Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13261 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
Oggetto:
notifica
–
momento perfezionativo –
prova
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO. 3935/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
– ricorrente –
contro
NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2790/21/17 depositata in data 24/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 23/04/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento notificatogli quale ex socio unico ed ex liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 5 luglio 2012;
-il giudice di primo grado accoglieva l’impugnazione;
-appellava l’Ufficio;
-con la pronuncia gravata la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto tardivo;
-ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a un solo motivo di ricorso;
-il contribuente è rimasto intimato;
Considerato che:
-la sola censura proposta dall’Amministrazione finanziaria si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 20, c. 2, 51 e 53 del d. Lgs. N. 546 del 1992, per avere il giudice dell’impugnazione erroneamente ritenuto inammissibile l’appello dell’Ufficio sul presupposto che l’appellante non aveva prodotto in giudizio la fotocopia della ricevuta attestante la data di spedizione della raccomandata contenente l’atto di impugnazione;
-il motivo è evidentemente fondato;
-è principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che (per tutte, si rimanda a quanto illustrato da Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 24726 del 11/08/2022 e ai precedenti ivi richiamati) nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario;
-ebbene a fronte di tale principio di diritto, era onere del giudice dell’appello prendere in esame la fotocopia della c.d. ‘ cartolina ‘ di
ritorno che risulta pacificamente depositata agli atti di causa, per verificare se da essa era possibile desumere nel rispetto RAGIONE_SOCIALE indicazioni sopra illustrate la data di spedizione del plico da parte dell’ufficio appellante;
-viceversa, limitandosi a prendere in esame la sola circostanza, di per sé priva di rilievo, consistente nella mancata produzione della ricevuta di spedizione postale dell’appello, la Commissione tributaria regionale ha commesso errore di diritto;
-in accoglimento del ricorso quindi la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati;
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024.