Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1082 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1082 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
n. 13169/2024 R.G.
COGNOME.
Rep.
A.C. 17 settembre 2025
sul ricorso (iscritto al n. 13169/2024 R.G.) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), con sede in Pietramelara (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa d all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (indirizzo p.e.c. del difensore: ‘ EMAIL ‘);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (Codice Fiscale: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE e domiciliata ‘ ope legis ‘ presso gli uffici di quest’ultima, siti in Roma, alla INDIRIZZO (indirizzo p.e.c.: ‘ EMAIL ‘);
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 6556/2023, pubblicata il 23 novembre 2023; la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17
udita settembre 2025, dal AVV_NOTAIO;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del la ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c.;
lette le note scritte depositate dal P.G., nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso, in via principale, per il rinvio a nuovo ruolo e, in via subordinata, per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1.- In punto di fatto e limitando l ‘ esposizione alle sole circostanze rilevanti in questa sede, si osserva che la società RAGIONE_SOCIALE, esercente esercita l’attività di commercio di autovetture, impugnò l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO relativo a IVA, con cui l’ amministrazione finanziaria, in forza di un p.v.c. dell ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dogane di Caserta, sul presupposto dell’ « inattendibilità RAGIONE_SOCIALE scritture contabili » e con la negazione dell’applicabilità del regime del margine agli acquisti comunitari, ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 24 e 25 d.lgs. n. 446 del 1997, le aveva attribuito un reddito e un valore della produzione dell’identico importo di €. 427.470,00, determinati con l’applicazione della percentuale di redditività del 15% ai ricavi desunti dal bilancio di esercizio, nonché un maggior volume di affari di €. 2.070.245,00 .
In particolare, con la primigenia impugnazione dell’atto impositivo, la contribuente lamentò che: 1) esso era carente di motivazione; 2) era lesivo dell’art. 3 l . n. 241 del 1990 e dell’art. 7 l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del Contribuente); 3) era basato su presupposti erronei; 4) aveva violato e falsamente applicato gli artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633 del 1972, l’art. 36 del d.l. n. 41 del 1995 (regime del margine), gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., l’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, l’art. 83 del TUIR, nonché l’art. 53 Cost.; 5) non era stato preceduto da un necessario contraddittorio endoprocedimentale; 6) aveva violato e falsamente applicato le norme sul contraddittorio preventivo; 7) aveva violato l’art. 12, comma 7 , l. n. 212
del 2000 e gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
La CGT-1 di Caserta, accolse il ricorso motivando in ordine alla mancanza di contraddittorio preventivo.
2.- La CGT-2 della Campania, con la sentenza n. 6556/2023, pubblicata il 23 novembre 2023, ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE e respinto l’originario ricorso della contribuente, alla stregua della seguente motivazione: « 1. L’appello è fondato. Il primo giudice ha ritenuto che, a fronte della violazione del contraddittorio preventivo, non occorra che il contribuente fornisca la prova di resistenza in ordine al contributo che avrebbe addotto in sede di contraddittorio. Tale affermazione non è però condivisibile. Infatti le Sezioni Unite della S.C. hanno evidenziato che «In tema di tributi armonizzati, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’amministrazione comporta in ogni caso l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento RAGIONE_SOCIALE strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per la quale è stato predisposto» (Cass. civ., sez. un., 9/12/2015, n. 24823). Quindi anche in caso di tributo armonizzati, come nel caso in esame, occorre che il contribuente fornisca la richiesta prova di resistenza, la quale tuttavia nel caso in esame non è stata fornita, non avendo parte contribuente indicato quali argomenti avrebbe illustrato in sede endoprocedimentale per convincere l’amministrazione a una differente soluzione. L’appello è pertanto accolto. Accolto l’appello, occorre esaminare tutti i motivi dell’originario ricorso, rimasti assorbiti in primo grado. 2. Con il primo motivo dell’originario ricorso parte contribuente aveva lamentato il vizio di motivazione. La censura è infondata, in quanto l’avviso di accertamento e il PVC sono congruamente motivati in ordine ai presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria. Peraltro la contribuente si è ampiamente difesa, con ciò ulteriormente provando di avere ben compreso le ragioni
della pretesa tributaria. 3. Con ulteriore doglianza la contribuente ha lamentato l’abnormità e sproporzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni. La censura è infondata, in quanto le sanzioni sono calcolate nei margini di legge, facendo corretta applicazione del parametro normativo di riferimento, e sono proporzionate alla gravità RAGIONE_SOCIALE violazioni. 4. Con i residui motivi, la contribuente ha contestato il merito della pretesa tributaria, lamentando l’erroneità dei presupposti, la inapplicabilità del secondo comma dell’art.39 ed erronea percentuale di redditività, l’erronea determinazione dell’IVA a debito. Le doglianze sono prive di fondamento. In ordine alla percentuale di redditività, che è stata applicata nella misura del 15% sul monte ricavi per € 2.849.799,00 emersi dall’esame del bilancio di esercizio anno 2016, il Collegio rileva che corrisponde alla percentuale media applicata da imprese similari che operano nello stesso settore. Peraltro l’Ufficio ha evidenziato che dal quadro RF emerge una percentuale di redditività, applicata dalla contribuente, pari all’1,9 per cento: ciò deriva dal fatto che le omissioni o le false od inesatte indicazioni hanno compromesso l’attendibilità e l’utilizzabilità degli altri dati contabili, per cui correttamente l’Ufficio ha potuto prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in quanto esistenti ed ha determinato l’imponibile in base ad elementi indiziari. Quindi l’Ufficio ha fatto corretta applicazione dell’art. 39, co. 2, del d. P.R. n. 600 del 1973, determinando il reddito sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali è compresa la redditività media del settore specifico in cui opera l’impresa sottoposta ad accertamento, ben potendo la rideterminazione del ricarico, sulla base di dati concreti, integrare operazione finalizzata alla ricostruzione del volume d’affari ( Cass., sent. n. 17952 del 2013 e sent. n. 11813 del 2002, richiamate in Cass. n.18695/18). Altra censura è relativa alla erronea determinazione dell’IVA a debito. Anche tale censura è infondata, in quanto i componenti positivi emergenti dalla contabilità non risultano corretti così come desumibile dall’avviso di accertamento e dal sotteso PVC, t anto che l’Amministrazione ha dovuto rettificare i ricavi in quanto incongrui. 5. Dunque è accolto l’appello, ed è respinto l’originario ricorso del contribuente. ».
3.- Avverso la predetta sentenza d ‘ appello, la contribuente società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
4.L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
5.- La contribuente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi dell’art. 380bis .1. c.p.c..
6.- Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto, in via principale, il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sul contenuto della prova di resistenza, all’esito dell’O rdinanza Interlocutoria n. 7829 del 2024 e, in via subordinata, il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea .
Censura, infatti, la sentenza impugnata, laddove essa ha affermato che: « Quindi anche in caso di tributi armonizzati, come nel caso in esame, occorre che il contribuente fornisca la richiesta prova di resistenza, la quale tuttavia nel caso in esame non è stata fornita, non avendo parte contribuente indicato quali argomenti avrebbe illustrato in sede endoprocedimentale per convincere l’amministrazione a una differente soluzione ».
Diversamente la ricorrente sostiene di avere « (…) regolarmente assolto l’onere della c.d. ‘prova di resistenza’ richiesta dalla Giurisprudenza di codesta Corte, provando con documentazione idonea e incontestata che le proprie argomentazioni/doglianze sull’applicabilità del regime del margine e sulla ‘duplicazione’ di tassazione afferenti gli acquisti intracomunitari non erano, e non sono, né pretestuose né vacue, ma fondate, oltretutto nessuno e in nessuna sede né ha contestata la reale fondatezza/conferenza, sicché sul punto la sentenza della CGT di secondo grado è palesemente erronea e come tale va cassata ».
2.- La censura è infondata.
Ed invero, come recentemente chiarito dal supremo organo di nomofilachia, « In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. “a tavolino”, nella disciplina applicabile prima dell’entrata in vigore dell’art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024,
convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito. » (Cass. civ., Sez., U, sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025, Rv. 675643-01).
Orbene, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, è la stessa ricorrente ad evidenziare (a pag. 17 del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità) che, alla pag. 12 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, essa avrebbe testualmente affermato: « Se ci fosse stato il contraddittorio preventivo, la società ricorrente avrebbe potuto esporre (prima dell’emissione dell’atto impositivo) le proprie argomentazioni/ragioni circa l’erroneo recupero dell’IVA sulle vendite correlate agli acquisti intracomunit ari (dimostrando l’effettivo prezzo di cessione, la corrispondente e corretta base imponibile nonché la differenza d’imposta eventualmente recuperabile); l’oggettiva dimostrazione dell’applicabilità del regime del margine per tutti gli acquisti interni; la palese duplicazione del recupero afferente le operazioni determinate in euro 832.071,00 e riguardanti gli stessi acquisti in ambito comunitario. ».
Tale affermazione risulta, con tutta evidenza, palesemente generica e priva dell’indispensabile enunciazione degli elementi di fatto che la contribuente avrebbe potuto far valere ove il contraddittorio preventivo si fosse regolarmente realizzato.
3.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. , dell’art. 39, comma 2, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c. , per avere l’ amministrazione finanziaria applicato una percentuale di ricarico indimostrata; nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
Sostiene che la fattispecie di cui all’art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 sarebbe del tutto insussistente nel caso in esame, atteso che proprio in forza dell’esibizione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili i verificatori dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Dogane avevano contestato presunte violazion i in materia di IVA.
Inoltre, quanto alle percentuali di ricarico, la contribuente sostiene che essa aveva evidenziato che gli stessi studi di settore riportavano RAGIONE_SOCIALE percentuali di ricarico lorde inferiori a quella utilizzata dall’RAGIONE_SOCIALE, la quale non aveva mai fornito la prova della provenienza e dell’attendibilità del ricarico applicato.
In tal modo, il giudice territoriale avrebbe obliterato totalmente tutte le argomentazioni in fatto e in diritto svolte dalla contribuente, limitandosi semplicemente a far proprie pedissequamente ed acriticamente le difese dell’ amministrazione finanziaria, omettendo di esaminare concretamente le doglianze e il materiale probatorio prodotto dalla società, violando così il disposto dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, quello sulla ripartizione dell’onere della prova (art. 2697 c.c.), nonché l’obbligo imposto al giudice di porre a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti ovvero i fatti non contestati e di esaminare e rispondere a tutte le domande esplicitate nel giudizio (artt. 112 e 115 c.p.c.).
4.- La censura è infondata.
Ed invero, p remesso che la ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’art. 39, comma 2, lett. c) , del d.P.R. n. 600 del 1973, omettendo di riportare l’avviso impugnato, giova rammentare che « In tema di rettifica dei redditi di impresa, se l’accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all’art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, l’amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l’accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare – con inversione dell’onere della prova – che l’imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l’atto impositivo » (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 8749 del 2025, Rv. 674417-01).
La CGT-2 della Campania ha fatto corretta applicazione di tale principio rilevando che « In ordine alla percentuale di redditività, che è stata applicata nella misura del 15% sul monte ricavi per € 2.849.799,00 emersi dall’esame del bilancio di esercizio anno 2016, il Collegio rileva che corrisponde alla percentuale media applicata da imprese similari che operano nello stesso settore. Peraltro l’Ufficio ha evidenziato che dal quadro RF emerge una percentuale di redditività, applicata dalla contribuente, pari all’1,9 per cento: ciò deriva dal fatto che le omissioni o le false od inesatte indicaz ioni hanno compromesso l’attendibilità e l’utilizzabilità degli altri dati contabili, per cui correttamente l’Ufficio ha potuto prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in quanto esistenti ed ha determinato l’imponibile in base ad elementi indiziari ».
Peraltro, la censura, sotto la parvenza di una dedotta violazione di legge si risolve, poi, in realtà, ad una richiesta di diversa valutazione di elementi istruttori, inammissibile in questa sede.
Alla ricostruzione fornita dal giudice d’appello , infatti, la ricorrente tenta di contrapporre una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice di merito volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013, Rv. 627790-01, nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, Rv. 670888-01, secondo cui « In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme. »).
Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso e alternativo RAGIONE_SOCIALE prove, dovendosi ribadire il principio per cui « L’esame dei documenti esibiti e RAGIONE_SOCIALE deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e RAGIONE_SOCIALE risultanze della prova testimoniale, il giudizio
sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata » (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24 maggio 2006, Rv. 589595-01; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio 2014, Rv. 631448-01; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014, Rv. 631330-01).
Del resto, questa Corte ha più volte affermato che « Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice de l caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità. » (Cass., Sez. 1, ordinanza n. 640 del 14 gennaio 2019,
Rv. 652398-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenza n. 7187 del 4 marzo 2022, Rv. 664394-01).
Orbene, non è chi non veda come il motivo in esame, in quanto si concentra sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto valevoli ad integrare gli elementi idonei all ‘attendibilità della percentuale di ricarico applicata, finisce con il risolversi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa della vicenda fattuale e, dunque, nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio, notoriamente preclusa in sede di giudizio di legittimità (cfr., al riguardo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 32505 del 22 novembre 2023, Rv. 669412-01, secondo cui « Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. »).
Peraltro, con riguardo alla censura prospettata ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., secondo cui cui il giudice territoriale avrebbe obliterato totalmente tutte le argomentazioni in fatto e in diritto svolte dalla contribuente, il motivo di appalesa altresì inammissibile, alla stregua del consolidato principio secondo cui « L’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., come riformulato ex art. 54 d.l. n. 83 del 2012, prevede un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); va peraltro escluso che tale omesso esame possa riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulle conseguenze di un certo fatto o di una determinata
situazione giuridica. » (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 2961 del 6 febbraio 2025, Rv. 673975-01).
5.- Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa degli artt. 36 e segg. del d.l. n. 41 del 1995, dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. , nonché l’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., circa l’applicabilità del regime cd. del margine.
Sostiene che nella motivazione della sentenza impugnata non vi sarebbe alcun riferimento alla doglianza e alla documentazione concernente la legittima applicazione del regime del margine, benché nella parte della sentenza dedicata allo «svolgimento del processo» fosse richiamato, tra l’altro, proprio l’art. 36 d.l. n. 41 del 1995 (regime del margine).
Dunque, la CGT-2 Campania in maniera del tutto illegittima avrebbe deliberatamente omesso di esaminare e pronunciarsi sia sulla pertinente e rilevante doglianza che sulla correlata documentazione versata in atti.
6.- La censura risulta inammissibile.
Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, « L’onere di riproposizione in appello RAGIONE_SOCIALE eccezioni non accolte in primo grado (nella specie, di prescrizione) opera anche nel processo tributario, a norma dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché l’omessa specifica riproposizione in sede di gravame preclude l’esame del relativo motivo di ricorso per cassazione. » (Cass. civ., Sez. 6-5, ordinanza n. 12191 del 18 maggio 2018, Rv. 648484-01).
Nella specie, dalla lettura e disamina della sentenza impugnata non è dato desumere alcuna riproposizione, in sede d’appello, della doglianza di cui si tratta, né, del resto, la ricorrente, a carico della quale gravava il relativo onere, si è minimamente premurata di trascrivere il passaggio dell ‘atto di costituzione in appello in cui essa avrebbe formulato la suddetta riproposizione.
Al riguardo, infatti, può rammentarsi altresì il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice secondo cui « In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità
della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio. » (Cass. civ., Sez. L, ordinanza n. 18018 del 1° luglio 2024, Rv. 671850-01).
7.- Con il quarto (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., il difetto di motivazione con violazione degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost..
Sostiene, al riguardo, che il giudice d’appello si sarebbe manifestamente sottratto all’obbligo di esaminare e riscontrare la puntuale documentazione versata in atti e che la sentenza impugnata costituirebbe una chiara e acritica adesione all’avviso di accertamento e quindi alla tesi dell’ amministrazione finanziaria obliterando completamente (ma illegittimamente) le eccezioni della ricorrente e la documentazione prodotta.
8.- La censura è infondata.
Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, « In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. » [Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 3 marzo 2022, Rv. 664120-01; cfr., altresì, in senso sostanzialmente conforme
Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25 settembre 2018, Rv. 650880-01, secondo cui « In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. »].
In particolare, giova rammentare che questa Corte, a sezioni unite, ha chiarito che, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., operata dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l’anomalia motivazionale si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa e d obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione (cfr. Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830-01).
Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la CTR ha senz’altro motivato – sia pure in maniera sintetica – in relazione alla fondatezza della pretesa tributaria, chiarendo: – che la percentuale di redditività, applicata nella misura del 15% sul monte ricavi per € . 2.849.799,00, emersi dall’esame del bilancio di esercizio anno 2016, corrispondeva alla percentuale media applicata da imprese similari
operanti nello stesso settore; – che le omissioni e le false o inesatte indicazioni avevano compromesso l’attendibilità e l’utilizzabilità degli altri dati contabili, per cui correttamente l’amministrazione finanziaria aveva potuto prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e RAGIONE_SOCIALE scritture contabili in quanto esistenti ed aveva determinato l’imponibile in base ad elementi indiziari; – che, pertanto, era stata corretta l’ applicazione dell’art. 39, co mma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, con determinazione del reddito sulla base dei dati e RAGIONE_SOCIALE notizie comunque raccolti o di cui l’amministrazione era venuta a conoscenza, tra i quali vi era la redditività media del settore specifico in cui operava l’impresa sottoposta ad accertamento; che era è infondata la censura concernente l’IVA, in quanto i componenti positivi emergenti dalla contabilità non erano corretti così come desumibile dall’avviso di accertamento e dal sotteso p.v.c., tanto che l’Amministrazione aveva dovuto rettificare i ricavi in quanto incongrui; – che le sanzioni erano state calcolate nei margini di legge, facendo corretta applicazione del parametro normativo di riferimento, e risultavano proporzionate alla gravità RAGIONE_SOCIALE violazioni.
Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico -argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, Rv. 629830).
9.- In conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni finora sviluppate il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
10.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si
liquidano in complessivi €. 7.800,00 (euro settemilaottocento/00), oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 17 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME