Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22916 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22916 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/08/2025
Oggetto: accisa -atto sanzionatorio -decadenza -prova notifica -distinta cumulativa Poste italiane -idoneità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7049/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
CERCHIARA NOME
-intimato – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 2619/04/2023 depositata il 17 ottobre 2023, e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 2619/04/2023 veniva rigettato l’appello proposto da ll’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro n. 1175/2/2021 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni per accise armonizzate relative all’energia elettrica dell’anno di imposta 2013.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo ritenendo non provata la notifica tempestiva dell’atto entro il quinquennio. Il giudice d’appello, premesso che l’atto di contestazione di cui all’articolo 16 d.lgs. n.472/1997, ovvero l’atto di irrogazione, nel caso di specie dovevano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era avvenuta la violazione, riteneva che la distinta di consegna delle raccomandate per la spedizione non fosse idonea a provare la data di invio delle stesse. Il giudice argomentava nel senso che tale distinta consisteva in un
contro
modulo predisposto da Poste Italiane, ma compilato dall’Agenzia con i dati relativi agli atti giudiziari da spedire. Il giudice concludeva nel senso di dover escluderne l’equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provenivano dall’agente postale, bensì dalla stessa parte che intendeva avvalersene. Il gravame veniva così rigettato.
Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, mentre il contribuente è rimasto intimato.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso viene prospettata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 57 del d.lgs. n.504/1995 e 20 del d.lgs. n. 472/1997 per non avere il giudice di seconde cure ritenuto preclusiva della decadenza dalla pretesa tributaria la produzione della distinta di spedizione, munita del timbro postale indicante la data di presa in carico della consegna della raccomandata al contribuente, in quanto consistente in «un modulo predisposto da Poste Italiane ma compilato dall’Agenzia delle entrate con i dati relativi agli atti giudiziari da spedire» (cfr. p. 2 sentenza). La ricorrente si lamenta del fatto che la CTR abbia omesso di considerare che la distinta prodotta dall’ufficio e riprodotta in ricorso non è un atto proveniente esclusivamente dal mittente poiché contiene il timbro apposto da Poste Italiane recante la data di ricezione delle raccomandate ricevute da spedire.
2. Il motivo è fondato.
2.1. In merito alla validità della prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente
ribadito il principio di diritto, secondo il quale la prova «è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale» (v. Cass. ordinanza n. 18837 del 10/07/2024; conforme, Cass. n.4151/2020; Cass. n.22878/2017). 2.2. Il Collegio osserva che, nondimeno, il principio è stato sino ad ora affermato con chiarezza in ordine alla notificazione degli atti del processo tributario, ai fini della dimostrazione della tempestività della proposizione dell’impugnazione . Dev’essere ancora esplorato se tale principio di diritto possa essere esteso anche alla notifica dell’atto di irrogazione sanzioni, nella specie in materia doganale ex art.59, comma 3, del d.lgs. n.504 del 1995, ai fini della dimostrazione del rispetto del termine di decadenza, dovendo l’atto essere notificato in ragione dell’ art.20 del d.lgs. n.472 del 1997 a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
Il tema in approfondimento riguarda il ‘ se ‘ l’estensione della costruzione giuridica che precede anche ad una fattispecie sanzionatoria trovi una
3.1. Sotto questo profilo, è stato sostenuto soprattutto in dottrina che,
«
dover bilanciare l’interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie “comunicativa” a causa di fatto di terzi -l’Ufficio postale che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell’atto e quello del destinatario -il contribuente sanzionato – a non essere impedito nell’esercizio di propri diritti di difesa, compiutamente esercitabili solo a seguito dell’acquisita conoscenza del contenuto dell’atto medesimo (art.111 Cost. e 47 CDFUE).
4.1. Mentre l’esigenza dell’amministrazione finanziaria è dimostrata a sufficienza attraverso la prova della tempestiva spedizione, il Collegio ritiene che l’esigenza del contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa sia adeguatamente salvaguardato dalla decorrenza del termine di impugnazione esclusivamente a far data dalla effettiva perfezione della notifica postale con consegna o comunque conoscenza legale.
Va così affermato che l ‘atto sanzionatorio di cui all’art.59, comma 3, del d.lgs. n.504 del 1995, dev’essere notificato ex art.20 del d.lgs. n.472 del 1997 a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi, e la dimostrazione di cui l’amministrazione è onerata può essere data anche tramite la prova della spedizione della raccomandata attraverso la produzione in giudizio della distinta di invio di più raccomandate munita di timbro donatario di Poste Italiane, non ostandovi la natura recettizia dell’atto sanzionatorio, adottato a conclusione del procedimento amministrativo.
Orbene, la ratio decidendi espressa dal giudice d’appello non è in linea con tale principio, e l ‘argomentazione che la sorregge richiama in modo improprio una pronuncia di questa Corte, la quale ha escluso l’equiparabilità di detta distinta di spedizione sia alla ricevuta di spedizione, sia alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall’agente postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene (cfr. p. 2 sentenza) ma, si legge nella decisione della Corte ivi citata, con riferimento ad un documento diverso da quello prodotto in giudizio e con diverse modalità di compilazione. L’ordinanza n.6130/2021 di questa Corte citata dal giudice di seconde cure attiene infatti alla differente fattispecie in cui la data di spedizione riportata nell’avviso di
ricevimento dell’atto notificato risulta essere stata apposta in via autografa, come si legge a pagina 5 della predetta decisione: «Ritiene, tuttavia, il Collegio che tale atto non sia idoneo ad assolvere alla medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, giacché la data di spedizione ivi riportata risulta essere stata scritta manualmente. Occorre, infine, rilevare che l’evidenziata carenza documentale non è stata colmata attraverso la produzione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di idonea certificazione, proveniente dall’agente postale, della ricezione del plico entro il termine per l’impugnazione. Tale non può, infatti, ritenersi il documento, pure prodotto la ricorrente, denominato “Distinta analitica posta registrata” e recante l’intestazione “Poste Italiane”, nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione della raccomandata in questione, tra cui la data di spedizione del 12 novembre 2012. Trattandosi, invero, di un modulo predisposto da Poste Italiane ma compilato dall’Agenzia delle entrate con i dati relativi agli atti giudiziari da spedire, deve escludersene l’equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico, posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono dall’agente postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene» (cfr. Cass. Ordinanza n. 6130/2021 cit.). La questione nulla ha a che vedere con la presente fattispecie.
Dal momento che la sentenza impugnata non accerta il momento in cui è avvenuto il comportamento sanzionato – il ricorso ne parla, ma senza riprodurre l’atto di irrogazione sanzioni e il contribuente è contumace non potendo così valere il principio di non contestazione -tale adempimento va demandato al giudice del rinvio ai fini del calcolo del termine di decadenza previsto dall’art. 20 del
La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia dev’essere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 giugno 2025