Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2893 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 2893  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
Avv. Acc. IRPEF 2006/07/08
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28248/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro  tempore , con  sede  in  INDIRIZZO,  INDIRIZZO rappresentata  e  difesa  dall’RAGIONE_SOCIALE,  con domicilio legale in Roma,  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: EMAIL
–
contro
ricorrente
–
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. VENETO n. 875/01/2015, depositata in data 19 maggio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La  contribuente  riceveva  notifica  dall’RAGIONE_SOCIALE  provinciale  di  Treviso -degli  avvisi  di  accertamento  n.
CODICE_FISCALE, n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO, relativi ad IRPEF ed altro per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008; la rettifica, operata con il metodo sintetico (art. 38, comma quarto ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), constatava il possesso di beni indice di capacità contributiva quali la disponibilità, al 50%, di una casa uso abitazione (in comproprietà con il coniuge) nonché le dis ponibilità finanziarie per le relative rate di mutuo. Per l’effetto, l’Ufficio rideterminava il reddito della contribuente per l’anno d’imposta 2006 nella misura pari ad € 43.400,00, per l’anno d’imposta 2007 in € 47.370,00, per l’anno d’imposta 2008 in € 48.662,00 a fronte di una mancata dichiarazione dei redditi perché si dichiarava casalinga.
 Avverso  gli  avvisi  di  accertamento,  la  contribuente  proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Treviso e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Treviso, con sentenza n. 167/05/2013, accoglieva il ricorso dichiarando illegittimi gli atti impositivi.
 Contro  la  sentenza  proponeva  appello  l’ufficio  dinanzi  la  C.t.r. del Veneto e resisteva la contribuente con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 875/01/2015, depositata in data 19 maggio  2015,  rigettava il  gravame  confermando  la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Veneto, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 novembre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione  dell’articolo  38,  d.P.R.  n.  600  del  1973  e  del  D.M. 19.11.1992  (articolo  360,  primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.)»
l’RAGIONE_SOCIALE lamenta  l’ error  in  iudicando nella  parte  in  cui,  nella sentenza  impugnata,  la  C.t.r.  ha  ritenuto  di  poter  disapplicare  i parametri del c.d. redditometro di cui al D.M. 19.11.1992.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, d.P.R. n. 600 del 1973 e del D.M. 19.11.1992 e dell’art. 2697 cod. civ. (articolo 360, primo comma, n.  3,  cod.  proc.  civ.)»  l’RAGIONE_SOCIALE lamenta l’ error  in  iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che la contribuente  avesse  dimostrato  come  il  concorso  economico  dei propri  familiari  giustificasse  la  capacità  di  spesa  sinteticamente accertata.
2. Il primo motivo è fondato.
La sentenza impugnata è manifestatamente viziata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 del d.P.R. 600/73 e del D.M. 19/11/1992 nella parte in cui la CTR ha disapplicato i parametri del cosiddetto redditometro di cui al citato decreto ministeriale; tali provvedimenti, che stabiliscono i parametri del redditometro, integrano direttamente la RAGIONE_SOCIALE previsione del citato art. 38 e, pertanto, costituiscono a tutti gli effetti norme giuridiche che il giudice è tenuto ad applicare e non può disapplicare sic et simpliciter. Il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tale elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, potendo solo valutare la prova che contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalle norme medesime (Cass. 19/12/2011, n. 27545).
3. Il secondo motivo anche è fondato.
3.1.  Va  premesso  che  in  tema  di  accertamento  in  rettifica  RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione
effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante
orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in RAGIONE_SOCIALE, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente
richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, 37985Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).
3.1 Nella fattispecie in esame,  i redditi ripresi a tassazione dall’Ufficio e sui quali verte l’impugnativa si fondano sulla disponibilità al 50% della casa di abitazione in Castello di Godego, di mq  complessivi 200, posseduta assieme al coniuge della contribuente, sulla considerazione del mutuo sulla stessa gravante con  rata  annuale  di  circa € 18.000.  Orbene,  i  giudici  di  seconde cure hanno considerato la numerosa documentazione fornita dalla
contribuente che ha dato conto del contributo familiare del marito e del suocero alle spese di mantenimento dell’abitazione principale che si ripete è l’unico bene indice al quale gli accertamenti impugnati fanno riferimento. In particolare, per l’anno 2006, il reddito del marito NOME COGNOME è pari ad € 25.472,24 e quello del suocero NOME COGNOME è pari ad € 4.013,88, per l’anno 2007, il reddito del marito è pari ad € 25.430,52 e quello del suocero NOME pari ad € 5.412,08, per l’anno 2008, il reddito del marito è pari ad € 26.502,54 e quello del suocero è pari ad € 5.496,14. Senonch é, tale prova, in considerazione dei superiori principi illustrati, non è sufficiente a dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere›› e ciò non è avvenuto. In definitiva, la contribuente non ha fornito prove rigorose ed univoche non avendo neppure dimostrato l’utilizzo di tali redditi.
3.2. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui in caso di accertamento del reddito attribuibile al contribuente con metodo sintetico (c.d. redditometro), le rate di ammortamento del mutuo (ed i canoni di locazione) RAGIONE_SOCIALE residenze principali e secondarie, ove sia applicabile “ratione temporis” il D.M. 10 settembre 1992, devono essere prima addizionate all’importo indicato nella allegata tabella relativo a tali residenze e, ottenuta tale somma, moltiplicate per il coefficiente riportato nella medesima tabella, ridotto di una unità; ciò in quanto tale meccanismo – a differenza del nuovo redditometro di cui ai D.M. 24 dicembre 2012 e 16 settembre 2015, fondati viceversa sulla spesa sostenuta dal contribuente per l’acquisizione dei beni e servizi e per il relativo mantenimento – considerava la disponibilità di beni e
servizi indicativa di capacità contributiva, la quale era valutata, con uno strumento statistico-matematico, correlando a ciascun bene e servizio un importo e un coefficiente (cfr. per tutte: Cass. 29/06/2022, n. 28040; Cass. 25/01/2021, n. 1454).
4.  In  conclusione,  il  ricorso  va  accolto,  la  sentenza  impugnata  va cassata ed il  giudizio  va  rinviato  innanzi  alla  Corte  di  Giustizia  di secondo  grado  del  Veneto,  affinché,  in  diversa  composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio va innanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado del Veneto,  affinché,  in  diversa  composizione,  proceda  a  nuovo  e motivato esame nonché provveda alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023