Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 150 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 150 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19284/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
GENOVESE FELICE NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 2394/02/24 depositata il 25/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2394/02/24 del 25/03/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CGT2) accoglieva parzialmente l’appello proposto
da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 21/08/19 della Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTP), che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF e IRAP relative all’anno d’imposta 2011.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata e per quanto ancora interessa, l’atto impositivo era stato emesso a seguito di accertamenti bancari e la questione ancora in discussione riguardava la somma di euro 96.149,00 che, nella prospettazione dell’Agenzia delle entrate (di seguito AE), rappresentavano reddito da capitale distribuito dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) della quale era presidente.
1.2. La CGT2 accoglieva parzialmente l’appello del sig. COGNOME, evidenziando che il contribuente aveva «fornito la prova che non trattasi di compensi o di dividendi di utili, ma di somme che aveva anticipato per l’attività istituzionale dell’associazione, per viaggi, trasferte e spese varie, cosi come riportate nel rendiconto economico e finanziario fornito all’amministrazione finanziaria in sede di verifica oltre che riportato nella delibera assembleare che non risultavano essere state contestate da parte dell’Amministrazione finanziaria».
NOME impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME COGNOME non resisteva in giudizio, restando pertanto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 reso motivazione
apparente in ordine alla prova che la rimessa contestata costituisca un rimborso spese di RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
1.3. Nel caso di specie, la motivazione del giudice di appello, sebbene essenziale, rientra nel minimo costituzionale, atteso che la sentenza impugnata indica i documenti, in possesso dell’Amministrazione finanziaria e non contestati, da cui trae il proprio convincimento, così rendendo palese la ratio decidendi .
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 44, comma 1, lett. e), e 47, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), per
avere il giudice di appello ritenuto assolto l’onere probatorio da parte del contribuente relativamente alle anticipazioni dallo stesso effettuate in favore di RAGIONE_SOCIALE, riprese invece dall’Ufficio come redditi da capitale, in quanto ritenute utili indebitamente distribuiti, omettendo di valutare gli elementi probatori addotti dall’Amministrazione finanziaria a fondamento della ripresa a tassazione.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « La prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell’istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri » (Cass. n. 3703 del 09/03/2012). In particolare, il giudice « è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi » (così Cass. n. 9059 del 12/04/2018; si vedano altresì Cass. n. 18822 del 16/07/2018; Cass. n. 27410 del 25/10/2019).
2.3. Nel caso di specie, la CGT2 non si è conformata al superiore principio di diritto, formando il suo convincimento in ordine alle anticipazioni effettuate in favore di RAGIONE_SOCIALE esclusivamente sulla base degli indizi ricavabili da documenti contabili della RAGIONE_SOCIALE, ritenuti non contestati, senza tenere conto degli elementi
indiziari forniti dall’Amministrazione finanziaria e, in particolare, del fatto che, nell’anno 2011, a fronte di anticipazioni pari ad euro 6.092,00 effettuate in data 23/02/2011 al sig. COGNOME, sarebbe stata restituita la maggior somma di euro 199.473,60, nonché della pratica, del tutto anomala, che sarebbe stata seguita dal contribuente nel procedere al pagamento dei fornitori dell’associazione anticipando personalmente il denaro necessario.
2.4. Gli elementi forniti da NOME, di indubbia valenza indiziaria, non sono stati in alcun modo considerati dalla CGT2 senza alcuna giustificazione plausibile, con conseguente palese vizio del ragionamento presuntivo.
Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ovvero, in via subordinata, violazione dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CGT2 omesso di pronunciare o, comunque, omesso di motivare sull’appello incidentale dell’Ufficio, con cui veniva impugnata la decisione di prime cure nella parte in cui aveva accolto il ricorso del contribuente relativamente alla tassazione del reddito ai fini IRAP.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. La CGT2, pur dando atto della proposizione dell’appello incidentale da parte dell’Ufficio, non hanno indicato in alcun modo le ragioni del rigetto, sicché l’assoluta assenza di motivazione giustifica l’accoglimento della censura.
In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CGT2 della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME