Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 509 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 509 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14549/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell ‘ Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (indirizzo p.e.c. indicato nel controricorso: EMAIL -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA n. 3747/01/14 depositata il 4 dicembre 2014
Udita la relazione svolta nell ‘ adunanza camerale del 14 dicembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 3747/01/14 depositata il 4 dicembre 2014 la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva l ‘ appello
spiegato dall ‘ Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado assunta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dall ‘ RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento notificatale dall ‘ agente della riscossione il 17 agosto 2009, relativa a debiti tributari (IRES, IRAP e IVA) risultanti dal ruolo n. 2009/371, dichiarato esecutivo il 10 aprile 2009.
Osservava il giudice regionale: – che correttamente la C.T.P. aveva ritenuto sussistente nella fattispecie in esame la denunciata violazione dell ‘ art. 20, comma 2, L. n. 44 del 1999, in quanto il ruolo posto a base dell ‘ impugnata cartella di pagamento era stato reso esecutivo in data 10 aprile 2009, vale a dire nel «triennio di grazia» previsto dalla citata norma, decorrente dal maggio 2006, epoca a cui doveva farsi risalire la verificazione dell ‘ evento lesivo conseguito alla richiesta estorsiva subìta dalla società ricorrente, come già accertato dalla stessa C.T.P. con la precedente sentenza n. 91/06/2009, resa inter partes e passata in giudicato; – che a diversa conclusione non poteva indurre la circostanza che la notifica della cartella di pagamento fosse avvenuta il 17 agosto 2009, dopo la scadenza del triennio predetto, in quanto, «al fine di verificare se il procedimento esecutivo (o di riscossione) sia stato effettivamente sospeso, occorre prendere in considerazione non già il momento della notifica della cartella (momento che segna il culmine di un ‘ attività esecutiva già avviata e svolta), ma le attività ad essa prodromiche» ; – che, «nel rendere esecutivo il ruolo n. 2009/371, l ‘ Ufficio» aveva «violato sia la lettera che la ‘ ratio ‘ dell ‘ art. 20 della L. n. 44 del 1999, avendo agito esecutivamente in pendenza del periodo di proroga triennale da essa accordato al Contribuente» .
Contro questa sentenza l ‘ Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell ‘ art. 380bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 20, comma 2, L. n. 44 del 1999.
In proposito, si deduce quanto segue.
La norma sostanziale evocata in rubrica prevede la proroga degli adempimenti fiscali per un periodo di tre anni dalla verificazione dell ‘ evento lesivo conseguente alla richiesta estorsiva di cui sia rimasto vittima il soggetto esercente un ‘ attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione; evento che, nel caso di specie, va fatto risalire al maggio 2006.
In un simile contesto, pienamente valida risultava la eseguita nei confronti della contribuente il 17 agosto 2009, ovvero dopo la scadenza del triennio innanzi indicato.
Per di più, la proroga contemplata dal citato articolo di legge opera rispetto ai soli termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell ‘ evento lesivo, laddove, invece, la cartella di pagamento impugnata dall ‘Alfa s.r.l. riguardava debiti tributari riferibili agli anni d ‘ imposta 2003 e 2004. Il ricorso è fondato.
L ‘ art. 20, comma 2, L. n. 44 del 1999 ( «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell ‘ usura» ) così recita: «A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l ‘ elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell ‘ evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni».
Dal chiaro tenore testuale della norma si ricava che la proroga
triennale ivi disposta riguarda i termini per l ‘ assolvimento di adempimenti fiscali la cui scadenza maturi entro l ‘ anno dalla data dell ‘accadimento dannoso , costituente il dies a quo (cfr . Cass. n. 16933/2015, Cass. n. 16932/2015, Cass. n. 1613/2009).
Alla luce di ciò, dovendo farsi risalire al maggio 2006 l ‘ evento lesivo subìto dall ‘ Alfa s.r .lRAGIONE_SOCIALE -come accertato dalla C.T.P. di Palermo con sentenza n. 91/06/2009, passata in giudicato, esplicitamente richiamata nella parte motiva della decisione ora gravata-, può senz ‘ altro affermarsi che la prevista proroga era destinata a operare, nel caso di specie, rispetto ai soli termini relativi ad adempimenti fiscali scadenti entro il maggio 2007.
Ciò posto, va a questo punto notato che l ‘ adempimento fiscale oggetto della presente vertenza consisteva nel pagamento dei debiti tributari risultanti dalla cartella esattoriale notificata alla contribuente il 17 agosto 2009, il quale doveva essere effettuato nel termine di sessanta giorni da quella data, secondo quanto stabilito dall ‘ art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973.
Orbene, detto termine non ricadeva entro l ‘ anno dalla verificazione dell ‘ evento dannoso; anzi, già l ‘ anteriore data presa in considerazione dal giudice d ‘ appello, ovvero quella in cui era stato reso esecutivo il ruolo prodromico alla cartella (10 aprile 2009), si collocava ben oltre tale periodo.
Alla stregua dei suesposti rilievi, deve quindi ritenersi sussistente il denunciato vizio di falsa applicazione di legge, avendo la C.T.R. sussunto la fattispecie concreta in una norma (l ‘ art. 20, comma 2, L. n. 44 del 1999) che non le si addice, perchè non idonea a regolarla (cfr. Cass. n. 30660/2023, Cass. n. 22084/2020, Cass. n. 640/2019).
Giova precisare che la disamina della questione appena decisa non è preclusa dal giudicato disceso sulla menzionata sentenza della C.T.P. di Palermo n. 91/06/2009, resa a definizione di un precedente giudizio avente oggetto diverso da quello dell ‘ odierna
contro
versia, in quanto concernente l ‘imp ugnazione di altra cartella di pagamento notificata all ‘ Alfa s.r.l. il 4 aprile 2008, sulla scorta di un ruolo dichiarato esecutivo nel dicembre 2007.
Né può fondatamente sostenersi che la sentenza in parola, nella parte in cui affermava che i ruoli posti a base della cartella allora impugnata erano stati illegittimamente resi esecutivi nel triennio di cui all ‘ art. 20, comma 2, L. n. 44 del 1999, abbia dato luogo alla formazione di un giudicato esterno sulla carenza di potere dell ‘ Ufficio a procedere all ‘ iscrizione a ruolo di debiti di natura tributaria dell ‘ RAGIONE_SOCIALE nell ‘ arco temporale compreso fra il maggio 2006 e il maggio 2009.
L ‘anzid etta affermazione risultava, infatti, meramente strumentale alla decisione assunta nel giudizio pregresso ed era frutto di un ‘ errata interpretazione dell ‘ art. 20, comma 2, L. n. 44 del 1999 atteso che la norma in commento si limita a stabilire la «proroga» dei termini di scadenza di adempimenti fiscali, senza affatto imporre la «sospensione» dell ‘ iscrizione a ruolo dei debiti tributari gravanti sul soggetto che abbia richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l ‘ elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8 della medesima legge-, alla quale non può rimanere vincolata l ‘ attività esegetica esercitata da altro giudice (cfr. Cass. n. 37263/2022, Cass. n. 11331/2022).
In accoglimento del ricorso, va, pertanto, disposta, ai sensi dell ‘ art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c., la cassazione dell ‘ impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame di merito -anche con riferimento a eventuali questioni rimaste assorbite dalla decisione di primo grado e riproposte in appello dall ‘ RAGIONE_SOCIALE ex art. 56 D. Lgs. n. 546 del 1992-, uniformandosi a quanto statuito da questa Corte.
Al giudice di rinvio viene pure rimessa la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell ‘ art. 385, comma 3,
seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l ‘ impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione