Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34289 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34289 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12544/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO ABRUZZO n. 815/2023 depositata il 24/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza n. 158/2022 della Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la quale erano stati accolti i ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in proprio e quale incorporante della RAGIONE_SOCIALE, nonché da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in proprio e nelle rispettive qualità di liquidatore, amministratore e soci (di diritto e di fatto) della società estinta.
La controversia trae origine da tre distinti atti impositivi: un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013 emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, e due atti di accertamento ex art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 per le annualità 2011 e 2012, notificati ai predetti soggetti persone fisiche in quanto ritenuti responsabili solidali per le obbligazioni tributarie della società.
Secondo l’Ufficio, l’operazione immobiliare posta in essere tra RAGIONE_SOCIALE (appaltante) e RAGIONE_SOCIALE (appaltatrice) sarebbe stata simulata, finalizzata a trasferire ingenti somme di denaro dalla prima alla seconda, in assenza di una reale attività imprenditoriale da parte della RAGIONE_SOCIALE. L’antieconomicità dell’operazione, la coincidenza di perimetro soggettivo tra le due società e la gestione accentrata in capo ad RAGIONE_SOCIALE sarebbero indici della fittizietà del contratto di appalto e della natura fraudolenta dell’intera operazione.
La Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, ha ritenuto infondata la pretesa erariale, rilevando l’assenza di prova della fittizietà soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni
contestate, nonché l’illegittimità dell’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento per le annualità 2011 e 2012.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 815/01/2023, ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello dell’Ufficio e condannandolo alle spese del grado.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendosi che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare i plurimi elementi indiziari offerti dall’Ufficio a sostegno della pretesa impositiva, limitandosi a richiamare il provvedimento di archiviazione penale e a formulare giudizi apodittici.
Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 7, comma 5 -bis , del D.Lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la Corte d’appello avrebbe attribuito al provvedimento di archiviazione penale un valore probatorio preclusivo della pretesa tributaria, in violazione del principio di autonomia tra processo penale e processo tributario.
Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di considerare le presunzioni semplici e gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, valorizzando esclusivamente le allegazioni difensive dei contribuenti.
Con il quarto motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del D.P.R. 602/1973, 2495 c.c., 43 del D.P.R. 600/1973 e art. 1, comma 132, L. 208/2015, per avere la Corte territoriale ritenuto l’azione di responsabilità ex art. 36 soggetta a decadenza e subordinata alla validità di un accertamento societario, mentre essa ha natura autonoma, civilistica, fondata sugli artt. 1176 e 1218 c.c., e si prescrive nel termine ordinario decennale; nonché per avere escluso l’operatività del raddoppio dei termini per l’avviso di accertamento relativo all’anno 2013, in ragione dell’infondatezza della notitia criminis , mentre l’art. 43, come modificato dall’art. 1, comma 132, L. 208/2015, condiziona il raddoppio alla sola tempestiva trasmissione della denuncia entro il termine ordinario, senza che rilevi la successiva archiviazione o l’infondatezza della notitia criminis .
Con il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato come sesto motivo) si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c., 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014 e 2697 c.c., per avere la Corte escluso la responsabilità dei soci, amministratori e liquidatori della società estinta, senza considerare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa.
Il primo motivo è infondato.
La ratio decidendi si coglie.
La pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE è stata rigettata sotto due distinte direttrici argomentative. Da un lato, la Corte ha ritenuto che l’Ufficio abbia ricostruito i fatti in modo congetturale e non supportato da prove concrete, evocando un’ipotesi evasiva ‘ fortemente suggestiva (ma caratterizzata da palesi incoerenze e sovrapposizioni) ‘, priva di riscontri oggettivi. In particolare, ha escluso che vi fosse prova della fittizietà del contratto di appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, affermando che ‘ non può essere ravvisato alcun
fenomeno interpositorio in grado di porre nel nulla il contratto di appalto’. Dall’altro lato, la Corte ha escluso la legittimità dell’azione di responsabilità ex art. 36 del D.P.R. 602/1973, sia per difetto dei presupposti soggettivi (non essendo stato dimostrato che i destinatari rivestissero formalmente o di fatto i ruoli previsti dalla norma), sia per intervenuta decadenza dei termini, rilevando che ‘l’articolo 36 del D.P.R. 602/73 non prevede alcunché in grado di legittimare un’azione di responsabilità secondo una tempistica raddoppiata’.
Orbene, alla stregua della giurisprudenza nomofilattica è nulla soltanto la sentenza che dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, contenga una motivazione che non consente di «comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato», non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi » (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).
Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232, citata; Cass., 15 giugno 2017, n. 14927; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 20 ottobre 2021, n. 29124). Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di «motivazione apparente», allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi,
materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del « minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627).
Il secondo motivo è infondato.
La Corte territoriale non ha attribuito al decreto di archiviazione penale efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 654 c.p.p., né ha ritenuto che esso spiegasse automaticamente effetti nel processo tributario. Al contrario, ha esercitato, in relazione a detto decreto, il proprio potere valutativo, valorizzando il contenuto motivazionale del provvedimento penale quale elemento indiziario a supporto della formazione del proprio convincimento, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 4851/2023; Cass. n. 34844/2023), secondo cui il giudice tributario può e deve valutare gli elementi istruttori acquisiti in sede penale, anche se non sfociati in sentenza, purché rilevanti ai fini della controversia fiscale.
La Corte ha espressamente affermato che ‘ pur se si ribadisce la esistenza del doppio binario, con la relativa indipendenza autonomia tra processo tributario e processo penale, si deve comunque rilevare che il giudice tributario può e deve comunque valutare gli elementi che hanno indotto il giudice penale a ritenere la insussistenza RAGIONE_SOCIALE ipotesi di reato prospettata ‘ (pag. 8). Ha quindi ritenuto che ‘ l’indagine penale ha portato al contrario elementi a favore della tesi dell’odierno ricorrente ‘ (pag. 6), e ha utilizzato il contenuto del decreto di archiviazione non come vincolo, ma come fonte di prova da confrontare con altri elementi istruttori.
In particolare, ha precisato che il provvedimento penale ha escluso la sussistenza di una frode in danno della società RAGIONE_SOCIALE, evidenziando che ‘ non appare provata alcuna interposizione di persona fisica e giuridica finalizzata al riciclaggio e all’emissione di fatture soggettivamente inesistenti ‘ e che ‘ per configurare il reato di riciclaggio è necessario dimostrare che il denaro provenga da una fonte illecita: la truffa ai danni di RAGIONE_SOCIALE, invero insussistente ed in ogni caso estinta per prescrizione ‘ (pag. 6).
Il motivo va pertanto rigettato.
Il terzo motivo è fondato.
La Corte di Giustizia Tributaria dell’Abruzzo ha bollato la ricostruzione della pretesa erariale come ‘fantasiosa’ e ‘suggestiva’, senza però confrontarsi in modo analitico e globale con i plurimi elementi presuntivi offerti a sostegno della fittizietà soggettiva del contratto di appalto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la Corte ha omesso ogni valutazione critica in ordine a: coincidenza soggettiva tra le due società: entrambe partecipate da RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE al 90%, RAGIONE_SOCIALE al 50% con il suocero NOME), con evidenti commistioni familiari e gestionali; gestione accentrata dell’operazione immobiliare da parte di RAGIONE_SOCIALE, che ha segnalato il terreno da acquistare, elaborato il piano economico -finanziario, ricevuto l’appalto per la costruzione, gestito direttamente la vendita degli immobili tramite procura speciale; antieconomicità dell’operazione per COGNOME, che ha investito oltre 4,6 milioni di euro per ottenere un ricavo inferiore a 3,8 milioni, lasciando invenduti circa la metà degli appartamenti, poi confluiti in RAGIONE_SOCIALE; cessione RAGIONE_SOCIALE quote rivalutate a valori sproporzionati, con pagamento da parte di RAGIONE_SOCIALE mediante fondi provenienti dalla stessa RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata; intercettazioni ambientali, che confermano il ruolo di dominus del COGNOME anche dopo la sua formale uscita dalla compagine sociale, con ingerenze nella gestione e nella disponibilità RAGIONE_SOCIALE risorse societarie.
La Corte regionale ha completamente omesso il vaglio affidatole, limitandosi a qualificare la ricostruzione dell’Ufficio come ‘incoerente’ e ‘priva di fondamento’, senza spiegare perché gli elementi presuntivi offerti non fossero idonei a fondare la pretesa. Consta, in buona sostanza, nel quadro della sentenza d’appello, una valutazione degli elementi presuntivi additati dall’erario, per un verso parziale, per altro verso atomistica e parcellizzata.
La decisione impugnata, in alcuno dei passaggi motivazionali, mostra di aver correttamente vagliato l’esistenza e la pregnanza degli elementi presuntivi addotti dall’RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, ha trascurato interamente di esaminare tali elementi nel loro insieme, l’uno per mezzo degli altri, dal momento che ognuno di essi, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare l’altro elemento o da esso trarre vigore, in un rapporto di vicendevole completamento. Va, al riguardo, ricordato il principio secondo il quale « In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi
atomistica degli stessi » (Cass. n. 9054 del 2022; v. anche Cass. n. 14151 del 2022, sul giudizio inferenziale).
Nello specifico, tali criteri avrebbero dovuto improntare la disamina degli elementi di prova indiziaria volti ad accreditare o ad escludere la ricorrenza dell’inesistenza soggettiva RAGIONE_SOCIALE operazioni e a trarne i relativi corollari, per cui il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello risulta viziato.
Il testo della sentenza impugnata si compendia in una sequenza frammentaria di formule assertive, che si limitano a qualificare la ricostruzione dell’Ufficio come ‘mera ipotesi di evasione -artificialmente elaborata – del tutto scissa dalla realtà dei fatti’, ovvero come ‘narrazione costruita a tavolino ed ex post’ e ‘fantasia ispettiva’ (cfr. pagg. 6 -8), senza tuttavia fornire alcuna analisi critica RAGIONE_SOCIALE circostanze dedotte. Tali affermazioni, apodittiche e prive di argomentazione, tralasciano integralmente di illustrare le ragioni per cui gli elementi offerti dall’Amministrazione – qualificati dall’Ufficio come indizi gravi, precisi e concordanti non fossero idonei a fondare la pretesa.
In tal modo, la Corte regionale ha adottato un approccio atomistico, isolando singoli profili e negandone la rilevanza senza considerare la loro reciproca correlazione, in contrasto con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui gli indizi devono essere valutati nella loro globalità e nella loro convergenza (Cass. n. 9054 del 2022 cit.).
Il quarto motivo è fondato.
La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che l’azione di responsabilità ex art. 36 del D.P.R. 602/1973 fosse soggetta a decadenza e che, in assenza di un valido accertamento nei confronti della società, non potesse essere esercitata nei confronti dei liquidatori e dei soci. Tale impostazione si pone in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la responsabilità del liquidatore ha natura civilistica e
autonoma, e non tributaria, e trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c. (Cass., Sez. Un., n. 32790/2023).
Il Supremo Consesso, dunque, ha chiarito che la responsabilità del liquidatore ex art. 36 del D.P.R. 602/1973, traente titolo per fatto proprio ex lege, non richiede, quale condizione necessaria per la legittimità dell’atto di accertamento, la preventiva iscrizione a ruolo del credito tributario societario. L’obbligazione fiscale della società costituisce un mero presupposto fattuale della responsabilità del liquidatore, che sorge in presenza di una condotta omissiva o distrattiva da parte di quest’ultimo, come l’assegnazione di beni ai soci o il pagamento di creditori di rango inferiore prima di aver soddisfatto i crediti erariali. Quanto al termine di esercizio dell’azione, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo puntualizzato che essa è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale e non a decadenza (Cass. n. 12546/2001).
Con riguardo all’avviso di accertamento societario relativo all’anno 2013, giova, peraltro, soggiungere che la Corte regionale ha ritenuto tardivo l’atto, assumendo che il raddoppio dei termini non potesse operare in presenza di una notitia criminis rivelatasi infondata e sfociata in archiviazione. Tale statuizione è erronea.
L’art. 43 del D.P.R. 600/1973, come modificato dall’art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015, ha introdotto una disciplina transitoria chiara: per i periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016, il raddoppio dei termini resta applicabile a condizione che la denuncia penale sia trasmessa entro la scadenza del termine ordinario di decadenza. Nel caso di specie, per il 2013 il termine ordinario scadeva il 31 dicembre 2018; la denuncia è stata trasmessa nel marzo 2018, dunque nei termini, con conseguente piena operatività del raddoppio. La successiva archiviazione del procedimento penale è irrilevante, poiché la norma non subordina l’efficacia del raddoppio alla fondatezza della notitia criminis , ma alla sola tempestiva trasmissione della denuncia. Sul punto, la
giurisprudenza di legittimità ha affermato che ‘la proroga dei termini di accertamento è consentita a condizione che sussista una violazione comportante l’obbligo di denuncia per alcuno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 e che la denuncia sia stata presentata o trasmessa, da parte dell’A.F. o della GdF, entro e non oltre gli ordinari termini di accertamento’ (Cass., Sez. V, ord. n. 5247/2025; Cass. n. 8181/2025).
Pertanto, la decisione impugnata è erronea sia nella parte in cui ha escluso la possibilità di esercitare l’azione di responsabilità ex art. 36 per asserita decadenza, sia nella parte in cui ha ritenuto tardivo l’avviso societario 2013 per mancata operatività del raddoppio dei termini.
Il quinto motivo (erroneamente indicato come sesto motivo) resta assorbito.
In ultima analisi vanno rigettati i primi due motivi di ricorso; devono, invece, essere accolti il terzo e il quarto motivo, con assorbimento del quinto mezzo.
La sentenza d’appello va cassata, in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la causa, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/10/2025.
La Presidente
COGNOME COGNOME