Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7710 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3632/2016 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , con domicilio eletto in secondo grado in Modena alla INDIRIZZO presso la CNA, Associazione Provinciale di Modena;
-intimata –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL L’EMILIA -ROMAGNA n. 1403/01/2015, depositata in data 29/6/2015;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025;
Fatti di causa
Con avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE/2009, l’Agenzia delle Entrate contestò alla RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, anche ‘la contribuente’ o ‘la società’ ), con riferimento all’anno 2004, l’omessa registrazione e contabilizzazione nel registro di cui all’art. 23 e all’art. 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 di fatture per acquisti intracomunitari per un imponibile di euro 85.218, con conseguente recupero dell’Iv a per euro 17.044.
Tali beni acquistati, asseritamente non inseriti nella contabilità ufficiale della società, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 e ss.mm., furono ritenuti ceduti in violazione dell’obbligo di fatturazione, sicché, presumendosi su tali cessioni l’applicazione di un ricarico almeno pari al 10%, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, furono accertati maggiori incassi non fatturati per euro 93.739, con recupero dell’Iva pari ad euro 18.747. L’Iva dovuta venne dunque quantificata in euro 35.791.
Anche il reddito, ai fini delle imposte dirette, venne rettificato in euro 21.786.
La ripresa riguardò anche l’Irap.
Durante la verifica fiscale, l’Agenzia delle Entrate attivò la procedura di mutua assistenza amministrativa fra Stati membri UE, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento CEE 218/1992.
In seguito alla risposta dell’amministrazione finanziaria tedesca, risultò che nel corso del 2004 la società tedesca RAGIONE_SOCIALE‘ DE NUMERO_DOCUMENTO (d’ora in avanti, ‘la società tedesca’ ) aveva venduto alla contribuente beni per un imponibile di euro 85.883, mentre di tali acquisti la contribuente avrebbe registrato e inserito nella propria contabilità solo la fattura n. 3554 del 5/2/2004 per un valore di euro 665.
Su ricorso della contribuente , la C.T.P. di Modena annullò l’avviso di accertamento ritenendo non provati i fatti posti a base della ripresa. La sentenza di primo grado fu confermata in appello.
Avverso la sentenza della C.T.R., l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., falsa applicazione dell’art. 122 c.p.c. e violazione dell’art. 123 c.p.c.; b) Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., violazione degli artt. 2699, 2700 c.c., anche con riferimento all’art. 53 d.P.R. n. 633/72 vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione la documentazione prodotta dall’ufficio in lingua tedesca, non considerandola valida prova in quanto non accompagnata da traduzione in italiano. Le prove della consegna della merce alla odierna contribuente e dei pagamenti da essa effettuati si ricaverebbero dalla documentazione in lingua tedesca alla quale illegittimamente la C.T.R. non avrebbe dato ingresso, oltre che dalle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dai verificatori.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Seppur si deve concordare con la difesa erariale sul fatto che l’esclusività dell’uso lingua italiana nel processo tributario, così come in quello civile, riguarda lo svolgimento del processo come sequenza di atti diretti alla sentenza definitiva, non i documenti che siano depositati in giudizio a scopo di prova delle allegazioni di parte (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 33079 del 09/11/2022, Rv. 666426 – 01), il motivo tende ad ottenere da questa S.C. un riesame del materiale istruttorio sottoposto alla cognizione del giudice di merito.
Infatti, alla luce delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito, la C.T.R. è giunta alla conclusione dell’infondatezza della ripresa erariale nei confronti dell’odierna contribuente.
La CRAGIONE_SOCIALE ha esaminato e valutato gli atti di un giudizio civile introdotto dalla contribuente nei confronti del suo ex legale rappresentante e della società tedesca presunta fornitrice della merce, traendo la conclusione che l’ex rappresentante legale aveva ordito una frode a suo danno, ordinando merce per la sua ditta individuale e ottenendo l’emissione di fatture nei confronti della società intimata.
Tale prospettazione difensiva sarebbe stata, secondo la sentenza impugnata, anche avallata dalla stessa società tedesca, che difendendosi nel giudizio civile dinanzi al Tribunale di Modena avrebbe sostanzialmente aderito alla ricostruzione dei fatti compiuta dalla odierna contribuente, affermando di avere per negligenza omesso l’emissione di note di credito dopo che l’ex amministratore della RAGIONE_SOCIALE le aveva chiesto di intestare a lui personalmente tutte le fatture originariamente intestate alla odierna contribuente.
In tale contesto fattuale e probatorio, manca, dunque, la prova della decisività della documentazione in lingua tedesca pur illegittimamente scartata dalla C.T.R. dal materiale probatorio utilizzato ai fini della decisione, considerato, peraltro, che gli stessi giudici di appello non hanno negato l’emissione di fatture nei confronti della contribuente da
parte della società tedesca, ma le hanno iscritte in una frode ordita a danno della stessa contribuente (sulla nozione di decisività del fatto di cui sia stato omesso l’esame da parte del giudice di merito, cfr., ex coeteris , Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5133 del 05/03/2014, Rv. 629647 -01 , in cui si chiarisce che sono decisivi i fatti ‘ aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio ‘ ).
Con riferimento, poi, al valore probatorio del processo verbale di constatazione, deve rilevarsi che le sue risultanze possono avere valore di prova privilegiata solo con riferimento ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 24461 del 05/10/2018, Rv. 651211 – 01).
Nella sentenza impugnata, non vi sono affermazioni confliggenti con le risultanze oggettive del processo verbale di constatazione, in cui si fa riferimento a fatture, non a beni immessi nel processo produttivo o nell’attività commerciale della società contribuente, beni che la sentenza impugnata ha accertato come ‘non rinvenuti’ , con un giudizio di fatto non replicabile in questa sede.
2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione degli artt. 116 e 115 c.p.c., nonché degli artt. 23 e 25 d.P.R. n. 633/72 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la prospettazione difensiva della contribuente basandosi sugli atti difensivi spiegati nell’ambito di un giudizio civile, i quali non costituirebbero prove di fatti, ma mere allegazioni di fatti contenute in atti di un processo al quale l’Agenzi a delle Entrate era estranea, invocando erroneamente il principio di non contestazione con riferimento al contegno processuale tenuto da essa Agenzia.
2.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte ha affermato che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020, Rv. 660157 – 01).
Non esiste, dunque, un ordine di graduazione nel valore inferenziale delle prove: il giudice di merito può trarre il suo convincimento da tutti i documenti e le prove, anche atipiche, prodotte dinanzi a lui, comprese le dichiarazioni rese in altri giudizi, specialmente se provenienti da soggetti che, come la società tedesca RAGIONE_SOCIALE emittente le fatture, siano in grado di chiarire fatti decisivi ai fini della controversia e non abbiano un interesse nella lite.
Il riferimento alla non contestazione, inoltre, contenuto nello stralcio di motivazione riportato dall’Agenzia delle Entrate nel corpo del motivo in esame, non è decisivo, in quanto la C.T.R. ha valutato attendibili le prove documentali fornite dalla odierna contribuente in esito all’esame diretto del loro contenuto.
3. Il ricorso è rigettato.
Non avendo la società contribuente svolto attività difensiva, non si devono regolare le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.