Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16436 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/06/2024
Oggetto: contraddittorio endoprocedimentale
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 14502/2017 proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6525/45/16 depositata in data 06/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME; Rilevato che:
–
-la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatole a seguito di segnalazione della DRE del Piemonte che aveva sottoposto a controllo la società RAGIONE_SOCIALE nel bilancio della quale erano indicate prestazioni di factoring rese dalla odierna ricorrente nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ridetta che invece l’Ufficio riqualificava come prestazioni di recupero crediti come tali imponibili ex art. 10 c. 1 n. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972; recuperava quindi la maggiore iva dovuta, oltre a interessi e sanzioni;
-la CTP di Milano rigettava il ricorso;
-appellava RAGIONE_SOCIALE;
-il giudice del gravame, con la sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione, confermava la statuizione di primo grado;
-ricorre a questa Corte RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a sei motivi di impugnazione illustrati da memoria;
-resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso; la stessa propone anche ricorso incidentale condizionato articolato in un solo motivo;
Considerato che:
il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 117 Cost. e dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e dell’art. 62 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la CTR
mancato di ritenere illegittimo l’atto impugnato per violazione del contraddittorio endoprocedimentale tra Ufficio e contribuente;
essa, secondo la parte ricorrente, da un lato avrebbe affermato che la sussistenza della violazione implicherebbe l’illegittimità dell’avviso di accertamento ove il contribuente prospetti le ragioni che avrebbe potuto far valere ove detto diritto fosse stato rispettato; dall’altro avrebbe sorprendentemente ritenuto non integrato tale requisito nel caso in parola, per il fatto che RAGIONE_SOCIALE ha fatto valere ragioni, in giudizio, poi disattese; – rileva il Collegio che il profilo oggetto del motivo risulta in sostanza vertere sul contenuto della c.d. ‘prova di resistenza’ : in argomento, questa Corte con l’ ordinanza interlocutoria n. 7829 depositata il 22 marzo 2024 Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in ordine alla questione di massima di particolare importanza che riguarda proprio la già menzionata c.d. ‘prova di resistenza’ con riferimento al contraddittorio preventivo. Al riguardo, sono stati evidenziati, nell’ordinanza di cui si è detto, possibili disallineamenti tra i principi del diritto dell’U nione e quelli fissati dalla giurisprudenza di Legittimità, rendendosi necessario un intervento chiarificatore, secondo il Collegio rimettente, al fine di individuare il contenuto ed i limiti della stessa c.d. ‘ prova di resistenza ‘;
pertanto, in attesa del pronunciamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, ove la questione sia ad esse effettivamente rimessa, la presente controversia va rinviata a nuovo ruolo;
p.q.m .
rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2024.