Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15560 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15560 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 832-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d all’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
– intimata – avverso la sentenza n. 4758/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/5/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello proposto dal Agenzia delle entrate riscossione avverso la pronuncia n. 3829/2015 della Commissione tributaria provinciale di Salerno con cui era stato accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito la Società) avverso iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la Società propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto provata e valida la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
1.2. In particolare, la ricorrente contesta che la Commissione tributaria regionale abbia ritenuto idoneo, ai fini della prova dell’avvenuta ricezione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l’avviso di ricevimento della raccomandata depositato dall’Agente della Riscossione, sebbene privo del necessario timbro postale, che ne attestasse l’autenticità e la data di ricezione, nonché della firma leggibile dell’agente postale, elementi indispensabili per attribuirgli valore fidefaciente , riportando, l’avviso di ricevimento, «u nicamente l’indicazione, apposta a penna, della data “13.03.013” e due sottoscrizioni – illeggibili – prive di alcuna riferibilità al soggetto sottoscrittore».
1.3. Ciò posto, la Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della Concessionaria affermando quanto segue: « Dall’esame della documentazione in atti e -in specie -da quella prodotta
dall’appellante in questo grado di giudizio … è dato rilevare la rituale notifica di comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria (n.NUMERO_DOCUMENTO), in data 13/3/2013 all’indirizzo della RAGIONE_SOCIALE presso la sede legale di Pagani alla INDIRIZZO.. Alla regolarità della suddetta notifica, peraltro garantita dall’Ufficiale postale in ordine sia all’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato che all’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dell’atto …, consegue l’infondatezza della sollevata eccezione di omesso obbligatorio contraddittorio endoprocedimentale, che l’A.F. era tenuta ad attivare».
1.4. Va dunque evidenziato in primo luogo che ogni contestazione sul contenuto dell’ avviso di ricevimento è questione di merito che ha costituto oggetto di verifica dal Giudice regionale nei termini dianzi illustrati, cosicché si è trattato d ell’accertamento di una circostanza di fatto posta come presupposto al principio di diritto poi applicato, che tale verifica implicava e, come tale, in tale sede, non sindacabile, nel suo apprezzamento di merito, sotto il canone censorio prescelto (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).
1.5. È opportuno comunque osservare che: a) il timbro postale deve ritenersi equipollente all’indicazione della data apposta sull’avviso di ricevimento dall’agente notificatore atteso che le risultanze dell’avviso hanno valore probatorio privilegiato; b) la nullità di un atto non dipende dall’illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall’impossibilità oggettiva di individuare l’identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l’identità dell’autore dell’atto, al che consegue che, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un atto tributario, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di
inesistenza) della notificazione (cfr. Cass. n. 7838 del 2015), adempimento a cui nel caso in esame il ricorrente si è sottratto.
1.6. Le ulteriori doglianze circa la mancata «corrispondenza tra il mittente indicato nella comunicazione e quello risultante dall’avviso di ricevimento postale», la discordanza tra la data apposta sulla comunicazione di iscrizione ipotecaria e quella apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata, spedita da una sede dell’agente della riscossione diversa rispetto a quella indicata nella comunicazione, e che il ricorrente assume aver formulato in sede di udienza di discussione sono inammissibili in quanto dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione delle suddette specifiche eccezioni mentre era onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare – riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti – in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (cfr. Cass. n. 11934/2021; n. 17831/2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253/2009).
1.7. In proposito, in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né Corte rilevabili di ufficio (cfr. Cass. nn. 19076 e 13987 del 2022, 8125/2021, 19560/2020, 20694 e 15430 del 2018).
Sulla base di quanto sin qui osservato il ricorso va respinto.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di