Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10947 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10947 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 103/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1414/2022 depositata il 30/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un motivo unico, per la cassazione della sentenza n. 1414 del 2022 della Corte di appello di Firenze esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:
-aveva impugnato davanti al giudice tributario due avvisi di accertamento, ottenendo l’accoglimento in prime cure con pronuncia però riformata in secondo grado;
-all’esito, aveva proposto querela di falso, in via principale, con riferimento all’avviso di ricevimento e all’avviso di c.d. cad, comunicazione di avvenuto deposito, inerenti alle notificazioni dei due avvisi di accertamento tributari, assumendo la falsità delle attestazioni dell’agente postale di aver immesso il relativo avviso nella cassetta della deducente, aver inoltrato la correlata comunicazione di deposito, e aver immesso anche l’avviso di tentata notificazione in presenza della cad stessa;
-il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la querela per difetto d’interesse a fronte del giudicato tributario come tale consolidatosi;
-la Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado osservando che la querela era ammissibile perché diretta a rescindere il giudicato in parola, ma era infondata nel merito perché: l’attestazione di c.d. compiuta giacenza era stata correttamente apposta sull’avviso di ricevimento del plico contenente l’atto da notificare; la medesima attestazione non era invece stata apposta sull’avviso di ricevimento della cad che non doveva contenerla, «giacché, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della l. n. 890 del 1982, l’attestazione della c.d. compiuta giacenza riguarda soltanto il plico contenente l’atto da notificare e non anche la comunicazione di avvenuto deposito dello stesso presso l’ufficio postale. Infatti l’attestazione…è funzionale al
perfezionamento della notificazione dell’atto e non già al compimento dell’ulteriore e pur necessaria formalità inerente la comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio postale»;
-pertanto, il fatto che sull’avviso di ricevimento della cad l’agente postale non avesse dato atto della compiuta giacenza era privo di rilevanza ai fini della prova della falsità denunciata;
-neppure era decisiva la mancata esibizione della raccomandata cad, di cui era stata onerata l’Agenzia delle Entrate in lite, poiché Poste Italiane era tenuta a restituire ad essa il plico contenente l’atto da notificare, mentre quanto alla cad era sufficiente l’esibizione dell’avviso di ricevimento e non era necessaria quella dell’originale della comunicazione in questione;
-era inammissibile la richiesta istruttoria di ordinare a Poste Italiane la produzione dei «registri cartacei di consegna e di spedizione del portalettere relativi al procedimento», poiché respinta «sul presupposto che i documenti in questione non fossero più esistenti siccome mandati al macero, senza che l’appellante, in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice, chiesto la revoca dell’ordinanza istruttoria e senza che offerto, neppure in , alcun elemento utile a delibare la attuale esistenza dei documenti di cui chiede l’esibizione»;
sono rimasti intimati l’Agenzia delle Entrate e Poste Italiane s.p.a.
Rilevato che
con l’unico motivo si prospetta l’errore della Corte di appello nel mancare di considerare che la produzione dell’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, da parte dell’amministrazione, era essenziale alla prova del perfezionamento
della notifica, non essendo sufficiente la risultanza della mera spedizione.
Considerato che
il motivo quale formulato è inammissibile;
va rimarcato che, seppure il ricorso risulti notificato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze presso l’Avvocatura di Stato Distrettuale e non Generale, con conseguente nullità, non deve farsi luogo a rinnovo della relativa notifica, atteso l’esito dello scrutinio del presente gravame, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice di evitare e impedire condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelle che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr., solo ad esempio, Cass., sez. un., 22/03/2010, n. 6826; Cass., 17/06/2013, n. 15106; Cass., 11/03/2020, n. 6924);
nel merito cassatorio vale ciò che segue;
la Corte territoriale, come anticipato in parte narrativa, non ha ritenuto non fosse necessario produrre l’avviso di ricevimento di fini della prova del perfezionamento della notifica, anzi concludendo all’opposto (pag. 12, primo rigo della sentenza); ha viceversa concluso escludendo fosse necessario restituire al mittente «il plico contenente la comunicazione» in questione (pag. 11, precedente, ultimo capoverso), ad intendere che «il fatto che sull’avviso di ricevimento della cad l’agente postale non dato atto della compiuta giacenza un fatto privo di rilevanza ai fini della prova della falsità denunciata» (stessa pag. 11, terzo capoverso);
quindi la censura non si misura con la ratio decidendi del Collegio di merito e sovrappone la prova della pretesa falsità delle attestazioni dell’agente postale con la ricostruzione in diritto del perfezionamento o meno della notificazione in base alle risultanze
della causa (tributaria), comprensive di quelle attestazioni ma pure dei documenti ritenuti comunque necessari (ossia, in particolare, l’avviso di ricevimento sopra rammentato e da produrre in giudizio a mente di Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012), in questo senso dovendosi leggere l’ulteriore affermazione inerente all’irrilevanza della « esibizione della raccomandata cad di cui l’Agenzia delle Entrate stata onerata con l’ordine di esibizione…», costituendo esso fatto inidoneo «a dimostrare la falsità dei documenti oggetto di querela» ossia quelli contenenti le distinte annotazioni dell’agente delle Poste (d’immissione e inoltro dei vari atti, come rammentato in parte narrativa);
a ciò la Corte distrettuale, come visto, ha aggiunto che, in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, non era stata chiesta la revoca dell’ordinanza di rigetto della richiesta di produzione, da parte di Poste Italiane, dei registri cartacei di consegna e spedizione dei portalettere, non risultando inoltre elementi di prova che superassero la controdeduzione secondo cui si trattava di documenti mandati al macero, ragione decisoria complessiva, quest’ultima, comunque non oggetto di censura;
non deve disporsi sulle spese in mancanza di difese da parte degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20/02/2025.