Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13534 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;
-resistente –
avverso
la sentenza n. 2900, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 17.7.2020, e pubblicata l’8.10.2020; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
L’Incaricato per l’esazione, RAGIONE_SOCIALE (cui è succeduta RAGIONE_SOCIALE) notificava il 20.6.2017 a COGNOME NOME l’intimazione di pagamento n. 097
Oggetto: Irpef, etc., 1999/2009 -Ricorso in primo grado – Questioni di notificazione -Oneri probatori.
2017 9023157240 000, con la quale richiedeva il pagamento in relazione a 40 cartelle esattoriali, relative ad Irpef, Irap, Tarsu etc., per un importo complessivo di Euro 148.719,15 (sent. CTR, p. II).
Il contribuente impugnava l’intimazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma contestando la mancata notificazione di dodici cartelle, e l’intervenuta prescrizione dei crediti fiscali recati dalle rimanenti ventotto. La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, dichiarando inoltre il proprio difetto di giurisdizione in relazione ad alcune cartelle esattoriali, recanti richieste di pagamento per violazioni del codice della strada nonché contributi RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
NOME COGNOME spiegava appello avverso la decisione sfavorevole assunta dai giudici di primo grado, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio. La CTR osservava che il ricorrente non aveva assicurato prova della regolare citazione in giudizio in primo grado della controparte. Dichiarava quindi inammissibile il ricorso, confermando anche la pronuncia sul difetto di giurisdizione.
Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi ad un motivo di ricorso. L’ RAGIONE_SOCIALE non si è costituita tempestivamente nel processo di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del giudizio.
Motivi della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 149 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente statuito che il mancato deposito in primo grado dell’avviso di ricevimento della notificazione dell’atto introduttivo avesse determinato la inammissibilità del ricorso.
La CTR scrive che ‘il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manca la prova di ricevimento del ricorso spedito tramite raccomandata postale il 19/9/2017 con incompleta procedura di notificazione ex art. 149 del cpc alla parte chiamata in causa; del resto anche l’assenza in pubblica udienza del ricorrente non ha consentito l’esibizione della documentazione mancante, al fine di sanare l’irregolarità’ (sent. CTR, p. II).
2.1. Il ricorrente contesta ora che la copia dell’avviso di ricevimento dell’atto introduttivo del giudizio è stata depositata nel corso del giudizio di appello e ‘tra l’altro, il ricorso era stato ricevuto dalla controparte e quindi non vi era motivo valido perché non si costituisse in giudizio’ (ric., p. III s.).
2.2. Merita preliminarmente di essere segnalato che la CTR, nella sua pur succinta decisione, annota che ‘la controparte’, RAGIONE_SOCIALE, ‘non si costituiva in giudizio’ (sent. CTR, p. II).
Tanto premesso, la critica esposta dal ricorrente appare carente di prova.
Il contribuente afferma di aver prodotto l’avviso di ricevimento nel corso del secondo grado del giudizio, ma non lo prova, e neppure indica quando ne abbia effettuato la produzione, affinché possa stimarsene la tempestività.
Ancora, afferma che la controparte, la quale non si è costituita, ha ricevuto la notificazione del ricorso, ma non chiarisce come abbia provveduto a provarlo.
Le difese proposte dal ricorrente si risolvono in mere asserzioni, rimaste prive di prova, ed il ricorso deve perciò essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere in materia di spese di lite, stante la soccombenza del ricorrente, tenuto conto che l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
3.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME .
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2024.