Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 638 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 638 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
Oggetto:
notifica cartella
di pagamento – prova
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7751/2024 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE PATRIZIO, rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO, (domicilio digitale PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALERISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: EMAIL) -controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia -Romagna n. 856/10/2023 depositata in data 19/09/2023;
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell’adunanza camerale del 14/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento n. 09320189002154466/000, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE richiedeva il pagamento di numerose cartelle relative al mancato pagamento di tributi e altre somme dovute;
-il giudice di primo grado accoglieva solo parzialmente il ricorso, dichiarando inoltre il difetto di giurisdizione quanto ai carichi riferibili alle contravvenzioni per violazione del Codice RAGIONE_SOCIALE strada e compensava le spese di lite;
-appellava in INDIRIZZO principale COGNOME NOME; il Riscossore proponeva appello incidentale sui capi RAGIONE_SOCIALE sentenza recanti l’affermazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione quinquennale dei crediti vantati;
-con la sentenza qui gravata, la CGT di secondo grado ha rigettato l’appello principale e accolto l’appello incidentale;
-ricorre a questa Corte COGNOME NOME con atto affidato a un solo motivo;
-resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE -Riscossione;
-il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte RAGIONE_SOCIALE quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio;
Considerato che:
-va preliminarmente preso atto, come chiarisce parte ricorrente a pag. 10 del proprio atto, che alcune RAGIONE_SOCIALE pretese oggetto del giudizio, relative alle cartelle indicate in controricorso, sono state oggetto di discarico risultando quindi ad ora non dovute;
-in ordine a tali pretese, quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere;
-con riferimento alle restanti pretese per cui è processo, l’unico motivo deduce violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7 c. 5 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che l’Ufficio non abbia l’onere di produzione documentale poiché avrebbe un obbligo di conservare per soli cinque anni la matrice o la copia RAGIONE_SOCIALE cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e conseguentemente avrebbe l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione; secondo il contribuente così si giungerebbe all’assurda statuizione secondo la quale scaduti i cinque anni l’ente riscossore non avrebbe più l’obbligo di fornire prova RAGIONE_SOCIALE corretta notifica degli atti amministrativi idonei a interrompere la prescrizione e a evitare l’estinzione del diritto di credito per prescrizione;
-il solo motivo proposto è in primo luogo, sotto un primo profilo, inammissibile per due autonome ragioni;
-la CGT di secondo grado ha posto a base RAGIONE_SOCIALE sua decisione l’avvenuto accertamento di fatto in ordine alla corretta esecuzione RAGIONE_SOCIALE notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, atti presupposti a quello oggetto del presente giudizio, presso la residenza del contribuente, a nulla valendo il suo trasferimento temporaneo all’estero di cui è peraltro mancata la formale comunicazione all’Amministrazione Finanziaria. Il motivo è quindi inammissibile poiché tende a una rivalutazione nel merito, preclusa a questa Corte di legittimità;
-la doglianza appare, altresì, inconferente rispetto alla ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata in quanto il giudice di merito ha fatto corretto governo del principio dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova: esso ha onerato l’Ufficio di dar prova dell’avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle nonché degli atti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione che, per le imposte Irpef e Iva, è pacificamente decennale. Diversamente, il motivo si incentra sulla mancata produzione documentale del titolo esecutivo divenuto incontrovertibile oltre che dei successivi atti interruttivi RAGIONE_SOCIALE prescrizione da parte dell’Ufficio, profilo avulso dalla ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (Cass. n. 8755/2018);
-in ogni caso, il motivo è infondato sotto altri profili;
-la sentenza di merito ha invero correttamente escluso che la prova RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle debba consistere unicamente nella produzione RAGIONE_SOCIALE copia notificata RAGIONE_SOCIALE stesse, in quanto per costante giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. n. 20769/2021) in tema di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini RAGIONE_SOCIALE prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o RAGIONE_SOCIALE copia autentica RAGIONE_SOCIALE cartella, essendo invece sufficiente la produzione RAGIONE_SOCIALE matrice o RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE cartella con la relativa relazione di notifica, ed essendo state prodotte nel presente caso le copie fotostatiche;
-ancora, nell’incentrarsi poi sulla asserita violazione dell’art. 7 comma 5 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992, il motivo è manifestamente infondato in quanto tale disposizione non è applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è processo, trattandosi di disposizione sostanziale e non processuale (si
vedano in argomento Cass. n. 18764/2024; Cass. n. 2746/2024; Cass. n. 31878/2022);
-in conclusione, quindi, il ricorso va -ferma restando la statuizione di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere di cui si è detto in esordio -nel resto rigettato;
-le spese processuali seguono la soccombenza;
-non vi è raddoppio del contributo unificato in ragione RAGIONE_SOCIALE parziale cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere (cfr. Cass. n. 28162/2025).
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere riguardo alle cartelle di pagamento recanti i nn. NUMERO_CARTA -09320020040054389001 -09320040000339820000 -09320040023623174000 -09320050006139359000 -09320060000910924000 –NUMERO_CARTA -09320070002953667000 -09320090003892933000 -09320090007877373001 -09320100006731638000; rigetta il ricorso nel resto; condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente che liquida in euro 4.400,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME