Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16235 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
Oggetto: Tributi – Avviso di accertamento – Proventi illeciti.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1959/2017 R.G. proposto da COGNOME NOME , COGNOME NOME e COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, intINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (EMAIL), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrenti –
-controricorrenti incidentali –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente –
-ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 797/08/16, depositata il 16/06/2016.
Vista la requisitoria del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso incidentale condizionato avverso il ricorso incidentale.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito l’AVV_NOTAIO per la controricorrente e ricorrente incidentale.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 797/08/16 del 16/06/2016 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’impugnazione proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 17/01/15 della Commissione tributaria provinciale di Rovigo (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso dei contribuenti avverso quattro avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento conseguivano alla contestazione dell’esistenza di una società di fatto tra NOME COGNOME, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, soci della fallita RAGIONE_SOCIALE; a detta società di fatto (a fini IRAP e IVA) e ai suoi soci (a fini IRPEF) veniva imputato il reddito conseguente alla sottrazione di attivo fallimentare.
1.1. La CTR accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti osservando che: a) non sussisteva la dedotta nullità dell’atto impugnato per vizio di sottoscrizione da parte di un funzionario privo
di delega; b) doveva ritenersi la configurabilità di una società di fatto tra gli odierni ricorrenti, come evincibile dall’atto impositivo, dal processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, dagli atti del procedimento penale per bancarotta e dalle relazioni del curatore fallimentare; c) andavano accolte alcune osservazioni del difensore degli appellanti con riferimento alle riprese concernenti la distrazione del software , la distrazione di partecipazioni, nonché la inclusione nella base imponibile IRAP RAGIONE_SOCIALE rimanenze di lavori, beni inclusi nel fallimento e da questo non realizzati; d) dovevano confermarsi, invece, le ulteriori riprese.
Avverso la sentenza della CTR i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME depositavano controricorso avverso il ricorso incidentale e proponevano ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME deducono: a) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 17, comma 1 bis , del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato che spettava all’Amministrazione finanziaria la prova che il funzionario che ha sottoscritto l’ atto appartenga alla carriera direttiva e che sia stato legittimamente delegato dal direttore provinciale; b) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso
esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dagli atti dispositivi n. 44/2012 e n. 46/2012 versati in atti.
1.1. La complessa censura è inammissibile.
1.2. Non è dubbio che ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato, quanto all’IVA, dall’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’avviso di accertamento debba essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Cass. n. 5177 del 26/02/2020; Cass. n. 24271 del 30/09/2019; Cass. n. 27871 del 31/10/2018; Cass. n. 9736 del 12/05/2016; Cass. n. 22810 del 09/11/2015; Cass. n. 22800 del 09/11/2015). Peraltro, trattasi di delega di firma e non di funzioni, sicché il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, ex post , la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto (Cass. n. 8814 del 29/03/2019).
1.2.1. Sotto il profilo probatorio, poi, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell’atto, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega (Cass. n. 19190 del 17/07/2019; Cass. n. 5200 del 06/03/2018; Cass. n. 12781 del 21/06/2016; Cass. n. 24492 del 02/12/2015).
1.3. Ciò premesso, nel caso di specie la CTR, con valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità con la proposizione di un vizio di violazione di legge, ha chiaramente evidenziato che gli avvisi
di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati regolarmente sottoscritti da un funzionario delegato dal capo dell’ufficio, con conseguente inammissibilità della censura sub a), che intende mettere in discussione tale accertamento.
1.4. Con riferimento alla contestazione di omesso esame di fatto decisivo, a parte la circostanza che non v’è stata alcuna omissione, avendo il giudice di appello debitamente esaminato il rilievo, deve evidenziarsi che sulla specifica questione v’è una doppia conforme di merito, con conseguente inammissibilità anche della censura sub b) (cfr. Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014).
Con il secondo motivo di ricorso principale si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2247 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., nonché in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. In buona sostanza, i ricorrenti si dolgono dell’insussistenza della società di fatto, per come configurata dalla CTR.
2.1. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili sopra menzionati.
2.2. Con riferimento alla violazione di legge, ancora una volta il ricorrente mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
2.3. Invero, la CTR, con ampia ed adeguata motivazione in fatto, ha dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza della
società di fatto tra gli odierni ricorrenti, sicché detta statuizione non può essere messa in discussione sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
2.4. Con riferimento, invece, alla l’omessa valutazione di un fatto decisivo, il motivo è inammissibile in ragione della sussistenza di una doppia conforme di merito, come chiarito con riferimento al primo motivo di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso principale si contesta: a) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti e concernente la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, in assenza di alcun riferimento alle ragioni espresse dalle parti ricorrenti in sede di contraddittorio preventivo; b) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi TUIR), dell’art. 14, quarto comma, della l. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la CTR erroneamente determinato i redditi da fonte illecita da sottoporre a tassazione.
3.1. Il motivo va complessivamente disatteso.
3.2. Con riferimento alla censura motivazionale sub a), la stessa è inammissibile per plurime ragioni concorrenti.
3.2.1. In primo luogo, trattasi di censura nuova, in quanto il ricorrente non ha documentato -provvedendo alle necessarie trascrizioni ed allegazioni -di averla proposta nelle fasi di merito del presente giudizio, non essendo nemmeno annoverata tra i motivi riportati in ricorso ovvero nella sentenza impugnata.
3.2.2. Secondariamente, si intende fare valere con la proposizione di un vizio motivazionale una pretesa violazione di legge, involgente la motivazione dell’accertamento impugnato.
3.2.3. In terzo luogo, il motivo difetta di specificità, non essendo stati trascritti o allegati né le difese articolate nella fase del contraddittorio endoprocedimentale, né l’avviso di accertamento, nella parte in cui viene motivata la ripresa nei confronti della società di fatto e dei soci. Il ricorrente non ha neppure segnalato il luogo specifico dove tali documenti siano rinvenibili nel fascicolo relativo ai gradi di merito (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
3.3. Con riferimento alla censura di violazione di legge il motivo è ugualmente inammissibile.
3.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. » (Cass. n. 17313 del 19/08/2020; conf. Cass. n. 19064 del 05/09/2006; Cass. n. 2935 del 10/02/2006; Cass. n. 13618 del 22/07/2004; Cass. n. 3642 del 24/02/2004; Cass. n. 6055 del 16/04/2003; Cass. n. 2155 del 14/02/2001; si vedano, altresì, Cass. n. 18092 del 31/08/2020; Cass. n. 13395 del 29/05/2018; Cass. n. 15107 del 17/06/2013).
3.4.1. Inoltre, va ricordato che spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020; Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n. 27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).
3.5. Nel caso di specie, ancora una volta i ricorrenti si dolgono non già di una violazione di legge, ma del mancato o difettoso esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie da parte della CTR, la quale ha puntualmente effettuato la propria valutazione di merito in ordine alle riprese contestate; valutazione che non può essere messa in discussione in sede di legittimità se non ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e nei limiti entro i quali tale sindacato è ammesso (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018).
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa pronuncia in ordine alla denuncia di legittimità dell’atto impositivo per violazione degli artt. 1, 4 e 5 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, avendo la CTR erroneamente sottoposto al pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte IRAP e IVA i proventi conseguiti dalla società di fatto tra i ricorrenti e derivanti da attività distrattiva nei confronti della fallita COGNOME RAGIONE_SOCIALE
4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
4.2. La censura denuncia l’omesso esame di un motivo di ricorso dedotto dai ricorrenti in primo grado e riproposto in appello. Tale motivo -integrando un error in procedendo -avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non già ai sensi del successivo n. 5 della medesima disposizione, riguardante il vizio motivazionale.
4.3. Il motivo è, comunque, infondato, perché la CTR, teorizzando la sussistenza di una società di fatto tra i ricorrenti volta a distrarre attivo fallimentare e riconoscendo le riprese IRAP e IVA nei suoi confronti, ha implicitamente disatteso il motivo di ricorso proposto, ritenendo all’evidenza l’intenzione dei soci di sostituirsi alla fallita RAGIONE_SOCIALE, anche nell’esercizio dell’attività economica e attraverso la costituzione di una nuova società (RAGIONE_SOCIALE).
4.4. Non può, pertanto, ravvisarsi la denunciata omessa pronuncia.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale NOME deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato, nell’ambito del volume d’affari della società di fatto, le voci relative alle immobilizzazioni immateriali e finanziarie, nonché le rimanenze lavori, per un totale di euro 167.206,68. In particolare, si evidenzia che la disposizione sopra richiamata -di stretta interpretazione -prevede l’esclusione dall’imposizione unicamente per quei proventi oggetto di provvedimento di sequestro e confisca e, quindi, non per quei proventi oggetto di liquidazione in sede fallimentare.
5.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata e si pone in contrasto con l’accertamento in fatto effettuato dalla sentenza impugnata.
5.2. Il giudice di appello ha ritenuto che la società di fatto sia stata costituita al fine di sottrarre attività al fallimento della RAGIONE_SOCIALE ed esercitare sotto altra forma la stessa attività imprenditoriale. Proprio in ragione di ciò, la CTR ha ritenuto di considerare, nell’ambito dell’imponibile, le sole attività per le quali vi fosse certezza in ordine all’intervenuta distrazione e non anche quelle
rimaste in capo alla società fallita e oggetto di liquidazione in sede fallimentare.
5.3. In altri termini, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE riprese non è stato conseguenza di un’interpretazione estensiva dell’art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, ma di una valutazione, di natura fattuale, della insussistenza di una totale distrazione, con conseguente sussistenza di proventi illeciti unicamente con riferimento ai beni effettivamente distratti.
5.4. Ne consegue che la censura non coglie le ragioni della decisione e, come tale, è inammissibile.
Il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale di AE implicano l’assorbimento del ricorso incidentale subordinato proposto dai ricorrenti.
In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale di AE vanno rigettati, con assorbimento del ricorso incidentale subordinato proposto dai ricorrenti.
7.1. La reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
7.2. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale proposto dai ricorrenti e il ricorso incidentale proposto dalla controricorrente, assorbito il ricorso incidentale subordinato proposto dai ricorrenti; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2023.