Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21910 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21910 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
Oggetto:
operazioni
intracomunitarie
–
prova
trasferimento
altro
SM
–
accertamento in fatto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. 32059/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO presso il quale ultimo difensore elegge domicilio in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell ‘Emilia -Romagna n. 609/07/19 depositata in data 21/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 24/04/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento notificatole con riguardo al periodo d’imposta 2009;
la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Ufficio;
con la sentenza qui gravata la CTR ha accolto l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE Finanziaria;
ricorre la contribuente con atto affidato a un solo motivo; resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
Considerato che:
-l’unico motivo di ricorso proposto si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c. 1 lett. A) del d.L. n. 331 del 1993 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. e della nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR mancato di tenere conto di una serie di elementi di fatto dedotti dal contribuente;
il motivo inoltre contiene anche una ulteriore censura formulata quale omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo al medesimo mancato esame di quanto sopra indicato;
il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni;
invero, lo stesso ripropone a questa Corte di operare una nuova valutazione del merito della controversia, sottoponendo questioni riguardanti l’emissione RAGIONE_SOCIALE fatture, la loro inserzione negli elenchi riepilogativi RAGIONE_SOCIALE cessioni intracomunitarie e nei modelli INTRASTAT e altri profili connessi come la valutazione del contenuto dei CMR, la loro sottoscrizione e il loro contenuto;
parte ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito (Cass.04/07/2017, n. 8758);
-il motivo, infatti, per come formulato richiede non l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass.18/05/2022, n. 17744; Cass.05/02 2019, n. 3340; Cass. 14 /01/ 2019, n. 640; Cass.13/10/2017, n. 24155; Cass.04/04/2013, n. 8315);
e il giudice del merito, sul punto, ha operato una articolata e chiara valutazione del fatto (come era suo dovere) all’esito della quale ha ritenuto, tra l’altro, che ‘ le modalità di pagamento indicato dal contribuente in contanti non consente di risalire al destinatario e di identificarlo quale operatore intracomunitario. Né il contribuente riuscito a dimostrare in altro modo l’effettività dell’esportazione in altro RAGIONE_SOCIALE membro. Non sono neanche stati prodotti contratti con gli acquirenti e nemmeno un previo scambio di fax o di e-mail volto a provare i termini e le condizioni del vincolo contrattuale. I modelli CMR prodotti dalla parte appellata nella fase del contraddittorio per l’adesione (PV 4.10.2013) risultano differenti da quelli reperiti dai funzionari della dogana nel corso RAGIONE_SOCIALE operazioni di verifica, risultati privi RAGIONE_SOCIALE annotazioni di cui ai punti 16 e 23 che vanno apposte al momento della presa in carico della merce da parte del vettore, per cui si può dedurre che siano stati compilati solo successivamente ‘; tale valutazione resta inattaccabile in questa sede di Legittimità;
pertanto, il ricorso va rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.