Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32564 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32564 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13487/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 2237/2016 depositata il 09/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato cartella di pagamento a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36 bis d.P.R. n.
600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972 con la quale l’Amministrazione ha chiesto il pagamento della somma di euro 28.501,79 per l’anno 2009, relativa ad omessi versamenti per IVA e ritenute alla fonte.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli ha respinto il ricorso.
La Commissione Tributaria regionale (CTR) della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello della contribuente. Ha osservato che, secondo le deduzioni dell’Agenzia, la cartella era stata emessa a seguito di mancato adempimento della rateizzazione, la cui prima rata doveva essere pagata nel termine di quindici giorni dalla comunicazione di irregolarità, ma lo stesso Ufficio, su cui incombeva l’onere di dimostrare la tardività del versamento, non aveva dimostrato la notifica della comunicazione di irregolarità (che doveva essere avvenuta il 27.1.2012), in quanto « la ricevuta di notifica postale prodotta nel giudizio regionale dall’Agenzia delle entrate non corredata di copia dell’atto asseritamente notificato ».
Avverso tale pronunzia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.
Ha resistito con controricorso la contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 3 bis d.lgs. n. 462/1997, perché, in sede di controdeduzioni in appello, era stata data la prova della notifica della comunicazione di irregolarità che la CTR non aveva valutato.
1.1. Invero, vi erano state due distinte comunicazioni di irregolarità, una (n. NUMERO_CARTA relativa alla liquidazione del modello 770 notificata l’8.11.2001 e l’altra (n. 002347811060100) relativa al modello Unico società di capitali notificata il 27.1.2012; con riferimento alla prima, la società non
aveva provveduto a regolarizzare la posizione nel termine di trenta giorni né aveva proceduto all’accesso alla rateizzazione; quanto alla seconda, la contribuente si era avvalsa della facoltà di rateizzazione prevista dall’art. 3 bis d.lgs. n. 462/97 versando, però, tardivamente la prima rata.
1.2. La ricorrente ha aggiunto di aver fornito la prova dell’avvenuta notifica di entrambe le comunicazioni producendo le relative cartoline, ricevute e siglate in data 8.11.2011 e 27.1.2012, ciascuna delle quali riporta la numerazione ‘prog. UTENTE’ corrispondente al numero della comunicazione inviata con la raccomandata.
Il motivo è fondato.
2.1. In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna (Cass. n. 4891 del 2015; Cass. n. 16184 del 2009; Cass. n. 1279 del 2007).
2.2. Quindi, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, l’atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 12883 del 2020; Cass. n. 8504 del 2023), come nel caso in cui sia fornita la prova che la busta in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume
spedito) (Cass. n. 16528 del 2019; Cass. n. 10630 del 2015; Cass. n. 24322 del 2014; Cass. n. 15315 del 2014; Cass. n. 23920 del 2013).
2.3. I medesimi principi sono applicabili nel caso in esame in cui la ricorrente aveva prodotto copia degli avvisi di ricevimento, riportanti oltretutto dati numerici che consentivano di risalire all’atto oggetto di notifica.
2.4. Né osta, come eccepito dalla controricorrente, il fatto che quella produzione sia avvenuta solo in grado d’appello, atteso che in base all’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis , nel processo tributario d’appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti (tra le tante, Cass. n. 6772 del 2023), anche se preesistenti al giudizio di primo grado (Cass. n. 17921 del 2021).
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e, cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata al giudice del merito che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 02/07/2024.