Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21685 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 28/07/2025
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 30/05/2025
PROCESSO TARDIVITÀ RICORSO
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4794/2020 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE RAGIONE_SOCIALE ORA AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (codice fiscale CODICE_FISCALE) –RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE) – RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE) concessionario del servizio di riscossione della TARSU e TIA per la Provincia di Napoli e Provincia -in persona del legale
rappresentante pro tempore , della RAGIONE_SOCIALE, dr. NOME COGNOME in forza di procura speciale rilasciata dal dr. NOME COGNOME legale rappresentante pro tempore della mandataria RAGIONE_SOCIALE, autenticata dal notaio NOME COGNOME in data 9 novembre 2017 (racc. 24.654 -rep. 42.250), rappresentata e difesa, in ragione di procura speciale e nomina da intendersi poste in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE). Numero sezionale 3982/2025 Numero di raccolta generale 21685/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 6069/20/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 4 luglio 2019.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 30 maggio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso indicato in atti con cui il citato concessionario chiese per gli anni di imposta 2010/2012 la complessiva somma di 25.570,04 € per infedele ed omessa denuncia e conseguenziale omesso versamento della TARSU.
Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale della Campania respinse l’appello della contribuente, ritenendo, in termini corrispondenti alle valutazioni del primo Giudice, che il ricorso originario fosse stato tardivamente proposto perché la procura al difensore per opporsi all’atto impugnato era stata conferita in data 16 dicembre 2016, vale a dire prima dei sessanta giorni dalla notifica del ricorso, eseguita il 27 febbraio/2 marzo 2017, considerando priva di attendibilità e contrastante con la suindicata evidenza l’esito della notifica dell’atto impugnato (che l’istante assume essere avvenuta in data 29 dicembre 2016)
emergente dalla « cartula con indicazione ‘esito della spedizione’ » (così nella sentenza impugnata). Numero di raccolta generale 21685/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 3/5 febbraio 2020, formulando tre motivi d’impugnazione, successivamente illustrati con memoria.
Il citato Raggruppamento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso notificato il 14 marzo 2020.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num . 3, c.p.c., la violazione dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992 per avere il Giudice regionale ritenuto la tardività dell’originario ricorso, benché l’istante avesse prodotto la busta che conteneva l’atto impugnato, che a sua volta recava il numero della raccomandata con cui era stato inviato, oltre all’estratto della ricerca sull’esito della spedizione della raccomandata, effettuata sul sito internet delle Poste Italiane, da cui risultava che l’atto era stato consegnato in data 29 dicembre 2016, provvedendo, poi, nel presente grado di giudizio a depositare la certificazione delle Poste attestante l’esito della notifica.
Con la seconda doglianza la ricorrente ha eccepito, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c., per avere il Giudice regionale rilevato di ufficio una causa di inammissibilità del ricorso mai eccepita dalla controparte e senza concedere il relativo termine.
Con la terza censura, formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la contribuente ha eccepito la violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere il Giudice regionale tenuto conto
della prova documentale offerta, nonché dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 per la mancata utilizzazione dei relativi poteri istruttori. Numero di raccolta generale 21685/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
I motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, perché connessi, e vanno rigettati.
La valutazione del Giudice regionale si è basata sulla citata, oggettiva, evidenza, costituita dal rilascio della procura alla lite in data (16 dicembre 2016) anteriore rispetto ai sessanta giorni per proporre l’impugnativa (eseguita in data 25 febbraio/2 marzo 2017).
Si è trattato di un accertamento fattuale, logicamente fondato sul predetto dato oggettivo, ritenuto dirimente rispetto agli elementi prodotti dalla contribuente.
5.1. Sul versante giuridico va esclusa la natura di attestazione dell’esito della spedizione recuperata dal sito internet delle Poste Italiane (cfr. sia pure in obiter , Cass., Sez. T., 13 marzo 2025, n. 7155 secondo cui non rileva la produzione della generica attestazione del Servizio postale circa l’avvenuta consegna del plico), potendo, al più, le risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all’esito della spedizione di una lettera raccomandata integrare un ulteriore elemento di prova indiziaria sull’esito della spedizione della raccomandata (cfr. con riferimento alla spedizione di una lettera raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento, Cass. Sez. III, 26 agosto 2020, n. 17810).
Non conferente sul punto risulta il richiamo, contenuto nella memoria difensiva alla pronunci n. 4485/2020, che in realtà non si è occupata del tema in oggetto.
5.2. Nella riferita valutazione il Giudice regionale ha espresso un giudizio fattuale di inidoneità della predetta risultanza a fornire un elemento di prova tranquillizzante sulla data di ricezione
dell’avviso, siccome palesemente contraddetto dalla contraria circostanza di un atto (il rilascio della procura), presupponente la notifica dell’avviso, il che, nella sua coerenza logica, sfugge al sindacato esigibile nella sede che occupa, così come non può darsi seguito al profilo fattuale esposto nella memoria difensiva circa il lapsus calami nell’indicazione della data di conferimento dell’incarico del mandato defensionale. Numero sezionale 3982/2025 Numero di raccolta generale 21685/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
5.3. Allo stesso modo, non può ricevere ingresso nella presente sede la certificazione postale attestante la data di consegna della raccomandata con la quale venne notificato l’avviso di accertamento, in quanto -diversamente dal caso esaminato da Cass. n. 12344 del 18 maggio 2018 (in cui si è riconosciuta la possibilità di depositare in sede di legittimità un documento munito di timbro postale attestante la data certa, ove lo stesso documento, ancorché privo di timbro postale, sia stato prodotto nei precedenti gradi del processo) – non si tratta della mera ri-produzione del medesimo documento col timbro postale, giacché nelle fasi di merito erano stati prodotti l’avviso di accertamento e la relativa busta, nonché l’estratto della ricerca sull’esito della spedizione della raccomandata effettuata sul sito internet delle Poste Italiane e, dunque, atti diversi dall’attestazione qui prodotta.
Detta produzione va, pertanto, considerata nuova, per cui opera il divieto di cui all’art. 372 c.p.c., che, per l’appunto, si riferisce al deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo.
La tesi della ricorrente, volta a considerare il menzionato certificato quale documento « meramente confermativo di un mezzo di prova già prodotto» (cfr. pag. n. 4 del ricorso) non è coerente con il citato arresto di questa Corte, cui pure si richiama, e con la previsione dell’art. 372 c.p.c., risultando, con ogni evidenza, che si tratta di un distinto e nuovo documento -peraltro
richiedibile nelle pregresse fasi di merito -volto ad attestare la data di ricezione della notifica del menzionato avviso, in precedenza non dimostrata. Numero di raccolta generale 21685/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
La dedotta violazione dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. da parte del Giudice regionale risulta mal posta, in quanto il tema della tardività del ricorso era già stato deciso in primo grado ed aveva costituito motivo di appello.
Del pari, non è conferente la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.
Questa Corte ha più volte precisato che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio o qualora da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi queste da tenere distinte dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto (cfr., ex plurimis , Cass, Sez. III, 26 aprile 2022, n. 12971; Cass., Sez. V, 7 novembre 2022, n. 32656, che richiama Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 3796; Cass., Sez. III, 21 gennaio 2020, n. 1163; Cass., Sez. I, 25 maggio 2015, n. 10749; Cass. Sez. U. n. 20867/2020; Cass. 24395 del 2020).
Detta violazione non si può, quindi, ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre», trattandosi di attività consentita dall’art.
116 c.p.c. (v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016)’» (così, Cass., Sez. T., 4 giugno 2019, n. 15195 e, nello stesso senso, Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 129 e Cass., Sez. T, 23 settembre 2019, n. 27983, le altre ivi citate, nonché Cass., Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867 e Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472). Numero sezionale 3982/2025 Numero di raccolta generale 21685/2025 Data pubblicazione 28/07/2025
7.1. Né, infine, può ipotizzarsi la dedotta violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546/1992 sui poteri istruttori officiosi del giudice tributario, giacché -a tacer d’altro – il potere del giudice di disporre d’ufficio l’acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell’assolvimento dell’onere probatorio a proprio carico, ma solo, in situazioni di oggettiva incertezza (cfr. Cas. Sez. T., 11 maggio 2021, n. 12383).
Si tratta, infatti, di norma eccezionale attributiva di ampi poteri istruttori officiosi alle Commissioni Tributarie, tra i quali la facoltà di ordinare il deposito di documenti necessari ai fini della decisione, trova applicazione solo quando l’assolvimento dell’onere della prova a carico del contribuente sia impossibile o sommamente difficile, situazione che è integrata qualora la parte alleghi e dimostri la specifica situazione di fatto che, nel caso concreto, abbia reso impossibile o sommamente difficile l’assolvimento dell’onere della prova, essendo insufficiente la mera affermazione dell’esistenza del presupposto, priva dell’allegazione relativa all’avvenuta sollecitazione del giudice del merito all’esercizio del predetto potere (cfr. Cass. Sez. T. 17 marzo 2020, n. 2020 che richiama Cass. 31 ottobre 2018, n. 27827).
Ebbene, nella fattispecie concreta una simile impossibilità, da parte del contribuente, di assolvimento dell’onere della prova, quale presupposto dell’attivazione dei poteri istruttori, officiosi, da parte della commissione regionale, non è stata nemmeno allegata dal ricorrente.
Numero registro generale 4794/2020
Numero sezionale 3982/2025
Numero di raccolta generale 21685/2025
Alla stregua delle riflessioni sora svolte il ricorso va respinto. Data pubblicazione 28/07/2025
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Sussistono, infine, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore del controricorrente nella misura di 2.410,00 € per competenze, oltre accessori di legge ed all’importo di 200,00 € per spese vive.
Dà dato che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME