Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4965 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.1324/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso gli uffici dell ‘ Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura in atti dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo EMAIL
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Marche n.691/2/2021, depositata il giorno 11/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
nella controversia traente origine dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avviso di accertamento con cui veniva rettificato il reddito, ai sensi dell’art.38 , commi 4 e 5, del d.P.R. n.600 del 1973, per l’anno di imposta 200 9, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Marche, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la
sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente.
In particolare, il Giudice di appello rilevava che l ‘ Amministrazione Finanziaria aveva erroneamente omesso di considerare …le somme conseguite dal COGNOME a titolo di provento del delitto da appropriazione indebita le quali concorrono indubbiamente a formare il reddito imponibile. Il contribuente, infatti, ha fornito ampia dimostrazione della realizzazione della condotta illecita e, quindi, di una capacità di spesa compatibile con il reddito dichiarato.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste con controricorso NOME COGNOME.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata in controricorso di improcedibilità del ricorso per violazione dell’art.369, secondo comma cod. proc. civ. qualora la copia della sentenza impugnata fosse stata depositata priva RAGIONE_SOCIALE attestazioni di conformità all’originale;
l’eccezione è manifestamente infondata atteso la copia della sentenza impugnata versata in atti ha in calce attestazione di conformità mentre la circostanza, prospettata in controricorso, che in realtà la sentenza fosse stata depositata in formato cartaceo è rimasta mera asserzione ipotetica priva di riscontro alcuno;
in memoria il controricorrente solleva altra e diversa eccezione di improcedibilità del ricorso per essere stato quest’ultimo atto notificato in semplice copia analogica priva dell’attestazione di conformità;
anche tale eccezione è manifestamente infondata in quanto il ricorso risulta corredato da attestazione di conformità firmata digitalmente dall’AVV_NOTAIO dello Stato;
con l’unico motivo di ricorso – rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4, del d.p.r. n.600/1973, art.14 comma 4 legge n.537/1993 ed art.2697 cc, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 cpcl’RAGIONE_SOCIALE deduce l’evidente errore in diritto commesso dalla RAGIONE_SOCIALE.T.R. laddove aveva ritenuto che la percezione di proventi di derivazione illecita da reato di appropriazione indebita fosse idonea a giustificare il reddito;
la censura, ammissibile contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente, è fondata;
per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte <> (cfr., tra le altre, Cass. 19.10.2016 n.21142; Cass.24.04.2018 n.10037);
ai sensi dell’art.14, quarto comma, della legge n.537 del 1993 i proventi illeciti, lungi da costituire redditi esenti, costituiscono redditi che vanno dichiarati e sui quali vanno pagate le imposte;
ne consegue l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto che l’appropriazione indebita di somme considerevoli da parte del contribuente costituisse prova idonea ai sensi del citato articolo 38;
la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio al Giudice di merito affinché provveda al riesame, in applicazione dei principi esposti, e regoli le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25/01/2024.