Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21873 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21873 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
Oggetto: imposte dirette ed IVA – avviso di accertamento
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18848/2016 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 68/1/16, depositata il 22 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 120/6/15 della Commissione tributaria provinciale di Torino che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2007.
La CTR osservava in particolare:
-che l’atto impositivo impugnato era sottoscritto, sicchè la correlativa eccezione di invalidità doveva considerarsi comunque infondata, ma prima di tutto tardiva, in quanto proposta soltanto quale motivo di appello;
-che non era fondata l’eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale, trattandosi di accertamento a tavolino, per il quale non valeva tale garanzia in relazione alle imposte dirette (non armonizzate) e che in relazione all’IVA (imposta armonizzata) la società contribuente non aveva offerto un’adeguata ‘prova di resistenza’ ossia che l’eventuale effettuazione del contraddittorio endoprocedimentale avrebbe sortito un diverso esito della verifica; -che la società contribuente non aveva altresì dato prova adeguata dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata del 10%;
-che ugualmente non erano fondate le ulteriori doglianze della contribuente in relazione all’IVA, così come quelle inerente alla misura RAGIONE_SOCIALE sanzioni e RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la società contribuente deducendo sei motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
Con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24, legge 4/1929, 41, Cart dei diritti fondamentali dell’UE, poiché la CTR ha affermato sussistere l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale soltanto in relazione all’IVA, in quanto imposta armonizzata, ma non in relazione alle imposte dirette, in quanto imposte non armonizzate.
Palese la natura pregiudiziale del mezzo, il Collegio ritiene opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite civili di questa Corte alle quali, con ordinanza interlocutoria n. 7829/2024 del 22 marzo 2024, è stata rimessa la questione di massima di particolare importanza circa l’oggetto della c.d. “prova di resistenza”, qualora non osservato il principio del contraddittorio endoprocedimentale in materia di imposte armonizzate (nella specie, IVA), essendosi rilevata in particolare la necessità di un più preciso coordinamento sulla questione medesima della giurisprudenza interna con quella unionale.
PQM
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Cosi deciso in Roma 24 aprile 2024
Il presidente