Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9014 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
Avv. Acc. IRPEF 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23126/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE,
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2079/06/2017, depositata in data 11 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. In data 12 settembre 2013 il sig. NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2008. L’RAGIONE_SOCIALE –
direzione RAGIONE_SOCIALE I -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex artt. 38, quarto comma e ss., e 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a €27.637,00 e accertando un maggior reddito di €85.553,00 per l’anno d’imposta 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente, movimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti).
Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 1427/08/2016, rigettava il ricorso del contribuente, compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 2079/06/2017, depositata in data 11 aprile 2017, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 07 marzo 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2729, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha affermato l’inutilizzabilità
della dichiarazione della madre del ricorrente circa il pagamento al figlio di €30.000,00 in contanti a titolo di liberalità per compensare quanto in più la sorella RAGIONE_SOCIALE stesso aveva percepito dal padre quando ancora era in vita, non riconoscendo, dunque, il carattere di presunzioni gravi, precise e concordanti alle suddette dichiarazioni per via dell’esistenza di un divieto di prova testimoniale nel processo tributario.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame/insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di valutare la prova, contenuta in scrittura privata prodotta in giudizio, della dichiarazione della madre del ricorrente circa il pagamento al figlio di € 30.000,00 in contanti a titolo di liberalità per compensare quanto in più la sorella RAGIONE_SOCIALE stesso aveva percepito dal padre quando ancora era in vita, prova giustificativa del maggior reddito accertato sinteticamente.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile oltre che infondato.
Con esso il contribuente si duole dell’operato della C.t.r. laddove ha negato il carattere di presunzione grave, precisa e concordante alla dichiarazione resa dalla madre del contribuente e volta ad attestare il pagamento al figlio di € 30.000,00, in contanti, a titolo di liberalità.
La censura è inammissibile poiché riveste natura meritale, profilandosi evidentemente preordinata ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r., secondo cui «In particolare, la parte assume di avere ricevuto nell’anno 2008 € 30.000 in contanti dalla madre a titolo di perequazione rispetto alle
consistenze riconosciute alla sorella per effetto della devoluzione di beni, di distinto valore, già nel patrimonio del padre deceduto. In questo contesto, l’affermazione della parte appellante circa la provenienza della somma di € 30.000 appare altresì difficilmente credibile se rapportata al riscontro di carattere oggettivo, in virtù del quale per importi di gran lunga inferiori risultano nella documentazione presa in esame movimentazioni finanziarie a mezzo assegni tra le medesime parti (COGNOME NOME e sua madre)».
In altri termini, viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversia e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal RAGIONE_SOCIALE la cui decisione dà contezza di come il contribuente non abbia fornito prova oggettiva della provenienza della somma di €30.000,00, limitandosi a mere asserzioni e mancando, nella specie, una giustificazione RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie, giustificazione inequivoca e tale da smentire l’argomentazione presuntiva dell’ufficio.
2.1. La C.t.r., invero, nel rigettare il gravame del contribuente, non ha fondato la decisione sul divieto di prova testimoniale ex se , dando atto, invero, RAGIONE_SOCIALE ragioni di merito alla luce RAGIONE_SOCIALE quali ha ritenuto incongrua la dichiarazione stessa (incompatibile con i ricorrenti assegni tra il contribuente e la madre); sotto tale aspetto il motivo, oltre che inammissibile, si profila anche infondato.
Il secondo motivo di ricorso, con cui il contribuente si duole della mancata valutazione, da parte della C.t.r., della scrittura privata contenente la dichiarazione di liberalità materna (sig.ra NOME COGNOME), è inammissibile.
Rileva l’applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l’ipotesi di cd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del
contribuente, sulla base RAGIONE_SOCIALE medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ.
Tale nuova norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che l’atto di appello è stato depositato in data 6 luglio 2016 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese processuali che si liquidano in € 5.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così decisa in RAGIONE_SOCIALE il 7 marzo 2024.
La Presidente NOME COGNOME