Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16369 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16369 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
Inammissibilità ricorso
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27791/2016 R.G. proposto da:
NOMECOGNOME in proprio e quale socio di RAGIONE_SOCIALE società cessata, rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME p.e.c. EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, n. 4266/2015, depositata in data 12/10/2015 e non notificata;
udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 16 aprile 2025 tenuta dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L ‘Agenzia delle entrate emetteva, per l’anno di imposta 2002, separati avvisi di accertamento parziale nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e per trasparenza nei confronti dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME recuperando a imposizione maggior reddito di impresa in relazione alla plusvalenza da cessione di azienda di commercio al minuto di ferramenta, utilizzando il valore definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro.
I ricorsi separatamente proposti erano accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Messina.
Gli appelli, separatamente proposti dell’ufficio contro le sentenze di primo grado favorevoli ai contribuenti, erano previamente riuniti dalla Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Messina, in ragione della unitarietà dell’accertamento posta a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 t.u.i.r. e della conseguente automatica imputazione dei redditi ai soci; nel merito essi erano parzialmente accolti dalla citata CTR, che quantificava la plusvalenza nella differenza tra il valore definitivo della cessione (corrispettivo determinato ai fini della imposta di registro) e il valore del patrimonio netto , onerando l’ufficio di rideterminare la pretesa .
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME in proprio e quale socio della cessata società RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi, a cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale dell’ 11 settembre 2024 a seguito della quale, con ordinanza interlocutoria, è
stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, socio della RAGIONE_SOCIALE, presente nel giudizio di appello.
La causa è stata quindi fissata per l’adunanza camerale del 16 aprile 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, pro posto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ., si deduce violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la CTR ha omesso di pronunciare sulla questione, riproposta in appello, per cui la società aveva dichiarato la plusvalenza nella dichiarazione dei redditi.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce viola zione dell’ art. 2697 cod. civ. e dell’art. 41 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, laddove la CTR ha dato rilievo esclusivo ai fini del calcolo della plusvalenza al valore venale quantificato ai fini dell’imposta di registro.
Con il terzo motivo si deduce « annullabilità dell’avviso di accertamento in forza della sopravvenuta norma di cui all’ art. 5 del d.lgs. n. 147 del 2015» che esclude che la plusvalenza possa essere calcolata in base al valore quantificato ai fini dell’imposta di registro .
Occorre premettere che quanto dedotto da ll’Agenzia delle entrate nel controricorso in relazione alla sopravvenienza dell’art. 5 d.lgs. n.147 del 2015, non possa fondare una pronuncia di cessazione della materia del contendere perché l’ufficio non ha evidenziato di aver operato in autotutela ma ha chiesto decidersi la causa secondo lo jus superveniens .
Con ordinanza interlocutoria depositata in data 13/11/2024 all’esito dell’adunanza camerale dell’11/09/2024 è stata disposta l ‘ integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME socio della RAGIONE_SOCIALE e quindi litisconsorte necessario, costituito nel
giudizio di appello, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Il ricorrente ha depositato telematicamente in data 14/01/2025 l’atto di integrazione del contraddittorio indirizzato «agli eredi del sig. COGNOME NOME, deceduto a Messina il 11/03/2021» e quindi a NOME COGNOME in proprio e quale genitore di NOME COGNOME, effettuata in data 10/01/2025 in base all’art. 3bis della legge n. 53 del 1994 all’indirizzo p.e.cEMAIL, ciò sul presupposto del decesso del contribuente NOME COGNOME nelle more del procedimento, e della qualità di eredi dei destinatari della notificazione.
Tuttavia, dall’atto di integrazione del contraddittorio e dagli atti del fascicolo non si evince la prova per tabulas né dell’evento del decesso dell’intimato (allegato dal ricorrente) né – per quanto ancor più rileva – la qualità di eredi dei destinatari della stessa.
Si osserva, in proposito, che, qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l’onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l’impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all’eredità, in quanto la legitimatio ad causam non si trasmette al chiamato per l’effetto dell’apertura della successione (Cass. n. 17295/2014; Cass. n. 651/2010, per fattispecie analoga a quella in esame, ove è stato espressamente evidenziato il principio secondo cui il ricorrente ha l’onere di provare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., non solo il decesso della parte originaria ma anche l’asserita qualità di eredi, allegando certificato di morte e stato di famiglia, dei soggetti cui l’impugnazione è stata notificata ).
Pertanto, la successione nel processo ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. di altri soggetti alla parte originaria deve essere provata dalla parte che esercita il diritto ad impugnare la sentenza, essendo tale circostanza fatto costitutivo del diritto processuale a impugnare la sentenza nei loro confronti (Cass. n. 804/2020; Cass. n. 16880/2018; Cass. nn. 6287 e 6288/2018).
Nella specie, alla luce del difetto di qualsiasi prova circa il decesso dell’intimato NOME COGNOME e della qualità di eredi dei soggetti cui è stato notificato l’atto di integrazione, deve ritenersi non assolto il relativo onere imposto con la suddetta ordinanza interlocutoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 331, secondo comma, cod. proc. civ., restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. n. 14742/2019; Cass. n. 1226/2013; Cass. n. 625/2008).
Alla pronuncia di inammissibilità segue la regolazione delle spese secondo la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, nella misura di euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025.