Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23288 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23288 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15948/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
LINO RIMONDO
-intimato- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 1506/16 depositata il 15 dicembre 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME un avviso di accertamento relativo all’anno 2007 con il quale recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF, riconducendoli alla categoria dei redditi diversi ex art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), i proventi illeciti dallo stesso asseritamente
conseguiti per effetto dell’appropriazione indebita di somme prelevate dai conti correnti intestati a clienti della filiale di Viguzzolo della Banca Popolare di Novara, di cui all’epoca era il direttore.
Con lo stesso atto l’Ufficio irrogava al contribuente la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge per il caso di dichiarazione infedele.
Il COGNOME impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva, però, successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, la quale, con sentenza n. 1506/16 del 15 dicembre 2016, in accoglimento dell’appello della parte privata, annullava l’atto impositivo impugnato.
Secondo il giudice regionale, doveva ritenersi illegittima la ripresa a tassazione operata dall’Ufficio, risultando accertato che le somme oggetto dei contestati prelevamenti non erano mai entrate nel patrimonio del contribuente, essendo state direttamente accreditate dall’autore dell’illecito sul conto di tale NOME COGNOME, reale ed esclusivo beneficiario del disegno criminoso.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il COGNOME è rimasto intimato.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, secondo periodo, del predetto articolo il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), dell’art. 14, comma 4, della L. n. 537 del 1993, nonché dell’art. 26, comma 34bis , del D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006.
1.1 Viene contestata la soluzione interpretativa accolta dalla CTR, obiettandosi che, ai fini dell’imponibilità dei proventi illeciti, è sufficiente che gli stessi siano transitati nella sfera di disponibilità dell’autore del fatto, risultando del tutto irrilevante la loro successiva destinazione.
Il ricorso è privo di fondamento.
2.1 La CTR ha accertato che le somme indebitamente prelevate dal NOME dai conti correnti di ignari clienti della filiale di Viguzzolo della Banca Popolare di Novara, di cui all’epoca dei fatti era il direttore, non sono mai entrate nella sua sfera patrimoniale, sì da determinare in capo a lui un aumento di ricchezza, sia pure soltanto momentaneo, essendo direttamente confluite, mediante contestuali operazioni di giro effettuate dallo stesso autore dell’illecito, sul conto intestato a tale NOME COGNOME, esclusivo beneficiario della sua fraudolenta condotta.
2.2 A fronte di una simile ricostruzione in fatto, incensurabile in questa sede, appare giuridicamente corretta la soluzione della controversia adottata dal collegio d’appello, non potendo ritenersi tassabile un presunto reddito costituito da importi di illecita provenienza mai transitati nel patrimonio del contribuente.
2.3 Giova precisare che la conclusione raggiunta non contrasta con l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui i proventi derivanti da reato devono essere assoggettati a tassazione anche se in capo all’autore dell’illecito sussisteva l’intenzione di non trattenere per sé le ricchezze percepite, ma di riversarle a terzi (cfr. Cass. n. 25684/2021, Cass. n. 4778/2021, Cass. n.
27357/2019), giacchè il surriferito principio di diritto è stato affermato con riferimento a fattispecie diverse, nelle quali risultava accertato che i detti proventi erano stati acquisiti, anche solo per breve tempo, al patrimonio del contribuente; situazione che, come si è visto, non ricorre nel caso in esame.
Per le ragioni esposte, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, il ricorso deve essere respinto.
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, atteso che il destinatario del ricorso per cassazione è rimasto intimato.
Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’RAGIONE_SOCIALE la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche ( arg. ex art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione