Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 985/2017 R.G. proposto da :
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE) a dal Prof. Avv. NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana, sezione staccata di Livorno, n. 952/2016, depositata il 24/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La sentenza impugnata della CTR della Toscana, sez. stacc. di Livorno, n. 952/2016, resa in sede di rinvio, ha così deciso
«Accoglie l’appello dell’Ufficio . Condanna il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese » ma, come emerge chiaramente dalla motivazione, ha rigettato l’originario appello del contribuente.
NOME COGNOME impugnò l’avviso d’accertamento sintetico , con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ricostruito il reddito imponibile del contribuente, per l’anno d’imposta 200 6, quantificandolo nella somma di euro 136.007,00, con conseguente imposizione ai fini Irpef e relative addizionali, oltre interessi e sanzioni. La CTP di Livorno respinse il ricorso del COGNOME mentre la CTR della Toscana accolse integralmente il suo appello. Con l’ordinanza n. 855 1 del 2015 questa Corte accolse il ricorso per cassazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE. Riassunto il giudizio, il giudice del rinvio ha rigettato il ricorso del contribuente.
2.1 Per l’anno d’imposta 2006 il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L’ufficio accertò un reddito a fini IRPEF e addizionali di euro 136.007,00, dopo che da un questionario compilato dal ricorrente era emerso che in quell’anno egli aveva pagato canoni di locazione per euro 18.000,00 e si era avvalso di due collaboratori domestici a tempo pieno. Il contribuente si era difeso deducendo che tutte le spese erano sostenute dalla coniuge, NOME COGNOME, residente nel Principato di Monaco.
2.2 Riformando la decisione di primo grado, il giudice di appello aveva valorizzato le difese del COGNOME, in ordine alla provenienza RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie al suo mantenimento, scaturenti dai cospicui redditi appartenenti alla moglie in ragione dell’attività imprenditoriale svolta nel Principato di Monaco. Per il giudice di appello, l’assenza di convivenza dipendeva non dalla separazione dei coniugi ma dall’impossibilità del contribuente di allontanarsi dall’Italia per problemi legali e successivamente per il rifiuto del Principato di Monaco di riconoscergli la residenza. L’assenza di convivenza non può impedire di ritenere che la moglie benestante
potesse aiutare il marito: ‘la circostanza poi che non risulti che le somme prelevate dai conti della moglie siano state consegnate al marito non è rilevante poiché tenuto conto che il COGNOME non poteva aprire alcun conto bancario in Italia che sarebbe stato aggredito dai creditori, è ragionevole ritenere che la moglie abbia consegnato le somme nelle occasioni in cui veniva a Livorno a trovare il marito’ .
2.3 Questa Corte accolse il ricorso con cui l’RAGIONE_SOCIALE lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.p.r. n. 600 del 1973, ritenendo che la sentenza si fosse limitata a fare leva sulle disponibilità della coniuge di COGNOME, in spregio dello schema normativo che avrebbe dovuto applicarsi.
2.4 Con la sentenza di rinvio impugnata il giudice ha evidenziato che non può condividersi che la prova contraria potesse essere fornita solo con l’elenco dei prelevamenti per conta nti trasferiti periodicamente, non essendo ipotizzabile il rilascio di ricevute fra coniugi. Accertata la capacità contributiva, il contribuente deve offrire la prova della provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme di denaro necessarie per mantenere il possesso dei beni. Sarebbe spettata al contribuente la prova che i redditi fossero frutto della propria attività e giustificassero il possesso dei beni.
Avverso la sentenza del giudice del rinvio, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso e ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica .
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con conclusioni scritte 4 luglio 2023, ha chiesto di rigettare il ricorso, ritenendo il primo motivo infondato e il secondo inammissibile.
Con ordinanza interlocutoria 22 settembre 2023 il processo è stato sospeso sino al 10 ottobre 2023, dopo che il ricorrente con
istanza 26 luglio 2023 aveva chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022. Non ha fatto seguito il deposito presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c.
Con note di deposito 7 luglio 2023 e 30 ottobre 2025 parte ricorrente ha depositato una sentenza penale di primo grado di assoluzione e la sentenza penale di secondo grado, che ha confermato la precedente decisione. Ha altresì depositato, dieci giorni prima dell’adunanza , in data 10 novembre 2023, memoria illustrativa ex art. 380bis. 1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che, con la memoria illustrativa, la difesa del contribuente ha chiesto che sia valutato l’accertamento con efficacia di giudicato in un collegato procedimento penale o, nel caso non si ritenga estensibile il giudicato, di tener conto della sentenza penale ‘alla stregua di prova, assumendola a elemento probatorio valutabile secondo i canoni generali del libero convincimento’.
La questione dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario è all’esame RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Trib., ord. 4 marzo 2025 n. 5714/2025) e la normativa di cui all’art. 21 bis comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, è stata oggetto di eccezione di illegittimità costituzionale, per la quale pende il relativo procedimento.
Dunque, se il giudicato avesse ad oggetto gli stessi fatti per cui è processo, il giudizio andrebbe sospeso.
Tuttavia, la sentenza di primo grado di assoluzione del Tribunale di Livorno 19/09/2018 n. 1431 e la s entenza della Corte d’Appello di Firenze 19/10/2021 n. 4187, irrevocabile il 4/3/2022, di conferma
della decisione di primo grado, non assumono rilevanza nel presente giudizio tributario come giudicato esterno penale. Le due sentenze attengono al reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 di omessa dichiarazione contestato per gli anni d’imposta dal 2006 al 2012 a NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, e a NOME COGNOME, quale amministratore di fatto della società. Nel processo penale non era stata raggiunta la prova (nella motivazione della Corte d’appello si fa riferimento a una prova contraddittoria e come tale non rispondente al canone dell”oltre ogni ragionevole dubbio’) dell’esterovestizione della società ai sensi dell’art. 73 t.u.i.r. e della circostanza che COGNOME potesse considerarsi un amministratore di fatto. Nel presente giudizio i fatti materiali oggetto di valutazione sono sostanzialmente diversi, riguardando la posizione personale del contribuente e non l’imposta evasa da parte della società della moglie e il ruolo di amministratore di fatto del COGNOME. Esclusa l’efficacia di giudicato, le sentenze penali non sono neanche valorizzabili, come chiede in via subordinata la difesa della ricorrente nella memoria illustrativa, ‘come elemento probatorio ‘ . 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c. con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. perché, invece che fare corretto riferimento al principio contenuto nell’ordinanza di rimessione , la sentenza si è limitata a un’affermazione apodittica su come de bba essere assolto l’onere della prova. La motivazione è omessa e comunque gravemente contraddittoria perché risponde in modo apparente all’obbligo di motivazione il giudice che neghi apoditticamente che vi sia stata la prova di un fatto o affermi il contrario, omettendo riferimenti sia ai mezzi di prova che hanno avuto a oggetto la circostanza sia al risultato.
Il motivo non è fondato.
3.1 Per le Sezioni Unite della Corte la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’ anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., nn. 8053 e 8054 del 2014). Le Sezioni Unite hanno chiarito che la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 16159/2018 p. 7.2., che menziona Cass., Sez. U., 22232/2016).
3.2 La sentenza di rinvio è estremamente sintetica e poco chiara ma consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. La precedente sentenza d’ appello cassata era stata incentrata sulla composizione del nucleo familiare nonostante la mancanza di convivenza fra i coniugi. Il giudice non aveva ritenuto rilevante la mancata prova documentale che somme di denaro
fossero state trasferite dalla moglie al marito in contanti, per l’asserita circostanza che eventuali conti correnti del contribuente avrebbero potuto essere aggrediti dai creditori. Secondo il giudice di appello, era ragionevole ritenere che la moglie avesse consegnato il denaro utilizzato dal marito nelle occasioni in cui ella si recava dal Principato di Monaco a Livorno per incontrarlo. A seguito della cassazione della predetta sentenza, dato che il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto che il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova contraria prevista dall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice di rinvio ha ritenuto che la prova contraria non avrebbe potuto essere data solo con l’elencazione dei prelevamenti bancari periodicamente eseguiti dalla moglie del contribuente sui propri conti correnti. Mancando la prova dei trasferimenti di denaro, il contribuente non aveva offerto la prova di disponibilità idonee a giustificare il proprio tenore di vita. La motivazione del giudice del rinvio, dunque, è idonea a palesare l’iter logico e giuridico a base della decisione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 384 c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Il giudice di rinvio, con una motivazione apparente e tautologica, non si sofferma sulla riconducibilità RAGIONE_SOCIALE somme nella disponibilità di COGNOME a fonti di reddito non tassabili, con radicale elusione del contenuto della pronuncia di legittimità.
Nemmeno il secondo motivo può essere accolto.
5.1 La sentenza cassata della CTR della Toscana, sez. staccata di Livorno, n. 38/10/13, aveva ritenuto che la moglie del contribuente risiedesse nel Principato di Monaco e che la nozione di nucleo familiare dovesse interpretarsi in modo estensivo, non essendo necessaria la convivenza. Secondo il giudice di appello, la cui pronuncia era stata oggetto di cassazione sul punto, era ragionevole che la moglie aiutasse economicamente il ricorrente
anche in assenza di convivenza. Non era rilevante la mancata documentazione della consegna del denaro poiché il contribuente non poteva aprire conti bancari in Italia per il rischio che venissero aggrediti dai creditori ed era verosimile che la moglie consegnasse il denaro in contanti nelle occasioni in cui si recava in Italia per incontrare il coniuge.
5.2 Con l’ordinanza n. 8551 del 2015 questa Corte ha stabilito che:
-a fronte dell’accertamento sintetico calibrato su fattori indice ‘resta a carico del contribuente, posto nella piena condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei precisi fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19 aprile 2013, n. 9539)’;
-la prova contraria a norma dell’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis applicabile, consiste: ‘ … nella dimostrazione dell’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (da ultimo, Cass. 7 marzo 2014, n. 5365) e, per altro verso, che questi ultimi si attaglino ai fattoriindice, anche in base a circostanze sintomatiche (Cass. 18 aprile 2014, n. 8995)’;
-‘ale ricognizione manca del tutto nella sentenza impugnata, che si limita a far leva sulle disponibilità della coniuge di COGNOME, in dispregio dello schema normativo applicabile. Giova altresì sottolineare che, diversamente da come prospettato in controricorso, il ricorso non è affatto calibrato sulla nozione nucleo familiare, che, anzi, postula per sviluppare la censura realmente proposta’ .
5.3 Secondo una giurisprudenza ampiamente consolidata (Cass., Sez. U., 17332/2021, Cass. 29879/2023 e Cass 3726/2025), il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione. La denuncia del mancato rispetto da parte del giudice di rinvio del decisum della sentenza di
cassazione concreta denuncia di error in procedendo ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver operato il giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la sua interpretazione deve essere assimilata, per l’intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche (Cass. n. 6461/2005 e Cass. n. 6344/2019). Il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto e non può nemmeno prendere in considerazione l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla pronuncia rescindente (Cass. 26545/2024).
5.4 Nel caso di specie, il compito del giudice del rinvio era valutare se il contribuente avesse fornito la prova liberatoria, tenendo conto che le argomentazioni del giudice di appello non erano state ritenute pertinenti per assolvere l’onere della prova. Nel rigettare il ricorso avverso l’avviso di accertamento, sul presupposto che non vi fosse prova né che COGNOME avesse usufruito RAGIONE_SOCIALE disponibilità economiche della coniuge non convivente né che COGNOME disponesse di altre risorse economiche non reddituali, il giudice del rinvio è rimasto nei limiti del mandato ricevuto.
6. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente sostiene di aver provato documentalmente la disponibilità d’importanti risorse perché nell’anno oggetto di accertamento la moglie, legale rappresentante di una società con sede nel Principato di Monaco, aveva prelevato somme in contanti ‘ben superiori ai redditi accertati’ e tali disponibilità erano esenti da
tassazione perché riferibili a soggetto fiscalmente residente in un paese che non prevede obblighi dichiarativi.
Il terzo motivo di ricorso non è ammissibile.
7.1 Il sistema del c.d. redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge di ritenere conseguente al fatto certo della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di quei beni (Cass. 4838/2024, Cass. 16904/2023, Cass. 1980/2020 e Cass. 37985/2022).
7.2 Pur lamentando un vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il ricorrente si duole del fatto che il giudice avrebbe dovuto ritenere provata la disponibilità d’ingenti somme in capo al nucleo familiare e quindi passate nella disponibilità anche del ricorrente, ripetendo lo schema motivazionale della sentenza di secondo grado, già oggetto di cassazione.
Il difensore si sofferma sulle ‘circostanze di fatto’ elencate a pag. 14 e 15 del ricorso con le lett. da a) a f) ‘non contestate’ o ‘documentalmente provate’. Nella sentenza di appello cassata, invero, il giudice aveva ritenuto che la mancata documentazione dei trasferimenti non fosse rilevante perché era ragionevole ritenere che la moglie avesse consegnato il denaro brevi manu al marito nelle occasioni in cui gli faceva visita in Italia. Dalla sentenza risultava anche che l’attività imprenditoriale della moglie fosse svolta nel Principato di Monaco. Nel giudizio di rinvio non è
stato posto in discussione che il contribuente potesse fornire la prova contraria. La prova contraria, tuttavia, non avrebbe potuto risolversi nello stesso ragionamento probabilistico del giudice di appello. Il collegamento tra le risorse economiche della moglie e la disponibilità di spesa del contribuente non avrebbe potuto giustificarsi nei temini indicati nella sentenza annullata.
I motivi del ricorso devono essere rigettati.
Non si provvede alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese perché l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l egge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 20/11/2025.
la Presidente NOME COGNOME