Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13427 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
Oggetto:
indagini prova
finanziarie analitica
–
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 1344/2023 proposto da:
NOME VITIELLO elettivamente domiciliato ai fini del presente ricorso in Latina (LT) al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 2508/18/22 depositata in data 31/05/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 23/04/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per la ripresa a tassazione IVA e Irpef anno 2007;
la CTP di Latina rigettava il ricorso;
appellava il contribuente;
la CTR del Lazio confermava la sentenza appellata;
ricorreva a questa Corte COGNOME e con ordinanza n. 32533/2019 (dep. il 12/12/2019) la Corte di Cassazione VI sez. civ. accoglieva il primo e secondo motivo di ricorso, dichiarando il terzo inammissibile;
-riassunto il giudizio, il giudice del rinvio rigettava l’appello del contribuente;
ricorre a questa Corte NOME COGNOME con atto affidato a due motivi di ricorso e illustrato da memoria; l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
Considerato che:
il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. con riferimento all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 e all’art. 112 c.p.c. per avere l’impugnata sentenza, pur prendendo atto nella motivazione (a pag.3) dell’accoglimento nella sentenza n. 32533/19 della Suprema Corte del primo motivo di ricorso con il quale si denunciava l’inapplicabilità al processo tributario della sanzione del raddoppio del contributo unificato, di fatto nulla disposto sul punto, limitandosi a respingere l’appello del contribuente, mentre avrebbe dovuto disporre la revoca della condanna;
il motivo è infondato per difetto di interesse;
la CGT, come evidenziato nel dispositivo, in conseguenza del rigetto del ricorso non ha condannando la parte al versamento del doppio del valore del contributo unificato, liquidando solo le spese di giudizio;
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. con riferimento all’art. 116 c.p.c. e all’art. 7, comma 1, D. Lgs. 546 del 1992; deduce parte ricorrente che la sentenza impugnata non ha correttamente e adeguatamente valutato le prove offerte dalla parte, limitandosi a fare propri i ragionamenti dell’Ufficio accertatore in tal modo venendo meno all’obbligo di adeguarsi al principio dettato da questa Corte e vincolante per essa CTR quale giudice del rinvio;
il motivo è privo di fondamento;
invero, alle pagg. 4 e 5 la CTR riporta in modo analitico i rilievi dell’Ufficio e le ragioni del recupero RAGIONE_SOCIALE singole operazioni risultanti dalle indagini finanziarie ‘ 2) versamento di euro 7.500,00, consistente in un bonifico effettuato il 6/2/2007 dal sig. COGNOME NOME, riferito dal contribuente alla fattura n. 10/2007; … 3) versamento di euro 3.000,00, consistente in un bonifico del sig. COGNOME NOME del 13/11/2007 … 4) versamento di euro 5.000,00, consistente in un bonifico effettuato dalla sig. ra COGNOME NOME in data 14/11/2007 e riferita dal contribuente alla fattura n. 28/07 … 5) versamento di euro 5.000,00, consistente in un bonifico effettuato dalla sig. ra COGNOME NOME in data 5/12/07′;
-quindi essa CTR dà conto RAGIONE_SOCIALE giustificazioni dedotte dal contribuente e RAGIONE_SOCIALE valutazioni che ha operato con riguardo a tali difese: ‘in relazione a tali due ultimi versamenti, l’Ufficio rilevava prive di riscontro documentali le affermazioni del contribuente secondo cui la differenza di importo tra il bonifico e la fattura sarebbe stata imputabile ad acconti in precedenza ricevuti. Per i restanti versamenti ritenuti dall’ufficio non giustificati, dell’importo pari ad euro 133.504,22, si ritiene di accogliere la prospettazione dell’Ufficio secondo cui la prova liberatoria ‘non può essere generica in riferimento alla attività, ma deve essere specifica in relazione ad ogni singola operazione’, essendosi limitato il contribuente, per taluni di
questi versamenti, a produrre dichiarazione scritta del destinatario di due fatture (n. 11 del 3/7/2007 di euro 7.500 e n. 26 del 28/11/07 di euro 8.000,00) a fronte di due versamenti di euro 10.000,00 del 25/5/07 e di euro 1.500,00 del 9/11/07), prova non fornita attesa l’evidente discrepanza tra i dati del versamento e quelli RAGIONE_SOCIALE singole fatture’;
orbene, tale contesto dimostra come la CTR abbia operato in modo conforme ai principi giurisprudenziali dettati ripetutamente da questa Corte, quanto alla analitica disamina degli elementi di prova che va operata in caso di indagini finanziarie, secondo i quali (Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 10480 del 03/05/2018: Sez. 5, Ordinanza n. 30786 del 28/11/2018; Sez. 5 – , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020) in tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna RAGIONE_SOCIALE operazioni a fatti imponibili; analogamente il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa RAGIONE_SOCIALE prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione;
in concreto, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura RAGIONE_SOCIALE movimentazioni sui propri conti in modo da superare la presunzione di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo a tal fine sufficiente una valutazione RAGIONE_SOCIALE suddette movimentazioni per categorie o per gruppi;
nel presente caso la valutazione operata dalla CTR è adeguatamente analitica, dal momento che sono individuati importi, tipologia e natura RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate; a fronte di ciò, sono state valutate le giustificazioni del contribuente in modo altrettanto analitico, operazione per operazione;
la sentenza impugnata, quindi, risulta immune dal vizio denunciato;
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. con riferimento all’art. 15 del d. Lgs. 156 del 2015 e dell’art. 91 c.p.c. per avere l a sentenza impugnata violato le norme relative al regime RAGIONE_SOCIALE spese processuali; – alla luce RAGIONE_SOCIALE decisioni in ordine ai precedenti motivi, il mezzo in parola va dichiarato inammissibile per difetto di interesse;
conclusivamente, quindi, il ricorso è rigettato;
le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024.