Prova di Resistenza nel Fisco: La Cassazione Interpella le Sezioni Unite
L’ordinanza interlocutoria in esame segna un momento di riflessione cruciale per il diritto tributario italiano, toccando il delicato equilibrio tra le garanzie procedurali del contribuente e l’efficacia dell’azione amministrativa. Al centro del dibattito vi è la cosiddetta prova di resistenza, un concetto chiave quando si contesta la violazione del diritto al contraddittorio. Con una decisione prudente e lungimirante, la Corte di Cassazione ha scelto di non decidere, ma di passare la parola al suo massimo consesso, le Sezioni Unite, per fare chiarezza su un punto controverso che vede contrapporsi l’interpretazione nazionale e i principi del diritto europeo.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, emesso dall’Ente Fiscale nei confronti di un contribuente. Il contribuente ha impugnato l’atto, ottenendo una prima vittoria presso la Commissione tributaria provinciale. L’Ente Fiscale ha proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello principale dell’ente che quello incidentale del contribuente.
Contro questa seconda sentenza, l’Ente Fiscale ha presentato ricorso in Cassazione. Il contribuente, a sua volta, ha risposto con un controricorso, sollevando un ricorso incidentale condizionato basato su due motivi. È il secondo di questi motivi a catalizzare l’attenzione della Corte: la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce il diritto ad essere ascoltati prima dell’adozione di un provvedimento individuale lesivo.
Il Dilemma della Prova di Resistenza
Il cuore della questione risiede nella discrasia tra l’approccio del diritto unionale e quello della giurisprudenza nazionale riguardo alla violazione del contraddittorio. Mentre il diritto UE tende a considerare la violazione del diritto ad essere ascoltati come un vizio che, di per sé, può invalidare l’atto, il diritto interno ha spesso subordinato tale invalidità al superamento della prova di resistenza.
In pratica, secondo l’orientamento nazionale, non basta che il contribuente lamenti di non essere stato ascoltato; deve anche dimostrare concretamente che, se fosse stato coinvolto nel procedimento, avrebbe potuto fornire elementi tali da portare a una decisione finale diversa e a lui più favorevole. Questo onere probatorio si rivela spesso molto gravoso e incerto, creando una tensione con la tutela sostanziale garantita a livello europeo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Quinta Sezione della Corte di Cassazione, incaricata di decidere, ha riconosciuto pienamente questa incertezza. Richiamando una precedente ordinanza (la n. 7829/2024), i giudici hanno evidenziato come ‘la rilevanza e il peso’ della violazione del contraddittorio dipendano interamente dal criterio di giudizio adottato per la prova di resistenza.
La Corte ha ammesso che la ‘discrasia tra principio unionale e giurisprudenza nazionale’ e la ‘mancanza di precise indicazioni su quanto a fondo ci si debba spingere nella valutazione delle difese’ rendono ‘assai incerta l’individuazione del corretto metro di giudizio’. Questa incertezza, secondo la Corte, è tale da giustificare l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. Di conseguenza, si è ritenuto opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino sulla questione di massima importanza sollevata con la precedente ordinanza.
Le Conclusioni
La decisione di rimettere la questione alle Sezioni Unite non è una mera mossa procedurale, ma un atto di grande responsabilità giuridica. Sospendendo il giudizio, la Cassazione apre la strada a una pronuncia che avrà un impatto determinante su innumerevoli contenziosi fiscali. La futura decisione delle Sezioni Unite dovrà stabilire un principio di diritto chiaro e uniforme sull’applicazione della prova di resistenza in materia di tributi armonizzati, risolvendo il conflitto tra le garanzie europee e la prassi nazionale. Per i contribuenti e gli operatori del diritto, si tratta di un’attesa fondamentale che potrebbe ridefinire le regole del dialogo tra Fisco e cittadino.
Perché la Corte di Cassazione ha sospeso il giudizio e rinviato la decisione?
La Corte ha riscontrato un significativo contrasto tra i principi del diritto dell’Unione Europea e la giurisprudenza nazionale riguardo ai criteri della “prova di resistenza”, applicata in caso di violazione del diritto del contribuente ad essere ascoltato prima di un accertamento. Per risolvere questa incertezza, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
In cosa consiste la “prova di resistenza” in ambito tributario?
È un test giuridico che serve a verificare se la mancata audizione del contribuente prima dell’emissione di un atto fiscale abbia concretamente inciso sull’esito del provvedimento. Il contribuente deve dimostrare che, se fosse stato ascoltato, avrebbe fornito elementi capaci di condurre a una decisione a lui più favorevole.
Quale sarà il prossimo passo in questa causa?
La causa è sospesa e verrà riprogrammata solo dopo che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avranno emesso una pronuncia sulla questione di principio loro sottoposta. La decisione delle Sezioni Unite fornirà il criterio giuridico che la sezione originaria dovrà poi applicare per risolvere questo specifico caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19643 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19643 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1422/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché
contro
COGNOME NOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME
-intimati- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE n. 476/2021 depositata il 03/11/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Molise ( hinc: CTR), con la sentenza n. 476/2021 depositata in data 03/11/2021, ha rigettato l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e quello incidentale proposto dal contribuente contro la sentenza n. 316/2019, con cui la Commissione tributaria provinciale di Campobasso aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013.
3 . Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
Il contribuente ha proposto controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi.
…
Considerato che:
In via preliminare occorre rilevare che il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 2, della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea ai sensi dell’art. 360, comma 1,
3) c.p.c. -Violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio in relazione ai tributi armonizzati.
Questa Corte, con ordinanza 22/03/2024, n. 7829 ha rilevato che: « La rilevanza e il peso di queste considerazioni nell’ambito della valutazione della ‘prova di resistenza’ dipendono dal criterio di giudizio adottato; peraltro, la discrasia tra principio unionale e giurisprudenza nazionale su contenuto e limiti della ‘prova di resistenza’ nonché la mancanza di precise indicazioni su quanto a fondo ci si debba spingere nella valutazione delle difese addotte dal contribuente rendono assai incerta l’individuazione del corretto metro di giudizio, tanto da giustificare l’intervento delle Sezioni Unite. »
2.1. È opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in data successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite in ordine alla questione posta dall’ordinanza n. 7829 del 2024, impregiudicata la valutazione dei motivi posti a fondamento sia del ricorso principale che del ricorso incidentale.
…
P.Q.M.
Rinvia la causa ad altro ruolo, in data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 7829/2024.
Così deciso in Roma, il 14/05/2025.