Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6132 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6132 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
Oggetto: Irpef, Irap, Iva -notificazione diretta a mezzo posta atto impoesattivo -prove illecite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3884/2023 R.G. proposto da l’amministratore
RAGIONE_SOCIALE INRAGIONE_SOCIALE , in persona del NOME COGNOME, nonché COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2622/2022 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20/6/2022. camerale del 10 febbraio 2026
Udita la relazione svolta nell’adunanza dal consigliere NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e il suo socio NOME COGNOME impugnarono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Sondrio, ciascuno con distinto ricorso e per quanto di rispettivo interesse, gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato, a carico della società, un maggior imponibile ai fini Irap e Iva per l’anno 2014, e, a carico del socio, un maggior reddito da partecipazione, a lui direttamente imputato ai fini Irpef stante il regime di trasparenza fiscale in cui si trovava la società.
Il Giudice di prime cure respinse i ricorsi riuniti.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, investita dell’appello dei contribuenti, respinse il gravame, ritenendo, in sintesi, che:
la contestata notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento impugnati fosse valida;
la documentazione illecitamente acquisita da un ex dipendente della società mediante violazione del domicilio informatico di quest’ultima potesse ben essere utilizzata nel processo tributario, quantomeno come elemento indiziario, essendo stato commesso
l’eventuale illecito non già dall’amministrazione finanziaria ma da un terzo;
i plurimi indizi forniti in giudizio erano sufficienti a ritenere fondata la ripresa fiscale.
Avverso tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso ex art. 380bis c.p.c. in data 9 settembre 2025, in considerazione della rilevata manifesta infondatezza dei tre motivi, la ricorrente con atto depositato in data 31 ottobre 2025 ha chiesto la decisione del ricorso, e quindi, ai sensi degli artt. 380bis e 380bis .1 c.p.c., è stata disposta la trattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.
In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, 29, lett. a), d.l. n. 78 del 2010, 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 56 d.P.R. n. 633 del 1972 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997 poiché la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto valida la notificazione postale diretta degli avvisi di accertamento per cui è causa, la quale, invece, avendo ad oggetto atti impoesattivi primari, era invece preclusa ai sensi dell’art. 29 cit.; con la conseguenza che la notificazione eseguita dall’Ufficio con quella modalità era giuridicamente inesistente e perciò insuscettibile di essere sanata per effetto del principio di raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c. I ricorrenti lamentano altresì che l’Agenzia fiscale non ha mai prodotto
in giudizio gli avvisi di ricevimento comprovanti il perfezionamento della notificazione a mezzo posta.
Il motivo è infondato.
2.1. A norma dell ‘art. 14 legge n. 890 del 1982, come modificato dall ‘ art. 20 legge n. 146 del 1998, entrato in vigore prima della notifica degli avvisi di accertamento per cui è controversia, la notificazione degli avvisi e degli altri atti da notificare al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari (Cass. n. 15284/2008; Cass. n. 34007/2019).
2.2. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, alla possibilità di ricorrere alla cd. notificazione postale diretta -quella appunto eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o del messo notificatore quali previsti dall’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 -non si sottraggono, per effetto di quanto disposto dall’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010, gli avvisi di accertamento cd. impoesattivi emessi per il recupero di imposte sui redditi, Irap e Iva: interpretazione, questa, che i contribuenti propongono in virtù della distinzione asseritamente operata dalla disposizione normativa da ultimo citata tra gli avvisi di accertamento e i correlati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, da un lato, e gli atti successivi di rideterminazione degli importi dovuti, dall’altro, gli unici per i quali la norma prevede espressamente la notificazione anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2.3. Questa Corte (Cass. n. 23435/2022) ha già avuto modo di chiarire che l’unica innovazione introdotta dal ridetto art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010, nella prospettiva di operare la «concentrazione della riscossione nell ‘ accertamento», è consistita nel prevedere che l ‘ avviso di accertamento rechi anche l ‘ intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell ‘ atto, perciò usualmente definito ‘ impoesattivo ‘ .
Di contro, nessuna modifica è stata apportata all ‘ art. 14 legge n. 890 del 1982 che continua a prevedere « la notificazione degli avvisi che per legge devono essere notificati al contribuente », « a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari », senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o impoesattivi, sicché, in mancanza di espressa modifica legislativa e di ragioni sistematiche che giustifichino una diversa interpretazione, deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento impoesattivi previsti dall ‘ art. 29 del citato d.l. n. 78 del 2010.
Né a diversa conclusione può pervenirsi desumendo, come fanno i ricorrenti, dalla precisazione contenuta nell ‘ art. 29 citato circa la facoltà di notificare «mediante raccomandata con avviso di ricevimento» gli atti «successivi» all ‘ avviso di accertamento in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base a questi ultimi, una implicita abrogazione della facoltà riconosciuta all ‘ amministrazione finanziaria di procedere alla notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, prevista dall ‘ art. 14 legge n. 890 del 1982.
Invero, il citato art. 29, comma 1, lett. a), non si pone affatto su un piano di incompatibilità logica o di implicita contraddizione con la più generale previsione di cui al citato art. 14 (riferito agli ‘ avvisi ‘ e agli ‘ altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente ‘ ) e nemmeno prevede che la notificazione a mezzo posta è consentita ‘ solo ‘ per gli atti successivi all ‘ avviso di accertamento, come erroneamente sostengono i ricorrenti, ma, al contrario, disponendo che la notificazione di tali atti può essere effettuata « anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento », rende evidente l ‘ intento del legislatore di specificare che anche per queste nuove tipologie di atti, ovvero i cd. ‘ atti successivi ‘ è attribuita all ‘ amministrazione fiscale la facoltà di procedere alla loro notificazione mediante l ‘ utilizzo della più snella modalità costituita dall ‘ invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.
2.4. Non può poi trovare ingresso in questa sede l’ulteriore profilo di censura riguardante la mancata produzione degli avvisi di ricevimento comprovanti il perfezionamento della notifica degli atti impositivi, avendo i ricorrenti omesso di indicare quando e dove tale questione sia stata sollevata nel giudizio di merito, nel quale, invece, alla luce della narrazione contenuta nello stesso ricorso, non risulta essere stato mai messo in dubbio che la notificazione postale diretta fosse stata effettivamente eseguita, essendosi piuttosto contestato che tale modalità notificatoria fosse per legge preclusa per gli avvisi di accertamento del tipo di quelli impugnati.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, 55, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, 191 c.p.p. e 14 Cost. poiché la sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabile prove illecitamente acquisite in violazione di diritti di rango costituzionale. I ricorrenti sostengono, in particolare, che l’unico elemento indiziario utilizzato per la ricostruzione del maggior reddito realizzato dalla società era costituito dalla documentazione acquisita da una ex dipendente della stessa tramite il compimento di attività delittuosa che aveva comportato la violazione del domicilio informatico della società e, dunque, la lesione di un bene di rango costituzionale.
Il motivo è inammissibile sotto due concorrenti profili.
4.1. Innanzitutto è inammissibile per difetto di decisività, non confrontandosi esso con la ratio decidendi della sentenza impugnata che, pur avendo ritenuto utilizzabili in giudizio i documenti acquisiti in modo illecito da una ex dipendente della società contribuente, ha poi affermato che tali documenti fossero soltanto uno dei « plurimi, concordanti e determinanti » indizi posti alla base della rideterminazione del maggior imponibile, costituiti anche: -dal riscontrato utilizzo del sistema informatico ‘GO’, finalizzato ad omettere la registrazione dei corrispettivi
incassati a fronte di servizi resi ai clienti, – dal database storico anagrafico e contabile di pertinenza della società, acquisito presso il fornitore del detto software, dal quale era stato possibile accertare la prassi della contribuente di concludere transazioni commerciali senza stampare la ricevuta fiscale, nonché dall’esistenza di ulteriore documentazione extracontabile acquisita presso la sede legale della società nonché presso l’abitazione dei coniugi COGNOME, entrambi soci della stessa, che aveva offerto elementi utili a confermare il sistematico occultamento di una parte rilevante degli incassi.
4.2. Sotto altro profilo, il motivo non tiene conto del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la legittimità della produzione in giudizio di documenti concernenti dati personali della parte, anche ove acquisiti illecitamente, va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa (Cass. n. 3358/2009; Cass. n. 3033/2011; Cass. n. 33809/2021; Cass. n. 292829/2024). In altri termini, essendo anche il diritto di difesa -da intendersi come comprensivo anche di tutte quelle attività dirette ad acquisire prove utilizzabili in giudizio, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata (Cass. n. 27424/2014; Cass. n. 11322/2018; Cass. n. 33809/2021) -un valore di rango costituzionale, l’eventuale illiceità delle modalità di acquisizione di una prova, anche se comportanti lesione di un altro bene tutelato dalla Costituzione, non può di per sé compromettere le esigenze difensive, come se la difesa fosse un interesse necessariamente recessivo rispetto alla tutela di altri valori, dovendosi piuttosto effettuare, al fine di stabilire l’ammi ssibilità della prova, una valutazione comparativa tra i confliggenti interessi che vengono di volta in volta in rilievo.
4.3. Nel caso di specie i ricorrenti si sono limitati ad affermare la inutilizzabilità di taluni prove sol perché acquisite illecitamente in violazione del domicilio informatico della società, senza però dedurre
alcunché in merito ad un eventuale erroneo od omesso bilanciamento tra diritti confliggenti -che, come detto, costituisce fondamentale criterio di valutazione dell’ammissibilità della prova in casi siffatti -e, dunque, senza sottoporre a specifica censura, sotto tale decisivo aspetto, la decisione del Giudice d’appello.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché 2727 e 2729 c.c. sotto il profilo del travisamento della prova, poiché gli elementi indiziari utilizzati dall’Ufficio e ritenuti attendibili dalla Corte regionale erano privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, e comunque, anche ove fossero stati idonei, come affermato dal Giudice d’appello, a provare l’esiste nza di un sistema evasivo, non erano certo sufficienti a dimostrare l’entità dei corrispettivi occultati, elemento che doveva essere dimostrato con certezza o almeno con elevato grado di verosimiglianza.
6. Il motivo è inammissibile.
6.1. Questa Corte (v. Cass. n. 24298/2016; Cass. n. 23745/2020) è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev ‘ essere dedotto, a pena d ‘ inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell ‘ art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l ‘ indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l ‘ interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme
pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell ‘ ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 23233/2022).
Orbene, i ricorrenti, nel formulare il motivo ora in esame, hanno omesso di indicare quali sarebbero le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con le invocate norme di legge, avendo piuttosto lamentato l’asserita inidoneità degli elementi valorizzati dalla CTR a costituire prove indiziarie della contestata evasione e dei maggiori proventi ricostruiti; questione che, com’è evidente, attiene al merito della controversia e non può formare oggetto di scrutinio nella presente sede di legittimità.
6.2. Deve solo aggiungersi che nel chiarire in che termini ed entro quali limiti il ragionamento presuntivo del giudice di merito può essere sindacato nel giudizio di legittimità, questa Corte ha affermato che la deduzione del vizio di falsa applicazione dell ‘ art. 2729, comma 1, c.c., suppone un ‘ attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito -assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato -risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di cd. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l ‘ evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi (così Cass., sez. un., n. 1785/2018).
6.3. Nella specie, invece, i ricorrenti non sottopongono a critica il ragionamento presuntivo in sé considerato, per come è stato enunciato dalla CTR, ma, al fine di contestare l’accertamento in fatto da questa compiuto, deducono una serie di circostanze tese a svalutare la portata indiziante di taluni elementi -la distinzione tra il punto vendita di Sondrio e quello di Morbegno, la riferibilità della documentazione acquisita dalla ex dipendente al solo negozio di Morbegno, l’asserita non corrispondenza tra i dati contenuti nella documentazione sequestrata dalla Guardia di finanza e quelli contenuti nei documenti acquisiti illecitamente dalla ex dipendente, l’insufficienza della prova dell’evasione a dimostrare l’entità della stessa -di cui, però, non vi è traccia nella sentenza impugnata, e che, quindi, non hanno formato parte costitutiva del ragionamento presuntivo dei giudici di merito.
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi del terzo comma dell’art. 380bis c.p.c.., delle somme di cui ai commi terzo e quarto dell’art. 96 c.p.c., liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida complessivamente in euro 4.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente l’ulteriore importo di euro 2.200,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. nonché l’importo di euro 1.100,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
Il Presidente
NOME COGNOME