Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8694 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8694 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12245/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME E NOME
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CALABRIA n. 2928/2020 depositata il 06/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE si opponeva con ricorso ad una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria disposta ex art. 77, co. 2bis , d.P.R. n. 602 del 1973, con riferimento ad alcune cartelle di pagamento. La società contestava la mancata regolare notifica delle cartelle e l’intervenuta prescrizione dei crediti con le stesse fatti valere. La CTP di Cosenza accoglieva parzialmente il ricorso, annullando in parte il preavviso di iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento correlate, valorizzando l’omessa prova di regolarità della notificazione, essendo mancata la produzione degli originali degli avvisi di ricevimento. La CTR della Calabria rigettava, previa loro riunione, gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agente della Riscossione, i quali adesso interpongono ricorso per cassazione incentrato su due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2700, 2712 e 2719 c.c. e 22, co. 5, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.; si censura in particolare l’irritualità del disconoscimento della documentazione versata in giudizio dall’Agente della riscossione e il ‘ mancato ordine di esibizione degli originali ‘.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2934, 2947 e 2948 nonché 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., per avere la CTR erroneamente affermato l’intervenuto decorso della prescrizione, trascurando peraltro l’incidenza del periodo di sospensione previsto dall’art. 1, co. 618 e 623, L. n. 147 del 2013.
Il primo motivo è fondato e va accolto.
La CTR ha stigmatizzato tout court la mancata produzione degli originali della notificazione delle cartelle oggetto di causa,
desumendo la nullità delle notificazioni, per l’insufficienza documentarle delle copie versate in atti.
a
Questa prospettiva sembra porsi in stridente contrasto con il principio affermato condivisibilmente da questa Corte, alla stregua del quale ‘ In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica ‘ (Cass. n. 20769 del 2021).
Dalla previsione del quarto comma dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, secondo cui ” l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione “, si ricava che, al contrario di quanto ritenuto della CTR, ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica.
Nel caso di specie, la CTR dà significativamente conto della avvenuta produzione, da parte dell’agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica.
Inoltre, questa Corte ha affermato che è privo di efficacia il generico disconoscimento della conformità tra l’originale e la copia fotostatica prodotta in giudizio. Perché possa aversi disconoscimento idoneo è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed ínequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, ‘ senza che
possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive ‘ (cfr. in tal senso Cass. n. 28096 del 2009).
In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice che escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi -come invece ha ritenuto di poter fare nella specie la CTR -a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione -di cui parimenti si dà conto nel caso che occupa -della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23426 del 2020).
In definitiva, questa Corte ritiene, con orientamento al quale in questa sede si intende dare adesione, che in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell’ avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell’art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della
conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. n. 23902 del 2017). Il disconoscimento deve quindi ad es. contenere l’indicazione delle parti il cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale. Nel caso di specie, ancorché la CTR adombri la specificità del disconoscimento, non chiarisce in alcun modo in che termini lo stesso sia avvenuto e in quali esatti contenuti esso si sia tradotto. L’art. 2719 c.c. esige, peraltro, l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche: conseguentemente, la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass. n. 882 del 2018; Cass. n. 4053 del 2018).
Il secondo motivo riguardante la prescrizione rimane assorbito. La sentenza d’appello va, conseguentemente, cassata , in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo mo tivo di ricorso; cassa la sentenza d’appello , in relazione al motivo accolto; rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 30/01/2025.