Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33289 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12260/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOM. DIGITALE: EMAIL , presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO MOLISE n. 363/2023 depositata il 07/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione, da parte del sig. NOME COGNOME, dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’anno d’imposta 2014.
Con tale atto, l’Ufficio ha contestato la percezione di redditi d’impresa non dichiarati, per un importo pari a € 121.794,00, sulla base di indagini finanziarie condotte su conti correnti intestati al contribuente e alla sorella; la percezione di redditi diversi, per € 22.863,31, ritenuti proventi illeciti derivanti da operazioni fraudolente poste in essere dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di cui il contribuente era socio unico e amministratore.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 378/2/2021, ha parzialmente accolto il ricorso del contribuente, annullando la ripresa per redditi diversi e per alcune operazioni bancarie.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, con sentenza n. 363/2023, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio e l’appello incidentale del contribuente, riformando la decisione di primo grado nei seguenti termini: ha confermato la ripresa per redditi diversi pari a € 22.863,31; ha rideterminato il reddito d’impresa in € 67.856,93, rispetto agli € 121.794,00 originariamente accertati; ha compensato le spese di lite.
Avverso tale pronuncia, il sig. COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise nella parte in cui ha ritenuto legittima la tassazione di una somma pari a € 22.863,31, qualificata come ‘reddito diverso’ ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. Secondo la parte ricorrente, tale norma troverebbe applicazione esclusivamente in relazione a proventi derivanti da attività intrinsecamente illecite – come usura, traffico di stupefacenti, racket – e non potrebbe estendersi a condotte isolate, eventualmente irregolari, ma comunque inserite in un contesto imprenditoriale formalmente lecito. A giudizio del ricorrente, non risulta peraltro dimostrato che egli abbia percepito un compenso personale per l’emissione RAGIONE_SOCIALE fatture contestate, né che abbia tratto un vantaggio economico diretto. La determinazione presuntiva del reddito illecito nella misura del 10% dei versamenti intercettati sui conti RAGIONE_SOCIALE società amministrate dal COGNOME viene ritenuta, nella prospettiva del ricorrente, priva di fondamento tecnico, giuridico e probatorio, oltre che lesiva del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta l’applicazione dell’art. 32 del D.P.R. 600/73 in relazione alle movimentazioni bancarie rilevate su un conto intestato alla sorella del contribuente, sul quale egli risultava mero delegato. Secondo la tesi difensiva, la presunzione di disponibilità prevista dalla norma può operare solo in presenza di intestazioni fittizie, circostanza che, nel caso di specie, non sarebbe stata neppure allegata dall’Ufficio. La documentazione prodotta in giudizio, acquisita con difficoltà per via della titolarità del conto in capo a soggetto terzo, dimostrerebbe che le movimentazioni sono riferibili esclusivamente alla titolare e non presentano alcuna correlazione con l’attività del COGNOME. Quanto al secondo conto, intestato al contribuente, la sentenza impugnata avrebbe confermato la ripresa di € 27.294,00, nonostante le giustificazioni analitiche offerte in sede
procedimentale e contenziosa. A parere del ricorrente, la motivazione della Corte regionale si rivelerebbe apodittica e non rispettosa del principio di effettività della prova contraria, con conseguente violazione dell’art. 32 citato.
Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente contesta la qualificazione, operata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, dell’importo di euro 22.863,31 come ‘redditi diversi’ ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. Secondo a prospettazione del contribuente, tale somma non rappresenterebbe provento illecito, bensì utile derivante da attività lecite svolte dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, di cui egli era socio unico e amministratore.
A dire del ricorrente l’art. 14, comma 4, L. 537/1993 si riferirebbe esclusivamente a proventi derivanti da attività intrinsecamente criminali (quali usura, traffico di stupefacenti, racket, ecc.), e non a condotte illecite isolate come l’emissione di fatture false. In realtà, la prospettazione esegetica è contraddetta dal testo della norma secondo la ricostruzione resane dalla giurisprudenza di questa Corte.
L’intera impostazione del COGNOME non coglie nel segno. La Corte di Giustizia tributaria ha accertato che ‘In termini probabilistici, è del tutto coerente che il sig. COGNOME abbia tratto un congruo profitto dalla congerie di operazioni inesistenti sviluppate dalle due società; l’importo determinato dall’Ufficio appare congruo e persino sottostimato, se si considera che negli anni in argomento il COGNOME ha sottratto alle società importi ben superiori per improbabili e non documentate spese di trasporto’. Il giudice d’appello ha anche soggiunto che: ‘la Corte ha valutato gli elementi probatori forniti dall’Ufficio, ritenendoli pienamente fondati e sufficienti a dimostrare la funzione di cartiera svolta in molti casi dalle società.’
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche i proventi derivanti da condotte penalmente rilevanti, come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituiscono redditi imponibili ai sensi dell’art. 14, comma 4, L. 537/1993. In particolare, secondo l’indirizzo nomofilattico consolidato ‘Sono assoggettabili a imposizione quali redditi diversi i proventi illeciti percepiti dal contribuente come compenso per l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti’ (Cass. n. 270/2018; Cass. n. 35718/2021). Ancor di recente questa Corte ha puntualizzato che ‘ In tema di imposte sui redditi, i proventi derivanti da fatti illeciti, rientranti nelle categorie reddituali di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, devono essere assoggettati a tassazione anche se il contribuente è stato condannato alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme illecitamente incassate ed al risarcimento dei danni cagionati o se in capo all’autore del reato sussisteva l’intenzione di non trattenere le ricchezze percepite nel proprio patrimonio ma di riversarle a terzi. (Fattispecie relativa ad appropriazione indebita da parte di un amministratore di sostegno RAGIONE_SOCIALE somme spettanti agli amministrati) ‘ (Cass. 27357/2019; Cass. n. 25684/2021).
La prospettiva del ricorrente, il quale contesta la legittimità della ripresa a tassazione di euro 22.863,31, qualificati dall’Ufficio come ‘redditi diversi’ ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993, sostenendo che l’attività esercitata dalle società amministrate fosse formalmente lecita e che, pertanto, non si possa applicare la disciplina tributaria dei proventi illeciti, si scontra, dunque, con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ove è chiarito che non è necessario che l’intera attività economica sia illecita per attrarre a tassazione il provento illecito: è sufficiente che il singolo vantaggio economico derivi da una condotta penalmente rilevante, come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. È stato ancor di
recente affermato che il corrispettivo illecito versato al contribuente per l’emissione di fatture false costituisce reddito imponibile, qualificabile come ‘ pretium sceleris’ , anche se il contribuente sia stato condannato alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somme illecitamente incassate’ (Cass. n. 2615/2023). D’altronde, non sussiste alcuna contraddizione tra l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate e la tassabilità del compenso percepito per la loro emissione, trattandosi di provento illecito effettivamente incassato.
Nel caso in esame, il contribuente ha tratto un vantaggio economico, stimato in via presuntiva nella misura del 10% dei versamenti intercettati sui conti correnti RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE da lui amministrate, a fronte dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Tale vantaggio, anche se non formalmente documentato come compenso, costituisce reddito imponibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizioni sopra richiamate.
La tesi del ricorrente secondo cui non vi sarebbe prova di un compenso percepito si pone in urto con la logica presuntiva che regge l’accertamento tributario in materia di proventi illeciti. La Corte ha fatto legittimo ricorso ad un criterio analitico -induttivo, stimando il vantaggio economico in capo al contribuente nella misura del 10% dei versamenti intercettati sui conti RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
La doglianza circa l’assenza di una ‘fonte tecnica o statistica’ per tale percentuale si sgretola dinanzi alla circostanza per la quale la determinazione presuntiva del reddito illecito può fondarsi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, come previsto dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973. La stessa sentenza d’appello richiama puntualmente il condiviso principio alla cui stregua ‘Non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità’ (Cass.
n. 30351/2019; Cass. n. 16993/2007; Cass. n. 8484/2009; Cass. n. 9108/2012) .
La doglianza relativa all’art. 53 Cost. è destituita di fondamento, poiché – come evidenziato poco sopra – la tassazione dei proventi illeciti risponde proprio al principio di capacità contributiva, evitando che il profitto da reato resti sottratto all’imposizione fiscale.
Ne deriva che l’Ufficio ha correttamente qualificato come ‘redditi diversi’ i proventi derivanti dall’attività illecita posta in essere dal contribuente, e la sentenza impugnata ha legittimamente confermato la ripresa a tassazione di euro 22.863,31 ai sensi dell’art. 6, comma 1, del TUIR e dell’art. 14, comma 4, L. 537/1993.
Il secondo motivo è infondato.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha correttamente applicato l’art. 32 del D.P .R. n. 600/1973, per quanto riguarda il conto intestato alla sorella del contribuente, valorizzando la disponibilità materiale e operativa di detto conto da parte del contribuente, che ne era delegato con piena autonomia.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’Ufficio finanziario è legittimato a procedere all’accertamento anche su conti intestati a terzi, ove si abbia motivo di ritenere che siano nella disponibilità del contribuente, specie in presenza di rapporti familiari stretti e operatività autonoma (Cass. n. 18083/2010; Cass. n. 11509/2023; Cass. n. 29160/2022).
Nel caso in esame il giudice d’appello ha accertato, nell’esercizio del proprio sindacato, che il contribuente ha operato sul conto in modo autonomo e continuativo. La Corte regionale ha esaminato, inoltre, la documentazione prodotta in appello, escludendo le operazioni riferibili alla sfera privata della sorella; infine, ha specificamente tassato solo le movimentazioni non giustificate e riconducibili al contribuente, per un importo di € 40.562,93 su un
totale di € 94.000. A fronte della ricostruzione presuntiva erariale il contribuente ha avuto piena possibilità di giustificare le operazioni in sede contenziosa, e lo ha fatto solo parzialmente. Pertanto, la presunzione di disponibilità è stata correttamente applicata, e la prova contraria non è stata fornita in modo analitico e convincente. La sentenza impugnata ha correttamente applicato tali principi, riducendo l’importo tassabile a € 40.562,93, in base a una valutazione puntuale e documentata.
Giova soggiungere che, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, le movimentazioni bancarie si presumono riferibili ad attività imponibili, salvo prova contraria specifica e analitica.
La Corte ha ritenuto che le giustificazioni prodotte dal contribuente fossero generiche e non idonee a superare la presunzione legale; non vi fosse prova che le somme fossero già state dichiarate o fossero estranee all’attività d’impresa.
La giurisprudenza è chiara nell’affermare che la prova contraria deve essere analitica e riferita a ogni singola movimentazione; non è sufficiente una documentazione generica o cumulativa (Cass. n. 13112/2020; Cass. n. 21303/2013).
La Corte ha correttamente confermato anche la ripresa a tassazione di € 27.294,00, riferibile ai movimenti ritenuti non giustificati sul conto intestato al contribuente, in assenza di prova accertata come idonea a confutarla.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14/10/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME