Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 297 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 297 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19420/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
AVVISO DI ACCERTAMENTO E CARTELLA DI PAGAMENTO
NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, in persona dell’Amministratore di sostegno pro tempore , dott. NOME COGNOME
-intimata –
e
RAGIONE_SOCIALEAgenzia delle Entrate-Riscossione (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore ;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA – BARI n. 242/2017, depositata in data 27/1/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 12 novembre 2024;
Fatti di causa
In data 24 marzo 2012 fu notificato a NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ ) un avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, avente ad oggetto l’omessa dichiarazione di redditi di fabbricati, nell’anno d’imposta 2006 .
L’avviso di accertamento non fu impugnato, e fu emessa una cartella di pagamento, notificata alla contribuente in data 7/11/2012.
La contribuente impugnò la cartella di pagamento, deducendo la mancata notificazione dell’avviso presupposto.
Nel contraddittorio con l’Ufficio e l’ agente della riscossione, la C.T.P. annullò l’impugnata cartella di pagamento.
L’Agenzia delle Entrate impugnò la sentenza di primo grado , producendo la prova della notificazione dell’avviso di accertamento.
La C.T.R., nel contraddittorio con la contribuente e con l’agente della riscossione, rigettò l’appello, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo.
L’agente della riscossione e la contribuente sono rimasti intimati.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 32 comma 1 e 58 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la produzione in sede di appello della notifica dell’avviso di accertamento , atto già esistente al tempo dell’introduzione del giudizio di primo grado e che non aveva costituito oggetto delle controdeduzioni, non poteva ritenersi ammissibile in ragione del disposto di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, che sancisce il divieto di prove nuove in grado di appello.
Deduce l’amministrazione che , a differenza di quanto previsto dall’art. 345 c.p.c. per il rito civile, nel processo tributario , ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione vigente ratione temporis , i documenti nuovi sono liberamente producibili anche in grado di appello, comprese le prove del buon esito delle notifiche degli atti impugnati in primo grado o da essi presupposti.
1.1. Il motivo è fondato.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, con riferimento all’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall’art. 1 del decreto legislativo del 30/12/2023 n. 220, consente, nell’ambito del giudizio tributario, il deposito di nuovi documenti, a prescindere dalla loro esistenza già al tempo dell’introduzione del giudizio di primo grado, anche in appello ( ex coeteris , Cass., Sez. 5, Sentenza n. 16916 del 16/08/2005, Rv. 583580 – 01).
Inoltre, la produzione della documentazione attinente alla notifica de ll’avviso di accertamento non può essere considerata inammissibile solo perché l’Agenzia delle Entrate, nel corso del giudizio di primo grado, non abbia mai allegato l’esistenza della notificazione svolgendo difese diverse: la deduzione di esistenza della notificazione dell’avviso di accertamento, rispetto ad un motivo di ricorso che ne eccepisca l’inesistenza, rappresenta una mera difesa, con la conseguenza c he ben poteva l’odierna ricor rente, soccombente in primo grado con riferimento all’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento, proporre appello deducendo l’esistenza di quella notifica e producendo la relativa documentazione a sostegno del motivo di appello.
2.La sentenza impugnata è cassata e la causa deve essere rinviata, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia -Bari, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia -Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre