Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34095 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34095 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
Cart. Pag. IRPEF 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11963/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
NAPOLITANO AURELIO
-intimato –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO.
-intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 2862/2020 depositata in data 2 dicembre 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE iscriveva a ruolo le somme dovute dal sig. NOME COGNOME per l’anno di imposta 2006, a seguito dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso dall’Ufficio Territoriale di Paola in data 21.10.2011 e notificato al contribuente con raccomandata spedita il medesimo giorno. Data l’intervenuta definitività dell’avviso di accertamento, l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute e l’RAGIONE_SOCIALE notificava al contribuente la cartella NUMERO_CARTA, con cui richiedeva il pagamento, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 602/1973, RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte dovute, degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sopratasse accertati.
Avverso la cartella di pagamento e i relativi atti prodromici, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e l’Agente della RAGIONE_SOCIALE non si costituivano in giudizio.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3561/2017, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo fondata l’eccezione pregiudiziale di nullità della cartella di pagamento in quanto non preceduta da regolare notifica dell’avviso di accertamento.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Calabria; il contribuente si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La C.t.r. della Calabria, con sentenza n. 2862/2020, depositata in data 2 novembre 2020, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso la detta sentenza della C.t.r. della Calabria, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, D.lgs. 546/1992, in combinato
disposto con l’art. 22 D.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.», l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto inidonea a provare la tempestiva presentazione dell’atto di appello per la notifica la documentazione prodotta dall’Ufficio e, perciò, ritenuto che il deposito dell’avviso di accertamento non possa tener luogo della ricevuta di spedizione e che la distinta RAGIONE_SOCIALE Poste fosse inidonea a certificare il tempestivo deposito dell’atto di appello presso l’ufficio postale.
1. Il ricorso è fondato.
La questione centrale della controversia attiene alla prova della tempestiva proposizione dell’appello nel processo tributario, qualora la notifica avvenga a mezzo del servizio postale. La RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato l’inammissibilità del gravame dell’Ufficio per non aver ritenuto assolto l’onere probatorio circa la data di spedizione dell’atto, ritenendo inidonea a tal fine la distinta RAGIONE_SOCIALE raccomandate prodotta dall’appellante.
Tale decisione si pone in contrasto con i principi consolidati espressi da questa Corte Suprema. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017, hanno chiarito le modalità con cui l’appellante può assolvere all’onere di provare la tempestività della notifica postale del gravame ai fini della rituale costituzione in giudizio; sebbene la prova principe sia la ricevuta di spedizione, è stato ammesso che l’avviso di ricevimento possa assurgere a prova equipollente, a condizione che la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario.
2.2. Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la prova della data di spedizione può essere fornita anche mediante la produzione della distinta RAGIONE_SOCIALE raccomandate consegnate all’ufficio postale, qualora questa rechi il timbro datario dell’ufficio postale stesso e si è stabilito che per la notifica postale dell’appello tributario ex artt. 20 e 53
d.lgs. 546/1992, la data dì presentazione RAGIONE_SOCIALE raccomandate risultante dal timbro apposto sulla distinta-elenco predisposta dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è da ritenersi certa, non potendo questa modalità di inoltro essere sanzionata con la declaratoria di inammissibilità del gravame, anche in ragione della nozione ristretta che deve assumersi per le inammissibilità processuali” (Cass. 25/10/2021, n. 29784)
Questo principio, applicabile anche all’RAGIONE_SOCIALE, si fonda sulla considerazione che il timbro postale apposto sulla distinta cumulativa attesta in modo certo la data di consegna degli atti all’operatore postale per l’inoltro, assumendo così valore probatorio equipollente alla singola ricevuta di spedizione (Cass. 16/06/2021, n. 16997). La veridicità di tale attestazione è presidiata penalmente, in quanto l’apposizione del timbro a calendario da parte dell’agente postale costituisce attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE sue funzioni.
La giurisprudenza ha altresì precisato che la mancanza di una sottoscrizione dell’impiegato postale in calce al timbro non inficia la capacità dimostrativa del documento, né la presenza della dicitura “accettate” è necessaria per attribuire al timbro il significato di attestazione dell’avvenuta consegna in quella data. Al contrario, l’assenza del timbro postale sulla distinta la rende un mero atto di parte, inidoneo a provare la data di spedizione (Cass. 03/12/2024, n. 30945).
2.3. Nel caso di specie, la C.t.r. ha errato nel qualificare la distinta prodotta dall’Ufficio come un “semplice foglio formato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE“, omettendo di valutare l’elemento decisivo che ne determinava l’efficacia probatoria: il timbro dell’ufficio postale con data “15.01.18”. Tale timbro, conformemente all’orientamento di questa Corte, era idoneo a certificare con fede privilegiata che l’atto di appello era stato consegnato per la notifica in data 15 gennaio 2018, e dunque tempestivamente rispetto al termine ultimo del 16 gennaio 2018.
2.4. Parimenti, risulta tempestiva la costituzione in giudizio dell’Ufficio. Le Sezioni Unite, nella citata sentenza n. 13452/2017, hanno stabilito che il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario ed, essendo l’appello stato ricevuto dal contribuente e dal suo difensore in date 17 e 18 gennaio 2018, la costituzione in giudizio, avvenuta in data 7 febbraio 2018, è da considerarsi rituale.
2.5. Conseguentemente, l’appello dell’Ufficio doveva essere ritenuto ammissibile.
2.6. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME