Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30611 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30611 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
Oggetto: Irpef 2011 – Accertamento sintetico -Prova contraria -Pronuncia ex art. 380bis c.p.c. Istanza di decisione proveniente dall’AdE – Definizione del giudizio in conformità alla proposta -Conseguenze – Condanna ex art. 96, co. 4, c.p.c. -Ammissibilità -Fondamento -Autonomia soggettiva della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8485/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato indirizzo Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, n. 3393/05/2023, depositata in data 27 novembre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE emetteva l’avviso di accertamento
sintetico n. NUMERO_DOCUMENTO con cui recuperava ad imposizione, ai fini Irpef, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, un maggior reddito di NOME COGNOME (euro 201.894,00) per l’anno di imposta 2011 (a fronte di un reddito dichiarato pari ad euro 0,00), all’esito di una verifica dell’Ufficio da cui erano emersi l’esborso di spese per euro 26.504,00 e la realizzazione di un investimento in strumenti finanziari per l’importo di euro 180.000,00.
Il ricorso presentato dalla contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, in ragione dell’omessa valutazione -da parte dell’Ufficio degli elementi forniti dalla contribuente, la quale, in particolare, aveva rappresentato e documentato di aver acquisito la disponibilità, negli anni antecedenti al periodo d’imposta 2011, della somma di euro 190.000,00, quale ricavo della cessione, in data 6 dicembre 2008, della licenza di pesca del marito, nonché dell’ulteriore somma di euro 120.000,00, quale prezzo della vendita di un bene immobile risalente al 27 luglio 2005.
2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (di seguito, CGT-2) della Puglia, lamentando l’omessa pronuncia su tutte le eccezioni sollevate dall’Ufficio, il vizio della sentenza della CTP in quanto priva di una puntuale esplicitazione del ragionamento logico-giuridico a base della decisione, nonché l’insufficiente motivazione in ordine alle prove asseritamente offerte dalla contribuente per giustificare la disponibilità del danaro speso. La CGT-2 rigettava il gravame, rilevando che la contribuente aveva fornito documentazione idonea a comprovare la provenienza della contestata disponibilità finanziaria dai disinvestimenti effettuati negli anni precedenti al periodo d’imposta oggetto di causa, i cui proventi erano stati peraltro impiegati in rapporti tracciabili accesi presso RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la decisione della CGT-2 ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
La contribuente ha resistito con controricorso.
È stata, poi, depositata una proposta di definizione accelerata del giudizio.
La ricorrente ha formulato istanza di decisione.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 24/10/2025.
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione si deduce la «violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, con riferimento ai commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 in combinato disposto con l’articolo 2697 del codice civile, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile» per avere la CGT-2 ritenuto che la contribuente, attraverso la documentazione prodotta, avesse fornito sufficiente prova dell’esistenza di disponibilità derivanti da redditi esenti e/o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
La ricorrente, in particolare, assume che i proventi della cessione della licenza di pesca del marito della contribuente non erano redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte -come quelli oggetto della prova contraria posta a carico della contribuente dall’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 -, sicché gli stessi non potevano essere considerati ai fini probatori, né erano mai stati dichiarati al fisco.
La CGT-2, inoltre, avrebbe valutato erroneamente la durata del possesso RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie derivanti dalla cessione dell’immobile effettuata nel 2005 per l’importo di euro 120.000,00, essendo del tutto inverosimile che la contribuente potesse aver mantenuto la disponibilità di tale somma fino al 2011, sebbene la
stessa fosse titolare della sola pensione di reversibilità di euro 6.385,00 lordi, nonché convivente dal 2007 al 2013 con il figlio privo di redditi.
La proposta di definizione agevolata ha il seguente contenuto:
In tema di ‘redditometro’ va innanzitutto ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui tale disciplina introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. n. 1980/2020, Cass. n. 10266/2019, Cass. n. 5544/2019, Cass. n. 8933/2018, Cass. n. 8539/2017, Cass. n. 17487/2016, Cass. n. 930/2016 e Cass. n. 21335/2015). Rimane al contribuente l’onere di provare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.
Sempre con orientamento ormai consolidato, questa Corte ha chiarito, altresì, che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente «sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere»; è la norma stessa
infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. n. 37985/2022, Cass. n. 19082/2022, Cass. n. 12600/2022, Cass. n. 12889/2018, Cass. n. 12207/2017, Cass. n. 1332/2016 e Cass. n. 8995/2014).
Alla stregua dei summenzionati principi, non può certamente ritenersi errata la decisione qui impugnata, posto che il Collegio di appello, dopo aver esaminato l’oggetto della domanda e lo svolgimento del processo, ha dettagliatamente e singolarmente esaminato i documenti comprovanti la capacità reddituale della odierna controricorrente (pensione di reversibilità, vendita di immobile, vendita della licenza di pesca da parte del marito con produzione dei titoli dati in pagamento dall’acquirente, correlato reinvestimento dell’introito), osservando altresì come non sia in contestazione il reddito prodotto dal coniuge defunto, intestatario della licenza, quanto invece la capacità finanziaria della
contribuente in relazione all’accertamento sintetico di cui all’impugnato avviso.
In realtà, la censura esposta appare, più che altro, preordinata ad un nuovo esame del merito – escluso in sede di legittimità (tra le altre, Cass. n. 34837/2023) – palesandosi finalizzata ad un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla CGT di II grado.
Deve pertanto rilevarsi la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione.
Il collegio condivide tali argomentazioni.
Può, inoltre, aggiungersi quanto segue.
4.1 L’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (nella formulazione ratione temporis vigente) prevede che la presunzione di maggior reddito di cui alla determinazione sintetica operata dall’Ufficio può essere superata dal contribuente dimostrando che il finanziamento RAGIONE_SOCIALE spese è avvenuto, tra l’altro, « con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ».
Questa Corte ha statuito, in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, che, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38 cit. non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Cass. 26/11/2014, n. 25104). Non è sufficiente, pertanto, la dimostrazione dell’esistenza di redditi in ipotesi derivanti dallo smobilizzo di investimenti, ma occorre anche un’indagine al fine di verificare se, sulla base degli elementi sintomatici in atti, i redditi oggetto del
disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento del tenore di vita (in tal senso, Cass. 29/03/2017, n. 8043).
Inoltre, la prova contraria a carico del contribuente può essere costituita anche dalla documentazione bancaria che, in quanto estratto di scrittura contabile, fornisce indicazioni sull’entità dei redditi, sulle date dei movimenti e sull’eventuale addebito di assegni, e rientra, pertanto, nell’ambito della «documentazione idonea» la cui esibizione è in grado di superare la presunzione di maggior reddito (Cass. 16/05/2018, n. 12026).
4.2 La sentenza impugnata non si è discostata dai predetti principi, avendo i giudici di appello ritenuto che la documentazione contabile rilasciata da RAGIONE_SOCIALE fosse idonea a giustificare la capacità contributiva della controricorrente in merito al duplice profilo della entità e della durata del possesso di ulteriori redditi, potendo ricavarsi da detta documentazione il reinvestimento RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie – pervenute alla contribuente a seguito della cessione della licenza di pesca del marito per euro 190.000,00 e di una vendita immobiliare per euro 120.000,00 nell’acquisto di buoni postali fruttiferi, di una polizza di assicurazione sulla vita, nonché di altri titoli, con movimentazioni sviluppatesi nel lasso temporale dal 2006 al 2011, ossia fino al periodo d’imposta (2011) oggetto dell’accertamento compiuto dall’Ufficio. Le maggiori spese contestate con l’avviso di accertamento sintetico, quindi, sono il frutto del reinvestimento RAGIONE_SOCIALE predette disponibilità finanziarie, aventi un importo complessivamente pari ad euro 310.000,00, tale da giustificare le somme contestate dall’Ufficio quale maggiore reddito.
4.3 Peraltro, nella parte del motivo in cui la ricorrente lamenta l’erronea valutazione della durata del possesso RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie, si sollecita un giudizio meramente fattuale presupponente una rivisitazione, insindacabile in sede di legittimità,
della valutazione istruttoria già congruamente e dettagliatamente operata dal giudice del merito in ordine alle risultanze di causa ( ex multis : Cass. 23/04/2024, n. 10927; Cass. 22/11/2023, n. 32505).
4.4 Non coglie nel segno, infine, il profilo di doglianza inerente all’asserita violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., che si configura unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, come nel caso di specie, il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata non avesse assolto tale onere (Cass. 21/03/2022, n. 9055).
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del difensore antistatario.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 -bis , terzo comma, c.p.c. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 cit., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass., Sez. U., n. 28540/2023). In particolare, non osta alla condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c. la natura di amministrazione pubblica dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, giacché la Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende è un ente di diritto pubblico dotato di autonoma e distinta soggettività
giuridica (così Cass. 31/05/2024, n. 15354, in relazione ad un’istanza di decisione presentata dal Ministero della giustizia).
Pertanto, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE va condannata, nei confronti della controricorrente, al pagamento della somma di euro 3.000,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, somme determinate tenendo conto del valore della controversia e dell’intero comportamento processuale, in considerazione della disciplina normativa e RAGIONE_SOCIALE decisioni di questa Corte.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge, con attribuzione in favore dell’AVV_NOTAIO dichiaratosi anticipatario.
Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., e dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME