Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15523 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15523 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso n. 17794-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE cf. P_IVA, in persona del legale rappresentate p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappresentata e difesa –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf NUMERO_DOCUMENTO, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 38/02/2022 della Commissione tributaria regionale dell ‘Umbria , depositata il 25.01.2022;
udita la relazione della causa svolta nell’ udienza pubblica del l’11 febbraio 2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME sentito il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per il parziale accoglimento del ricorso,
Sentite le conclusioni delle parti presenti,
Iva -Operazioni esenti – slot machine – Detraibilità -Pro rata -Contraddittorio -Prova di resistenza – NR
Rilevato che
L ‘Agenzia delle entrate notificò alla società l’avviso d’accertamento con cui, relativamente all’anno d’imposta 20 14 , l’ufficio pretese il pagamento d i € 28.359,00 a titolo di Iva, oltre sanzioni. La pretesa erariale trovava causa nella detrazione dell’ iva per operazioni passive, contestandosi l’errata applicazione del calcolo del prorata, ai sensi dell’art. 19 bis, d.P.R. n. 633 del 1972. L’Ufficio addebitò alla società l’omesso calcolo delle operazioni esenti ex art. 10 della medesima disciplina, afferenti, nello specifico, alla vendita di biglietti della lotteria e ai ricavi relativi a slot machine.
All’esito dell’istanza di autotutela l’amministrazione finanziaria escluse le operazioni di vendita di biglietti, insistendo invece sulla necessità di calcolare nel pro rata gli introiti da slot machine, esenti ex art. 10, primo comma, n. 6, d.P.R. 633 del 1972, rideterminando la pretesa nel minor importo di € 7.089, 00.
Avverso l’atto impositivo la società propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Terni, rigettato con sentenza n. 191/02/2019. Anche l’appello proposto dinanzi alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria fu respinto con sentenz a n. 38/02/2022. Il giudice regionale ha riconosciuto fondate le pretese erariali, richiamando la giurisprudenza di legittimità ed unionale in materia di disciplina del pro rata. A tal fine ha valorizzat o l’attività effettivamente esercitata dalla contribuente, pur quando secondaria o non compresa n ell’oggetto sociale dell’atto costitutivo , ed ha escluso che i ricavi provenienti dalla presenza di slot machine nei tre locali gestiti dalla società, e destinati prevalentemente a somministrazione di alimenti e bevande, potessero considerarsi operazioni occasionali ed accessorie, così esulando dal calcolo del pro rata. Ha infine respinto la denunciata violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La società ha censurato la decisione con due motivi, chiedendone la cassazione, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
All’esito della pubblica udienza dell’11 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso la società lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Il giudice regionale
RGN 17794/2022 Consigliere est. NOME
non avrebbe correttamente applicato i principi in tema di applicazione del regime del pro-rata;
con il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, 132, secondo comma, n. 4, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La motivazione della sentenza sarebbe nulla perché apparente;
con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 5, 6, 7 e 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, inf ine degli artt. 2 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale.
Per ordine logico deve evidenziarsi che con il terzo motivo è stato denunciato il mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, eccezione che, qualora fondata, determinerebbe la cassazione della decisione e l’annullamento dell’atto impositivo.
Va premesso che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, 9 dicembre 2015, n. 24823), nella vigenza della disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di causa, aveva avvertito che mentre per le imposte non armonizzate non si rinveniva un generale vincolo di rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, per i tributi armonizzati l’Amministrazione finanziaria era invece gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comportava l’invalidità dell’atto, purché il contribuente avesse assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non avesse proposto un’opposizione meramente pretestuosa (cd. prova di resistenza).
Quanto però al concreto contenuto della prova di resistenza la giurisprudenza di legittimità successiva al 2015 ha ritenuto a volte di operare una verifica nel concreto dell’impatto della violazione sull’esito del provvedimento (Cass. 21 giugno 2022, n. 19958; 30 giugno 2021, n. 18413; 30 maggio 2018, n. 12832; 25 gennaio 2017, n. 1969; 21 settembre 2016, n. 18450), altre volte ha ritenuto sufficiente l’enunciazione del le ragioni che nel concreto il contribuente avrebbe potuto far valere, con esclusione
pertanto di questioni meramente pretestuose (Cass. 5 maggio 2021, n. 11685; 5 novembre 2019, n. 28344; 11 novembre 2015, n. 23050).
Sul contenuto ed i limiti della cd. prova di resistenza la Sezione tributaria ha ritenuto necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite con ordinanza n. 7829 del 22 marzo 2024.
La pendenza della questione innanzi alla Sezioni Unite di questa Corte impone dunque il rinvio del giudizio a nuovo ruolo, in attesa della decisione.
P.Q.M.
La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con ordinanza n. 7829/2024.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’ 11 febbraio 2025.