 e Cass. 3559/2010).
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p.c. e dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3, c.p.c. perché il giudice di secondo grado, rigettato l’unico motivo specifico di appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ha accolto comunque l’impugnazione , trasformando il giudizio di appello in un nuovo giudizio di primo grado.
Con il terzo motivo parte ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3 e 5 c.p.c. , perché non si è considerato che l’avviso era fondato su un ‘ inammissibile presunzione di secondo grado.
Con il quarto motivo il contribuente eccepisce la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3 e 5 c.p.c. , perché avrebbe dovuto rilevarsi che la presunzione semplice dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordine alla distribuzione di utili extracontabili non poggiava su ‘elementi fattuali’ gravi, precisi e concordanti né teneva conto RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive.
Con il quinto motivo, parte ricorrente si duole della violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, num. 3 e 5 c.p.c. , in
quanto anche nel giudizio relativo all’avviso societario non erano state prese in considerazione le deduzioni difensive sulla contraddittorietà del criterio presuntivo applicato.
7. L ‘accoglimento del secondo motivo, riguardante un vizio processuale che ha determinato la nullità della sentenza, consente di ritenere assorbiti i restanti. La sentenza deve essere dichiarata nulla e la causa rinviata al giudice del merito affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame della controversia nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti tutti i restanti; dichiara nulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18/2/2026.
la AVV_NOTAIO NOME COGNOME