Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10894 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3767/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, sita in INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA -SEZIONE STACCATA BRESCIA n. 2896/65/2015, depositata in data 29 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La sig.ra NOME COGNOME riceveva notifica di tre distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, nn. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e
Avv. Acc. IRPEF 2006, 2007 e 2008
NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. L’RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 0,00 per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, e accertando un maggior reddito di € 97.530,31 per gli anni 2006 e 2007, e di € 98.280,07 per l’anno 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: un autoveicolo, un’abitazione e due investimenti in partecipazioni societarie, di cui uno particolarmente ingente.
Avverso gli avvisi di accertamento la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 26/02/14, rigettava i ricorsi riuniti della contribuente e la condannava al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 2896/65/2015, depositata in data 29 giugno 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame della contribuente, condannandola al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. nonché dell’art. 8 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto che la documentazione prodotta, ossia la controdichiarazione del contratto simulato di acquisto di partecipazioni societarie con timbro postale apposto in calce, fosse priva di data certa e, dunque, inidonea a vincere la presunzione di maggior reddito accertato, nonostante l’Ufficio non avesse dimostrato che la redazione della controdichiarazione era avvenuta in un momento diverso rispetto a quello risultante dal timbro postale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, quinto e sesto comma, del d.P.R. n. 600/1973 (vigente ratione temporis ) nonché dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha riconosciuto sussistere una maggiore capacità contributiva della contribuente, nonostante quest’ultima abbia prodotto in giudizio dichiarazione attestante la natura simulata del contratto di acquisto di partecipazioni societarie ed estratti conti comprovanti l’assenza di movimentazioni bancarie all’epoca della stipula RAGIONE_SOCIALE stesso, affermando come la stessa potrebbe aver ricorso a sistemi altri di provvista che, però, non risultano oggetto di prova da parte dell’ufficio.
2. Il primo motivo è fondato.
L’art. 2704 cod. civ. prevede la possibilità di utilizzare diversi strumenti idonei ad attribuire data certa e documenti, consentendo di provare tale data anche con riferimento ad ogni ‘fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento’.
In particolare, c
Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui ‘Nella scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita, mentre grava sulla parte che contesti la certezza della data l’onere di provare – pur senza necessità di querela di falso – che la redazione del contenuto della scrittura è avvenuta in un momento diverso’. (Cass. 06/07/2020, n. 13920; Cass. 05/10/2017, n. 23281; Cass. 02/03/2017, n. 5346; Cass. 28/05/2012, n. 8438).
2.1. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha fatto malgoverno dei superiori principi allorquando ha sostenuto, con riferimento alla d ichiarazione con timbro postale apposto in calce dall’ufficio postale , che l’efficacia probatoria, in ordine alla data di formazione del documento, sarebbe preclusa dalla violazione di una serie di requisiti formali che caratterizzerebbero la procedura di cui all’art. 8 del d.Lgs 261/1999.
Il secondo motivo è fondato.
3.1. Va premesso che, in tema di accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e
servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad
imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in RAGIONE_SOCIALE, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia
potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, 37985; Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995
3.2. Di poi, non vi è dubbio sulla possibilità del contribuente, attinto da un atto impositivo fondato sulla propria capacità di spesa ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5 d.P.R. n. 600 del 1973, di offrire la prova contraria con ogni mezzo idoneo. Questa Corte ha infatti chiarito che in tema di accertamento sintetico la prova contraria a carico del contribuente, avente ad oggetto la provenienza non reddituale dell’elemento accertato dal fisco come sintomatico di una maggiore capacità contributiva, non è normativamente tipizzata e dunque può essere data con qualsiasi mezzo (Cass., 13/02/2019, n. 4212; cfr. anche 22/03/2017, n. 7258).
3.3. A tal fine la prova contraria può essere costituita anche dalla allegazione di una controdichiarazione di un negozio simulatorio in quanto, con principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che il contribuente può dare, nel sintetico, la prova contraria anche dimostrando che l’acquisto era assolutamente o relativamente (circa il corrispettivo) simulato, ovvero che i beni o gli importi contestati quali indici di capacità
contributiva non siano effettivamente entrati nella sua disponibilità, in quanto derivanti da un atto simulato, che non ne implica la corrispondente e reale disponibilità economica (Cass. 17/03/2006, n. 5991; Cass. 10/10/2014, n. 21442; Cass. 11/11/2020, n. 25414; Cass. 14/12/2021, n. 39831).
3.4. Nella fattispecie in esame la C.t.r. ha fatto malgoverno dei principi giurisprudenziali in materia, allorquando ha ritenuto che si profilassero irrilevanti le allegazioni relative ad un eventuale accordo simulatorio, per cui le parti simulavano una compravendita, ma dissimulavano una donazione. Al giudice del merito va quindi rimesso l’accertamento in fatto, alla stregua anche dei principi esposti nella trattazione del primo motivo, in ordine alla prova dell’esistenza, della data e del contenuto dell’accordo simulatorio controverso.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata va impugnata con rinvio del giudizio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2024.