Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17725 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1677/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato unitamente ai difensori in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, sez. dist. di BRESCIA n. 2644/67/2015 depositata il 18/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME due avvisi di accertamento:
-l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio, rilevando la sussistenza di elementi indice di capacità contributiva incompatibili con i redditi dichiarati, accertava ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29/12/1973, n. 600, per l’anno di imposta 2007, il reddito complessivo netto di euro 53.515,00;
-l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale l’Ufficio, rilevando la sussistenza di elementi indice di capacità contributiva incompatibili con i redditi dichiarati, accertava ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29/12/1973, n. 600, per l’anno di imposta 2008, il reddito complessivo netto di euro 54.587,00;
NOME COGNOME proponeva due distinti ricorsi avverso gli avvisi di accertamento. La CTP di Bergamo, riuniti i ricorsi, li respingeva.
Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La CTR della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con la sentenza 2644/67/2015 del 15/06/2015 rigettava l’appello.
Contro tale sentenza propone ricorso NOME COGNOME, in base a tre motivi. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 5/6/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi e documentati in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente la CTR della Lombardia avrebbe omesso di considerare che, per l’anno di imposta 2008, il contribuente aveva dichiarato redditi a tassazione ordinaria per euro 534,00 e redditi a tassazione separata per euro 24.033,00 e che questi redditi, in ragione dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973, non dovrebbero concorrere a formare la base imponibile, con conseguente errata applicazione del redditometro; il ricorrente deduce che, ancora per l’anno di imposta 2008, la CTR avrebbe errato nel valutare come sostenuta e rilevante ai fini del
redditometro la spesa per euro 26.850,00 per la rata finale del leasing della autovettura, atteso che la somma sarebbe stata rifinanziata come dimostrato in atti.
1.1. Il motivo è inammissibile. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso le decisioni di primo e di secondo grado, tenendo presente il medesimo quadro documentale, si sono espresse in motivazione sui conteggi proposti dal ricorrente e ne hanno ritenuto l’irrilevanza ai fini dei denunciati vizi nella applicazione del redditometro da parte dell’Ufficio. Non può essere sollecitato il sindacato di questa Corte circa una rivalutazione dei fatti storici operata dalla decisione impugnata; in tal senso si consideri che «È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito» Cass. Sez. U, 27/12/2019 n. 34476. Poiché le sentenze di primo e secondo grado si sono pronunciate nello stesso senso e circa il medesimo quadro documentale e dei conteggi, si configura peraltro la preclusione al riesame prevista dall’art. 348 – ter, commi quarto e quinto, cod. proc. civ. e assume rilievo ai fini della inammissibilità del ricorso il seguente principio di diritto «in tema di sindacato di legittimità, l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l’errore consista nell’omesso esame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che non ricorra l’ipotesi della cd. “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.» (Cass. 21/12/2022, n. 37382).
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per violazione dell’articolo 132 cod. proc. civ. e all’articolo 36 d.lgs. 546 del 1992 in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 4, c.p.c.. Secondo il ricorrente la CTR della Lombardia avrebbe omesso di valutare la donazione ricevuta dal ricorrente dalla madre per euro 25.000,00 così come il suo rilievo al fine di giustificare il tenore di vita e al fine di dimostrare l’esistenza di redditi esenti o comunque esclusi dalla formazione della base imponibile.
2.2. Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4′ c.p.c..(cass. civ ord. 25/09/2018 n. 22598) ed ancora: «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del
«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. civ. ord. 03/03/2022 n. 7090 del 03/03/2022). La motivazione della CTR della Lombardia fa esplicito riferimento ai redditi diversi documentati dal ricorrente e non omette di pronunciarsi sul punto. La decisione è fondata su argomentazioni comprensibili e prive di contraddizioni evidenti, sicché non emerge dal testo della sentenza il vizio denunciato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ..
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ.. Il ricorrente lamenta che, sebbene abbia documentato per i periodi di imposta in questione l’incasso di una assicurazione sulla vita, di una donazione da parte della madre per 25.000,00 euro e di smobilizzi di titoli già posseduti per alcune decine di migliaia di euro e tanto al fine di dimostrare la disponibilità di redditi diversi ed esenti o comunque estranei alla base imponibile, la decisione impugnata avrebbe ritenuto la prova insufficiente addossando al contribuente un onere probatorio inesigibile così violando le regole sul riparto probatorio in materia.
3.1. Il motivo è infondato. La decisione impugnata non ha mancato di valutare i redditi diversi documentati dal ricorrente, ma in proposito ha così motivato « nella fattispecie il ricorrente non ha fornito alcuna prova fondata per vincere le presunzioni di ufficio che, per l’effetto restano pienamente valide e legittime, stante la frammentarietà e l’incompletezza documentale risultante non viene dimostrato dal ricorrente che le somme derivanti dall’incasso della
assicurazione sulla vita, dal bonifico da parte della madre e da smobilizzi patrimoniali sono rimaste nella disponibilità del contribuente e non sono state, per contro, reinvestite». Orbene, la motivazione va sottoposta a scrutinio alla luce della interpretazione fornita in materia dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale a norma dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che «l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione». La norma chiede dunque qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati. La prova documentale richiesta
dalla norma in esame non risulta inesigibile, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame, quindi non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente (Cass. civ., sez. VI – V, 28/03/2018, n. 7757; Cass. civ., sez. V. 18/04/2014, n. 8995). Orbene la motivazione della sentenza impugnata, ha sostanzialmente affermato che non è stata fornita la prova, stante l’incompletezza della documentazione bancaria offerta, della durata del possesso di dette somme e rimane esente da censure perché in linea con i canoni interpretativi offerti dalla giurisprudenza della Corte in materia e perché, come già rilevato sub. 2.2., sufficiente, coerente e non meramente apparente.
Il ricorso va, allora, respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a corrispondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 (cinquemilaseicento), a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.