Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26593 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26593 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
Oggetto: notifica – prova ricezione della c.d.
‘CAD’
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 16596/2021 proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 3510/02/20 depositata in data 15/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 13/09/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava di fronte alla competente CTP la comunicazione di presa in carico e la connessa cartella notificategli dal riscossore, sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento presupposto ad esse;
la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non fornita la prova di tale notifica;
appellava l’Ufficio;
con la sentenza qui gravata la CTR della Calabria ha ritenuto provata la notifica ex art. 8 L. 890 del 1982 e ha quindi accolto l’appello;
ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato due motivi di doglianza, poi illustrato con memoria;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che:
-il primo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR calabrese erroneamente ritenuto valida, ai fini della prova della regolare notificazione dell’avviso di accertamento presupposto all’atto impugnato, la produzione di documentazione in fotocopia disconosciuta dal contribuente. A fronte del disconoscimento, secondo parte ricorrente, il giudice del merito avrebbe invece dovuto disporre l’esibizione degli atti originali;
-il motivo è infondato;
-con riguardo al mancato ordine di esibizione degli originali degli avvisi di ricevimento, va ricordato che la copia fotostatica non autenticata di un documento si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte
comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco (Cass. n. 882/2018; n. 4053/2018);
– sul punto è stato anche affermato che il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità RAGIONE_SOCIALE stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (in argomento si vedano, tra le molte le pronunce Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019; ma anche Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 40750 del 20/12/2021);
nella specie, pur ammettendo che il ricorrente abbia voluto formulare implicitamente anche il disconoscimento della conformità RAGIONE_SOCIALE copie degli atti agli originali (condizione necessaria per richiedere l’esibizione degli originali), detto disconoscimento deve ritenersi comunque privo di efficacia, in quanto generico;
il secondo motivo si duole della violazione dell’art. 26 ultimo comma del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto fornita la prova, da parte dell’Ufficio, della notifica dell’avviso di accertamento sottostante l’atto qui impugnato;
– il motivo è infondato;
Cons. Est. NOME COGNOME – 3 – va preliminarmente ricordato che nel caso dell’art. 8, legge 890 del 1982 (e dell’art. 140 c.p.c.) non si realizza alcuna consegna dell’atto trasmesso, ma solo il suo deposito dell’atto presso l’ufficio postale ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale. Ed è per tale, essenziale ragione, che il sistema, con maggiore rigore, prevede che di tale adempimento venga data comunicazione dall’agente notificatore
al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l’affissione dell’avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) ed appunto la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Adottando una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce RAGIONE_SOCIALE pronunce del Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi, questa Corte ha comparata la procedura notificatoria in questione con quella, pur sempre basata sull’identico presupposto fattuale della c.d. “irreperibilità relativa” del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all’art. 140 c.p.c. tra le modalità RAGIONE_SOCIALE notifiche curate direttamente dall’ufficiale giudiziario;
– al termine del percorso di analisi e argomentativo, si è ritenuto (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 10012 del 15/04/2021) che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa;
– venendo allora al presente caso, risulta qui accertata dalla CTR -escluso ogni omesso esame, irritualmente dedotto nel corpo del motivo – la presenza di entrambi gli avvisi di ricevimento, nonché l’avvenuta compiuta giacenza della seconda raccomandata, a cui la sentenza fa esplicito riferimento nell’illustrare che gli avvisi di ricevimento sono stati in concreto in numero di due; da ciò si evince che il giudice del merito ha accertato -verificandone la produzione in atti da parte del
notificante che ne è onerato -il ricevimento da parte del notificatario di detta seconda raccomandata o in alternativa, il perfezionamento della notifica per mezzo della c.d. ‘compiuta giacenza’ ;
si tratta di due elementi tra di loro idonei, entrambi, in via alternativa tra loro, a concludere regolarmente il procedimento notificatorio rendendo conosciuto o conoscibile dal destinatario l’atto in argomento; – quindi, alla luce di tale accertamento in fatto operato dalla sentenza di merito, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 2.410,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 13 settembre 2024.