Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21608 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21608 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2924/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in COMO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA n. 2164/2023 depositata il 06/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere COGNOME
Fatti di causa
La Guardia di Finanza di Sora e la Guardia di Finanza di Arce eseguivano verifiche fiscali nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nel corso delle quali emergevano situazioni fiscalmente rilevanti nei rapporti relativi alla società RAGIONE_SOCIALE e alla società RAGIONE_SOCIALE. Invero, nell’anno 2015, la RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato con la RAGIONE_SOCIALE un contratto di assistenza tecnica e fornitura della relativa mano d’opera per la messa a punto di auto da corsa nell’ambito di campionati ufficiali, con un corrispettivo pattuito pari ad € 415.000,00 oltre IVA, cui facevano seguito 22 fatture di importo corrispondente, con IVA pari a € 91.300,00. Secondo l’accertamento compiuto dai militari la società RAGIONE_SOCIALE aveva emesso fatture relative per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di permettere l’indebita detrazione dell’IVA e la deduzione di costi fittizi ai diversi utilizzatori. Analogamente, nell’anno 2015, la RAGIONE_SOCIALE era destinataria di n. 8 fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE con descrizione del tutto generica, per un importo complessivo pari ad € 137.800,00, oltre IVA; i militari appuravano che la società RAGIONE_SOCIALE rivestiva il ruolo di ‘cartiera’ procedendo all’emissione di fatture oggettivamente inesistenti. Su questa basi l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti dell’odierna contribuente l’avviso di accertamento n. T9P032D00431/202.
La CTP di Lecco rigettava l’appello della contribuente. La CGT di II Grado della Lombardia ne accoglieva l’appello.
Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a un solo motivo. La contribuente si è costituita con controricorso, depositando successiva memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 19 del d.p.r. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato la pluralità e la pregnanza degli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio in funzione della prova della fittizietà delle operazioni.
Il motivo è fondato e va accolto.
In ossequio al principio di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione, l’Agenzia ha documentato d’aver dedotto ritualmente in costanza di giudizio una serie di elementi presuntivi del tutto obliterati dalla CTR. Segnatamente, il giudice d’appello ha sorvolato sui seguenti profili indiziari: la mancanza in capo alla società RAGIONE_SOCIALE di dipendenti; la mancanza in capo ad essa di qualsivoglia struttura; la circostanza che facesse difetto qualsiasi attrezzatura meccanica e che l’ente non avesse disponibilità di una struttura utile a offrire le prestazioni descritte nel contratto stipulato con la società RAGIONE_SOCIALE; la circostanza che in sede di accertamento con adesione la società non avesse presentato alcuna documentazione in merito all’acquisto di materiali; la circostanza che le prestazioni fossero eseguite per suo conto da due meccanici assoldati verbalmente e senza alcun accordo scritto; la circostanza che neppure la RAGIONE_SOCIALE avesse né dipendenti, né sede; la circostanza che le quote di RAGIONE_SOCIALE fossero affidate a prestanomi; la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE avesse contabilizzato fatture di acquisto fittizie; la circostanza che non avesse mai pagato imposte; la circostanza che non avesse beni, attrezzature e personale qualificato e che non avesse prodotto alcun documento comprovante l’effettivo svolgimento del servizio di catering per il quale risultava aver stipulato un contratto; la circostanza che le fatture riportassero una descrizione
oltremodo generica inidonea a far comprendere il tipo di servizio effettivamente prestato.
Consta, in buona sostanza, nel quadro della sentenza d’appello, una valutazione degli elementi presuntivi additati dall’erario, per un verso oltremisura parziale, per altro verso del tutto atomistica, parcellizzata e decontestualizzata.
La decisione impugnata, in alcuno dei passaggi motivazionali, riconosce la presenza di elementi presuntivi addotti dall’Agenzia (« pochi elementi indiziari forniti dall’Amministrazione Finanziaria, tutti riferibili, peraltro, alla società emittente le fatture ») ma la Corte trascura di esaminarli ne loro insieme, l’uno per mezzo degli altri, dal momento che ognuno di essi, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare l’altro elemento o da esso trarre vigore, in un rapporto di vicendevole completamento. Va, al riguardo, ricordato il principio secondo il quale « In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi » (Cass. n. 9054 del 2022; v. anche Cass. n. 14151 del 2022, sul giudizio inferenziale).
Nello specifico, tali criteri avrebbero dovuto improntare la disamina degli elementi di prova indiziaria volti ad accreditare o ad escludere la ricorrenza dell’inesistenza soggettiva delle operazioni e a trarne i relativi corollari, per cui il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello risulta viziato.
La Corte reputa fondato, in ultima analisi, il motivo di ricorso esaminato, sicché va cassata la sentenza impugnata e la causa dev’essere rinviata per nuovo esame, e per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 11/06/2025.