Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33752 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 33752 Anno 2025 Presidente: COGNOME NOME
risoluzione del RAGIONE_SOCIALE n. 6 del 15 giugno 2020, secondo cui dal 1° giugno i comuni poteva riprendere la notifica Relatore: COGNOME Data pubblicazione: 23/12/2025
degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili;
corretta ed esaustiva era stata la motivazione dei Giudici di primo grado, «in quanto a seguito RAGIONE_SOCIALE‘istanza avanzata dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE corredata dalla relazione tecnica del professionista incaricato dalla RAGIONE_SOCIALE stessa, l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a verificare lo stato RAGIONE_SOCIALE‘immobile e a negare la richiesta sulla base di un sopralluogo nel corso del quale il tecnico comunale aveva rilevato l’obsolescenza funzionale RAGIONE_SOCIALE‘immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», osservando che « l’art. 4, comma 2, del Regolamento IUC 2015 -componente IMU del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14 maggio 2015, prevede che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sentenze n. 24890/2016 e n. 4182/2018 RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte)» (così nella sentenza impugnata).
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 28 aprile 2023, sulla base di due motivi, depositando in data 2 maggio 2024 memoria ex art. 380bis 1., c.p.c.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resisteva con controdeduzioni depositate il 7 giugno 2023.
Con ordinanza interlocutoria depositata il 19 giugno 2024 la Corte rinviava la causa in pubblica udienza, ritenendo che il primo motivo di impugnazione ponesse questioni di natura nomofilattica.
In data 1° luglio 2025 il Sostituto Procuratore Generale ha depositato le proprie motivate conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di rigettare il ricorso.
L’istante ha depositato in data 4 settembre 2025 memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma di diritto relativa all’accertamento e notificazione RAGIONE_SOCIALE‘IMU 2015, e segnatamente la violazione del termine di cui all’art. 1, comma 161, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quanto previsto dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con conseguente mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘imposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2948 c.c.
L’istante, nel precisare che l’avviso impugnato era stato emesso il 12 febbraio 2021, ha richiamato la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 157 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, che ha previsto la scissione del termine di adozione degli atti di accertamento, scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, ed il termine di notifica degli stessi, stabilendo che dovessero essere emessi entro il 31 dicembre 2020, mentre solo il termine di notifica era stato prorogato al 31 dicembre 2021, lamentando che anche il Giudice di secondo grado non aveva preso in considerazione il menzionato dato normativo, affidandosi ai contenuti non vincolanti RAGIONE_SOCIALEa citata risoluzione del RAGIONE_SOCIALE n. 6/2020.
1.1. La censura non ha fondamento.
Oggetto di impugnazione è l’avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2015.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
L’art. 67 d.l. 18/2020 (rubricato «Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori») ha previsto – per quel che interessa -che «Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori » (comma 1).
«Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, commi 1 e 3, decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
L’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 ha previsto che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche’ la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti RAGIONE_SOCIALEa riscossione, in deroga alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212 »
Il comma 3 del citato articolo stabilisce poi – che «L’Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione non procede alla notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1».
L’art. 157 d.l. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 77/2020 (rubricato «Proroga dei termini al fine di favorire la
graduale ripresa RAGIONE_SOCIALEe attività economiche e sociali» (in vigore dal 19 luglio 2020 e, quindi, ratione temporis applicabile con le successive proroghe con riferimento alle notifiche degli atti, stabilite dal d.l. n. 3/2021 e dal d.l. n. 7/2021, essendo stato l’avviso emesso il 12 febbraio 2021), ha previsto che «In deroga a quanto previsto all’articolo 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi».
Detti termini di notifica sono stati poi prorogati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022 (art. 1 d.l. n. 3/2021 cit.) e, poi almeno sino all’emanazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso in esame, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022 (art. 1 d.l. n. 7/2021 cit.).
Il comma 7bis del citato art. 157 d.l. n. 34/2020 (introdotto in sede di conversione dalla legge n. 77/2022 ed in vigore dal 19 luglio 2020) ha poi stabilito che «Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali».
1.2. Questa Corte ha chiarito che detta normativa va interpretata nel senso che « i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa
durata RAGIONE_SOCIALEa sospensione. In tal senso depone il dato letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘articolo 3, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212» (cfr. Cass. n. 960/2025, in termini ribaditi dal decreto n. 1630/2025, con cui è stato dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato sulla questione concernente l’ambito di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa sospensione disposta dall’art. 67 d.l. 18/2020 (vale a dire se applicabile o meno anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi, ma non in scadenza, nell’anno 2020).
Ancora, è stato affermato sul punto il seguente principio di diritto: «Il termine per l’effettuazione RAGIONE_SOCIALEe notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, d.l. n. 34/20 norma speciale rispetto a quella di cui all’art. 12, d.lgs. n. 159/2015 – al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all’art. 67 del d.l. n. 18/20, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra» (cfr. Cass. n. 17668/2025).
Alla luce di quanto precede, la sospensione per l’attività di accertamento prevista dalla regola generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 67 d.l. n. 34/2020 ha determinato -come suol dirsi -‘a pioggia’ lo spostamento in avanti del decorso dei
termini per la stessa durata RAGIONE_SOCIALEa sospensione (di 85 giorni), con la conseguenza che ai termini di notifica già previsti dall’art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 2006, in termini ribaditi dall’art. 1, comma 792, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 160/2019 (cinque anni) devono essere sempre aggiunti 85 giorni (anche se il termine di decadenza non scadeva nell’anno 2020), con un effetto, dunque, ‘a cascata’ che comprende tutte le annualità in cui il termine decadenziale è decorso nella forbice temporale tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.
1.3. Ritornando alla fattispecie in rassegna e sulla scorta dei principi sopra esposti, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha potuto beneficiare, in relazione all’accertamento riguardante l’anno di imposta 2015, del termine di sospensione (e conseguente proroga) per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, e quindi per 85 giorni, dovendo quindi l’avviso essere notificato al più tardi entro la data del 26 marzo 2021, con la conseguente tempestività RAGIONE_SOCIALE‘avviso adottato in data 12 febbraio 2021 e notificato il 18 febbraio 2021, come ritenuto dal Giudice regionale.
1.4. La ricorrente invoca sul punto la sopra riportata previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 157 d.l. n. 34/2020 ed il relativo meccanismo cd. di scissione del termine di emissione RAGIONE_SOCIALE‘atto, da adottare entro il 31 dicembre 2020, rispetto alla sua notifiche (unico termine che è stato oggetto di proroga) e ritiene che la previsione del comma 7bis (che -come detto – ha escluso detto meccanismo per gli enti territoriali) non sia applicabile alla fattispecie in rassegna, assumendo che « l’invocata decadenza e prescrizione da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non viene meno per effetto RAGIONE_SOCIALEe modifiche introdotte dal legislatore, in sede di conversione del decreto legge, in quanto maturate in epoca antecedente alla novella all’art. 157 D.L. 34/2020» (così nella memoria ex art. 378 c.p.c.).
L’istante ha osservato, altresì, che « l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione del D.L. 34/2020 agli Enti locali, avvenuta in sede di conversione del
provvedimento d’urgenza, introduce una disparità di trattamento impositivo a carico del contribuente, che non solo non ha alcuna giustificazione in sé, ma neppure alcun collegamento con l’emergenza sanitaria che ha portato all’emissione del decreto -legge. Nello specifico, infatti, tutti i tributi e le imposte dovevano essere accertati entro il 31.12.2020, nel rispetto peraltro RAGIONE_SOCIALEa legge ordinaria, salvo autorizzare la notifica dei relativi atti in un arco temporale che è stato modificato dal Legislatore in sede di conversione» (così nella memoria ex art. 378 c.p.c.).
1.5. La tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non può essere seguita.
Sotto il primo profilo, non può, infatti, non osservarsi che ancor prima che maturasse il termine di decadenza ordinario (31 dicembre 2020), al netto cioè RAGIONE_SOCIALEa sospensione del termine (qui) di decadenza (e non di prescrizione) per l’emissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 prevista dall’art. 67 d.l. n. 18/2020, non solo era entrata in vigore tale disposizione che aveva prorogato di 85 giorni il termine per emettere e notificare l’avviso, ma anche il comma 7 -bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 34 d.l. n. 34/2020, che aveva escluso gli enti territoriali dal particolare regime previsto per gli altri enti, per i quali opera il limite temporale del 31 dicembre 2020 per l’emissione RAGIONE_SOCIALE‘atto.
Non è, pertanto, vero che la decadenza invocata dalla RAGIONE_SOCIALE sia maturata in epoca antecedente alla modifica posta dal comma 7bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 157 d.l. n. 34/2020, ove si consideri che tale modificazione è divenuta operativa il 19 luglio 2020 (giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta RAGIONE_SOCIALEa legge n. 77/2020 di conversione del d.l. n. 34/2020) e quindi ben prima del 31 dicembre 2020.
Non merita seguito nemmeno il tentativo di sollevare una questione di costituzionalità in ragione del diverso trattamento stabilito per gli enti territoriali.
La ratio RAGIONE_SOCIALEa diversa disciplina è da ravvisarsi, in termini del tutto ragionevoli, nel duplice obbiettivo di sollevare, intanto e temporaneamente, le strutture degli enti territoriali, ritenute meno organizzate rispetto agli statali, dal carico amministrativo RAGIONE_SOCIALEa gestione dei tributi di propria competenza nel periodo in cui la pandemia da COVID SARS-19 si è manifestata in termini più acuti.
Per altro verso, l’esclusione degli enti territoriali dal congegno di allungamento dei tempi di notifica si è posta come scelta funzionale allo scopo di non dilatare, oltre il termine secco di sospensione, i tempi di recupero RAGIONE_SOCIALEe imposte al fine di non appesantire ulteriormente i bilanci degli enti dal peso dei tributi non riscossi.
In tale contesto, dunque, la diversa scelta legislativa si mostra ragionevole ed il portato normativo di cui si discute scevro da ogni vizio di costituzionalità.
1.6. Alla stregua di tali riflessioni il motivo di impugnazione sopra esaminato va respinto.
Con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha dedotto la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto relative al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ponendo in evidenza di aver contestato la valutazione del RAGIONE_SOCIALE che, all’esito di sopralluogo ed in base al regolamento per la disciplina RAGIONE_SOCIALEa IUC (che prevedeva la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta solo per le condizioni di degrado del bene, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria e non correlabili con lo stato di abandono del bene), aveva accertato uno stato di obsolescenza funzionale dipeso dallo stato di abbandono del bene e superabili con lavori di ordinaria manutenzione.
La RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato di aver posto in evidenza che non era stata fornita dal RAGIONE_SOCIALE alcuna idonea indicazione tecnica circa lo stato RAGIONE_SOCIALE‘edificio e che non erano state poste in discussione la descrizione RAGIONE_SOCIALEo stato di fatto del fabbricato e la valutazione formulata dal tecnico di parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente (AVV_NOTAIO), né specificato quali interventi di manutenzione fossero possibili a fronte del degrado strutturale RAGIONE_SOCIALE‘immobile, lamentando che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in violazione del disposto di cui all’art. 13, comma 3, lett. b ) del citato d.l. n. 201/2011, avesse omesso di procedere alla redazione di una perizia, volta a confermare o confutare le asserzioni del contribuente.
Sotto altro profilo, l’istante ha dedotto che il fabbricato in questione non era agibile ed utilizzabile, anche alla luce di quanto affermato il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, considerando che l’inagibilità e l’inabitabilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile erano da individuarsi nell’obiettiva inidoneità del fabbricato ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi), con rischio di sicurezza statica e igienico/sanitaria RAGIONE_SOCIALE‘immobile, segnalando che l’edificio era privo di impianti tecnologici, non aveva alcun collegamento ai servizi, presentava danneggiamenti diffusi degli elementi strutturali, sia verticali che orizzontali, e che il tecnico di parte incaricato aveva affermato che tale degrado strutturale non era risolvibile con interventi di manutenzione, laddove il RAGIONE_SOCIALE aveva indicato una serie di interventi di manutenzione, senza tuttavia documentare le aree interessate e non indica sulla base di quali elementi il fabbricato sarebbe oggi agibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Per altro verso, la difesa RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ha rimproverato al RAGIONE_SOCIALE di avere esorbitato dalle facoltà concesse dall’art. 13 d.l. n. 201/2011, che consente ai comuni la possibilità di disciplinare le «caratteristiche di
fatiscenza sopravvenuta» del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione, laddove il RAGIONE_SOCIALE aveva, con il proprio regolamento, individuato e regolato le «cause» di tale decadimento, contestando soprattutto il regolamento comunale nella parte in cui ha previsto la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘IMU nell’ipotesi di degrado strutturale del bene non superabile con interventi di ordinaria straordinaria manutenzione e generato da cause sopravvenute non correlabili con il mero abbandono RAGIONE_SOCIALEo stesso.
In tale prospettiva, la contribuente ha considerato «Del tutto abnorme rispetto al moRAGIONE_SOCIALEo legale introdotto dal D.L. 201/2011 la pretesa del RAGIONE_SOCIALE» di riconoscere il beneficio solo quando « lo stato di degrado non sia riconducibile ad abbandono del bene, risultando così la norma in questione applicabile solo al caso di deterioramento del fabbricato per eventi naturali o accidentali, il tutto senza neppure considerare che le condizioni di fatiscenza del fabbricato preesistevano all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe norme in questione, e, quindi, del regolamento comunale» (così nel ricorso).
2.1 Anche tale doglianza non può ricevere seguito.
Sul piano dei principi, va ricordato che l’art. 13 d.l. n. 201/2011 prevede -per quanto qui rileva -che «3. La base imponibile RAGIONE_SOCIALE‘imposta municipale propria è costituita dal valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile determinato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo RAGIONE_SOCIALE‘anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa riduzione alla metà RAGIONE_SOCIALEa base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
Come più volte affermato, anche recentemente, da questa Corte ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa riduzione in oggetto devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all’articolo 24, comma 1, d.p.r. n. 380/2001 (Testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (cfr. in tal senso, Cass. n. 29966/2019 cit. in motiv., che definisce condizione di inagibilità e inabitabilità in cui versi l’immobile l'”obiettiva inidoneità alla sua utilizzazione a causa RAGIONE_SOCIALE‘obsolescenza o cattiva manutenzione RAGIONE_SOCIALEo stesso o RAGIONE_SOCIALEa presenza di carenze intrinseche”), non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.
Tale interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma non solo risulta aderente alla lettera RAGIONE_SOCIALEa norma ma trova conferma nel costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. nn. 15407/2017; Cass. n. 4333/2016; Cass. n. 2925/2013; Cass. n. 5933/2013) in materia fiscale secondo il quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 14 preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva RAGIONE_SOCIALEa norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (cfr. in motiv. anche se con riferimento all’ICI).
In altri termini, l’inagibilità o l’inabitabilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile deve essere intesa come obiettiva inidoneità ad essere utilizzato per eventi dovuti ad
obsolescenza o cattiva manutenzione (cedimenti, crepe, pericoli di crollo) o per carenze intrinseche (assenza di adeguati impianti e servizi); in particolare, per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica RAGIONE_SOCIALE‘immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l’utilizzo.
La nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari, che devono necessariamente sussistere per far sì che il fabbricato possa essere utilizzato all’uso cui è destinato; il criterio interpretativo che ricollega la nozione di inagibilità e inabitabilità RAGIONE_SOCIALE‘immobile al degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia risulta aderente alla lettera RAGIONE_SOCIALEa norma e trova conferma nel costante indirizzo giurisprudenziale in materia fiscale (cfr., tra le tante, Cass. n. 32179/2024, che richiama Cass. n. 6925/2011; Cass., Sez. Un., 11373/2015; Cass., Sez. Un., 18574/2016; Cass. n. 8618/2018; Cass. n. 10213/2018; Cass. n. 1623/2021; Cass. n. 5804/2023; Cass. n. 18005/2023, Cass. n. 29966/2019 in motiv. anche se con riferimento all’ICI; nello stesso senso, Cass. n. 1955/2024 e Cass. n. 1908/2024, Cass. n. 5804/2023; Cass. n. 18005/2023).
2.2. Il Giudice regionale si è attenuto a tali principi, avendo ritenuto che, a seguito di sopralluogo, l’Ufficio Tecnico Comunale aveva provveduto a verificare lo stato RAGIONE_SOCIALE‘immobile ed a negare la richiesta di riduzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sulla base RAGIONE_SOCIALEe risultanze di tale accertamento « nel corso del quale il tecnico comunale aveva rilevato l’obsolescenza funzionale RAGIONE_SOCIALE‘immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», ritenuto peraltro, in linea con la previsione RAGIONE_SOCIALE‘«art. 4
comma 2, del Regolamento IUC 2015 -componente IMU del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14.05.2015 prevede che l’inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sentenze n. 24890/2016 e n. 4182/2018 RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte)» (così nella sentenza impugnata).
2.3. Alla luce di tale valutazione, corretta -come detto – sul piano dei principi, la censura in esame, da un lato, spinge la Corte, sotto l’improprio canone censorio RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, ad un inammissibile scrutinio di natura fattuale sulle condizioni strutturali del bene.
Sotto altro profilo, invece, la doglianza coinvolge, in termini qui non rilevanti, il tema RAGIONE_SOCIALEa disapplicazione del citato regolamento nella parte in cui esclude il beneficio alle ipotesi di inagibilità del bene causate da abbandono RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Si tratta, infatti, di rilievo che non è stato posto a base RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa Commissione, fondata non sulle cause di detta inutilizzabilità, ma -lo si ripete sulla condizione di «obsolescenza funzionale RAGIONE_SOCIALE‘immobile superabile con un intervento di manutenzione straordinaria», in linea con i criteri interpretativi sopra riepilogati e ritenuti sufficienti, a prescindere dalle ragioni del degrado accertato, ad escludere il beneficio fiscale.
Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
Va, infine, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa somma di 4.000,00 € per competenze, oltre accessori ed all’importo di 200,00 € di spese vive.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
NOME COGNOME