Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14788/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
DINIEGO RIMBORSO IRES 2011 E 2012
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 3649/23/2023, depositata in cancelleria il 12/12/2023;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025;
Fatti di causa
Nel corso dell’esercizio 2010 la società RAGIONE_SOCIALE ( ‘ la società ‘ ) realizzò un investimento per l’acquisizione di un impianto fotovoltaico per il quale aveva chiesto ed ottenuto l’accesso alla c.d. tariffa incentivante, così come disciplinata dal D.M. 19/02/2007 (II Conto Energia).
La Società ricorrente al momento dell’avvio dell’investimento era qualificabile quale RAGIONE_SOCIALE (PMI), poiché – così come richiesto dall’art. 2 D.M. 18/04/2005 – aveva meno di 250 occupati, un totale attivo di bilancio inferiore ad Euro 43.000.000 e ricavi inferiori ad Euro 50.000.000.
La stessa è soggetta a contabilità ordinaria ex lege , essendo costituita in forma di società a responsabilità limitata.
L’art. 6, commi da 13 a 19 l. 388/2000 (Tremonti Ambiente) prevedeva che la quota di reddito RAGIONE_SOCIALE piccole e medie imprese (d’ora in poi anche PMI) in regime di contabilità ordinaria destinata ad investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, intendendo per investimenti ambientali i costi d’acquisto RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni materiali di cui all’art. 2424, comma 1, lett. B), n. II c.c., necessari per prevenire, ridurre e riparare i danni causati all’ambie nte, calcolati con l’approccio di natura incrementale.
Il RAGIONE_SOCIALE con la nota prot. 0018485 del 15 settembre 2011 (mai pubblicata), aveva stabilito che l’investimento
nell’impianto fotovoltaico rientra sse nel novero degli investimenti ambientali, in quanto contribuisce alla protezione dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla riduzione RAGIONE_SOCIALE emissioni di CO2 grazie alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile attraverso lo sfruttamento dell’energia solare.
La società chiese ad un tecnico specializzato di determinare la componente ambientale da portare in detassazione ai sensi dell’art. 6, co 13-19, l. 388/2000 ed il professionista determinò con specifica perizia il valore della componente ambientale dell’investimento ammissibile in deduzione dal reddito d’impresa , pari ad Euro 2.392.711,00.
Il risparmio d’imposta teorico massimo era pari ad Euro 657.995 ossia il 18,24% rispetto al costo di realizzazione dell’impianto fotovoltaico (Euro 3.607.832).
Affinché le suddette risultanze avessero i dovuti riflessi fiscali, in data 30/12/2016 la società trasmise una dichiarazione integrativa in unico 2012 ed in unico 2013 compilando il quadro RX a rimborso ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 2, comma 8 bis, D.P.R. 322/1998. L’RAGIONE_SOCIALE non richies e chiarimenti e/o documenti integrativi.
Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 21, comma 2, D. Lgs 546/1992, la società propose ricorso avverso i silenzi dell’Amministrazione Finanziaria equivalente ad un diniego del rimborso.
La società, con i predetti ricorsi di analogo contenuto, sostenne che la mancata restituzione degli importi chiesti a rimborso avrebbe rappresentato un indebito oggettivo.
L’eccedenza di versamento RAGIONE_SOCIALE imposte, così come risultante dall’istanza di rimborso , era dovuta all’applicazione della variazione in
diminuzione collegata alla detassazione ambientale ex art. 6, commi da 13 a 19, l. 388/2000.
Veniva quindi illustrato l’iter logico giuridico in forza del quale la contribuente odierna ricorrente aveva operato e le ragioni sottese a tale possibilità riconosciuta dall’ordinamento ed in particolare circa la correttezza della via intrapresa, nonché si argomentava a sostegno del buon diritto alla detassazione ex art. 6, commi da 13 a 19, l. 388/2000, dimostrando la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi.
Al riguardo veniva, infatti, fornito il quadro probatorio, volto a dimostrare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi necessari al fine di fruire della detassazione ex art. 6, commi da 13 a 19, l. n. 388/2000 nonché la quantificazione della relativa variazione in diminuzione.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE predette argomentazioni, la società chiese la condanna dell’Ufficio ai rimborsi ritenuti spettanti in relazione alle annualità 2011 e 2012.
Nel contraddittorio con l’Ufficio, riuniti i ricorsi relativi alle due annualità, la C.T.P. di Bergamo li respinse.
La società ha interposto appello avverso la pronuncia della CTP di Bergamo dinanzi alla CGT-2 della Lombardia, che, nel contraddittorio con l’Ufficio, confermò la sentenza di primo grado.
La società contribuente ha proposto ricorso contro la sentenza d’appello, articolato in quattro motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia laddove la Corte non ha considerato che la contribuente aveva depositato una perizia giurata, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.’ , la società evidenzia che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado ha reso la propria decisione sostenendo che ‘la mancata asseverazione e del giuramento della perizia da parte del professionista incaricato circa il contenuto della stessa su cui è stato determinato l’importo richiesto a rimborso, non consente di ritenere come provato il suo contenuto, nonché la fondatezza e la correttezza dell’importo richiesto a rimborso ed inoltre, nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, è emersa una evidente incoerenza circa i rapporti commerciali intrattenuti dalla appellante con il fornitore della società RAGIONE_SOCIALE atteso che sono risultati a seguito di accertamenti dell’ufficio, versamenti di somme di denaro da parte della società appellante, riferibili a spese per l’investimento in oggetto, che non hanno trovato una adeguata e valida giustificazione.’
Rileva, dunque, che l a Corte fonda la propria decisione sull’unico presupposto che la perizia tecnica depositata in atti non fosse né giurata né asseverata, e contesta tale ratio decidendi , affermando che, invece, si trattava proprio di una perizia giurata.
1.1. Il motivo è inammissibile.
In ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c .p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
(Cass. 22/12/2016, n. 26774; in senso conforme: Cass. Sez. U. 21/09/2018, n. 22430).
Nella specie, la doglianza è inammissibile poiché le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto (c.d. doppia conforme), si fondano, quanto al profilo censurato, sulle medesime ragioni di fatto e, del resto, parte ricorrente non ha nemmeno sostenuto il contrario. E’ lo stesso ricorrente, infatti, a riferire, riportando stralcio della sentenza di primo grado, che la CTP aveva affermato che la perizia di parte non era né asseverata né giurata e che la CTR aveva reso la propria decisione sostenendo, a propria volta, la mancanza di asseveramento e giuramento della perizia.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 R.D. 1366/1992, in combinato disposto con l’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000 e con l’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. -V iolazione e falsa applicazione dell’art. 2697, comma 2, c.c. in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , la società si duole che la Corte ha ritenuto che ai sensi dell’a rt. 7, comma 5 bis D. Lgs 546/1992 sarebbe spettato alla contribuente provare le proprie ragioni, assolvendo al predetto onere depositando la perizia tecnica. Censura il passaggio argomentativo della Corte tributaria là dove questa ha affermato che ‘ la mancata asseverazione e del giuramento della perizia da parte del professionista incaricato, circa il contenuto della stessa su cui è stato determinato l’importo richiesto a rimborso, non consente di ritenere come provato il suo contenuto, nonché la fondatezza e la correttezza dell’importo richiesto a rimborso ed inoltre, nel caso di specie, come risulta dagli atti di causa, è emersa una evidente incoerenza circa i rapporti commerciali intrattenuti dalla appellante con il fornitore della società RAGIONE_SOCIALE“.
Deduce la società che nessuna norma di fonte primaria richiede la perizia giurata quale prova degli investimenti effettuati e che, oltre alla perizia, essa aveva prodotto nel corso del giudizio una gran mole di documenti atti a dimostrare di aver effettuato gli investimenti che le avrebbero dato diritto al rimborso.
Non esiste una gerarchia tra i mezzi di prova, ma, a contrario , nell’attuale ordinamento processuale civile vige il principio di libertà RAGIONE_SOCIALE prove, con la conseguenza che la società non avrebbe dovuto necessariamente produrre una perizia giurata o asseverata per provare gli investimenti effettuati.
3.Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza per motivazione apparente -Violazione dell’art. 112, 132, comma 4 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , la società censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che i rapporti tra essa e la RAGIONE_SOCIALE, fornitrice dell’impianto fotovoltaico, fossero poco chiari, visto che dagli estratti conto della società contribuente risultavano anche accrediti disposti in suo favore dalla detta impresa fornitrice.
3.1. Il secondo e il terzo motivo, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Dal tenore della motivazione della sentenza impugnata si comprende agevolmente che la mancanza di perizia giurata o asseverata non sia stata l’unica ratio decidendi su cui la Corte tributaria di appello abbia fondato la sua decisione, la quale anzi si basa sostanzialmente sull’inidoneità del corredo probatorio complessivamente prodotto dalla società a sostegno della sua domanda.
In particolare, secondo la Corte tributaria di appello, i rapporti tra la contribuente e la RAGIONE_SOCIALE sarebbero stati incoerenti.
Si tratta di un giudizio di fatto, che non è censurabile dinanzi a questa Corte Suprema se non sotto l’aspetto della totale carenza della motivazione.
Tuttavia, l a mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, c.p.c. (e nel caso di specie dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cfr. testualmente, in una fattispecie analoga, Cass., sez. 5, n. 19132/2025 e, più in generale, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
La Corte tributaria di appello ha rigettato la domanda della contribuente rilevando per un verso che la perizia non era idonea a provare la veridicità di quanto ivi affermato e dei calcoli effettuati e, per altro verso, che vi era «incoerenza con i rapporti commerciali intrattenuti con il fornitore della società RAGIONE_SOCIALE a cui risultano effettuati versamenti da parte della società appellante, che non trovano adeguata e valida giustificazione» . La ratio decidendi sottesa al rigetto della domanda risulta, pertanto, chiaramente esposta.
Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘Nullità della sentenza per motivazione meramente apparente non avendo i giudici illustrato l’iter logico giuridico in forza del quale hanno ritenuto assorbite le questioni logicamente sovraordinate rispetto a quella decisa, Violazione dell’art. 112, 132, comma 4 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , la società si duole che la Corte
tributaria di appello non abbia spiegato l’iter logico giuridico seguito per il rigetto della questione relativa all’emendabilità della dichiarazione dei redditi. La Corte avrebbe dovuto, infatti, valutare anche la questione inerente il principio della generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione dei redditi.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Come ha già chiarito l’ordinanza di questa Suprema Corte n. 19132 del 2025, poiché la CTR ha escluso nel merito la prova del diritto al rimborso, deve ritenersi che la questione relativa alla ammissibilità dell’istanza, presentata con la dichiarazione dei redditi, è stata implicitamente risolta in senso favorevole al contribuente che, pertanto, non ha interesse alla riproposizione della questione.
5. Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro quattromilaquattrocento per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)