Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 653 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 653 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27684/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
-controricorrente incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
-ricorrente incidentale-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE DI SIENA, -intimata- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 740/35/16 depositata il 20/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 740/35/16 del 20/04/2016 la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) respingeva gli appelli riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, di seguito solo Rossi) e dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 672/02/14 della Commissione tributaria provinciale di Siena (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005.
1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo venivano effettuate due riprese a tassazione, l’una in conseguenza dell’utilizzazione di fatture emesse per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, l’altra per la vendita di gasolio agevolato per finalità non agevolate, con conseguente evasione dell’IVA.
1.2. La CTR respingeva gli appelli dell’Ufficio e della società contribuente evidenziando che: a) quanto alla ripresa concernente le operazioni oggettivamente inesistenti, le presunzioni su cui si fondava l’accertamento dell’Ufficio erano state smentite dagli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, sicché dette operazioni (servizio di smaltimento di fanghi reso da RAGIONE_SOCIALE) dovevano ritenersi esistenti e regolarmente fatturate; b) quanto alla ripresa concernente la violazione della normativa sulla vendita e/o sull’utilizzazione del gasolio, COGNOME non aveva fornito elementi idonei a mettere in discussione l’accertamento dell’Ufficio, legittimamente fondato sulle dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori.
Avverso la sentenza della CTR COGNOME proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
AE resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato anch’esso ad un unico motivo.
COGNOME depositava controricorso a ricorso incidentale e, quindi, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale Rossi deduce violazione degli artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729 cod. civ., dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, della normativa in materia di diritto di difesa del contribuente, di diritto del contribuente a partecipare al procedimento sanzionatorio tributario e dell’obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio tributario.
1.1. In buona sostanza, vengono riproposte le censure già formulate in appello avverso la sentenza di primo grado, contestandosi specificamente la sentenza di appello nelle parti in cui: a) attribuirebbe fede privilegiata ai verbali redatti da personale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche per ciò che concerne le dichiarazioni rese da terzi e genericamente riportate in detti verbali; b) violerebbe il diritto di difesa della società contribuente, con specifico riferimento alla partecipazione informata allo stesso; c) non avrebbe ritenuto la genericità della motivazione dell’atto impositivo, non sanabile ex post nel corso del giudizio.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Con riferimento alla ripresa concernente l’illegittimità della vendita del gasolio in esenzione d’imposta (l’unica ripresa in relazione alla quale la ricorrente è rimasta soccombente e nei cui confronti deve presumersi essere rivolta la censura), la CTR ha affermato che: i) la denuncia di illegittimità della ripresa deve ritenersi meramente assertiva e non supportata da elementi fattuali; ii) le dichiarazioni rese da terzi, inserite anche per riassunto nel processo verbale di constatazione, hanno valenza indiziaria e devono essere valutate unitamente agli altri elementi acquisiti, potendo assumere anche rilievo decisivo; iii) l’avviso di accertamento è puntualmente motivato per relationem ad atti in
possesso della società contribuente e con l’indicazione di fatti specifici e circostanziati integranti gli illeciti perpetrati; iv) nel corso del giudizio AE ha fornito ulteriori elementi idonei ad illustrare l’attività investigativa compiuta; v) la società contribuente non ha opposto alcuna concreta contestazione, tale da giustificare l’annullamento della pretesa.
2.2. Orbene, a fronte di questa motivazione, la ricorrente formula una censura generica e del tutto priva di specificità, non essendo stati riprodotti gli atti (in particolare, la motivazione dell’avviso di accertamento e il processo verbale di constatazione) cui si fa riferimento, né specificamente segnalata la loro presenza nel fascicolo relativo al giudizio di merito (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022), rendendo impossibile a questa Corte valutare ex actis la fondatezza della censura.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, AE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR: a) omesso di dare rilievo al complesso degli elementi indiziari indicati da AE, dando prevalenza alle ritrattazioni in sede penale dei dipendenti della società contribuente che hanno fornito spontanee dichiarazioni; b) a fronte delle presunzioni fornite dall’Amministrazione finanziaria, sostanzialmente invertito l’onere della prova, gravante su COGNOME.
3.1. Il motivo è fondato.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove “certe”. Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a
valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010).
3.2.1. Inoltre, sotto diverso profilo, va ricordato che « La prova presuntiva (o indiziaria) esige che il giudice prenda in esame tutti i fatti noti emersi nel corso dell’istruzione, valutandoli tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri » (Cass. n. 3703 del 09/03/2012). In particolare, il giudice « è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi » (così Cass. n. 9059 del 12/04/2018; si vedano altresì Cass. n. 18822 del 16/07/2018; Cass. n. 27410 del 25/10/2019).
3.3. Orbene, nel caso di specie, la CTR ha escluso la legittimità della ripresa unicamente in ragione della ritrattazione, in sede penale, delle dichiarazioni rese al Corpo forestale dello Stato da parte dei dipendenti di Rossi e da ciò ha fatto conseguire, peraltro
con valutazione perplessa (le dichiarazioni rese in sede penale sono indicate come «di scarsa attendibilità»), l’illegittimità della ripresa.
3.4. La CTR non ha, dunque, considerato gli ulteriori elementi indiziari forniti dall’Amministrazione finanziaria con l’avviso di accertamento (le due società interessate hanno lo stesso amministratore e la stessa sede legale; i pagamenti sono erroneamente contabilizzati), offrendo una valutazione complessiva ed esaustiva degli stessi.
In conclusione, va accolto il ricorso incidentale e rigettato il ricorso principale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
4.1. Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale del contributo unificato previsto per il
ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/12/2023.