Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2120 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
IRPEF ACCERTAMENTO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12288/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME , il quale agisce in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 44/2019, depositata il 14 gennaio 2019;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 12 dicembre 2023;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’accoglimento del secondo e del quarto motivo di ricorso, con rigetto del primo e assorbimento del terzo;
s entito l’AVV_NOTAIO per l’Amministrazione ricorrente.
FATTI DI CAUSA
Con distinti ricorsi, NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnarono innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara gli avvisi di accertamento con i quali l’amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, ai fini Irpef e Iva per l’anno 2004, la loro quota di partecipazione al profitto di reato, commesso in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME, che l’Ufficio aveva loro attribuito a titolo di ‘reddito diverso’, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della l. 24 dicembre 1993, n. 537.
In particolare, e per quanto ancora di rilievo in questa sede, i contribuenti, unitamente ai loro concorrenti, si erano appropriati della somma di € 7.503.258,35, distraendola dal fallimento dell’impresa individuale COGNOME NOME NOME, per il tramite di una
società ‘paravento’ denominata RAGIONE_SOCIALE; di tale complessiva somma, all’esito del giudizio penale a carico dei quattro soci di fatto, la Corte d’Appello di Torino con sentenza poi divenuta definitiva -aveva ordinato la restituzione, quale conseguenza civile RAGIONE_SOCIALE condotte integrative del reato di abuso di ufficio, dichiarato estinto per prescrizione.
La C.T.P. adìta, riuniti i ricorsi, li accolse sul rilievo dell’intervenuta decadenza dell’Ufficio dall’esercizio della potestà impositiva.
Il successivo appello, proposto dall’Amministrazione innanzi alla Commissione tributaria regionale della Toscana, venne respinto.
I giudici regionali -premesso, in disaccordo con i primi giudici, che ostava al rilievo della decadenza l’astratta riconducibilità RAGIONE_SOCIALE condotte dei contribuenti a fattispecie di reato comportanti obbligo di denuncia, con conseguente raddoppio dei termini per l’esercizio della potestà impositiva rilevarono, quanto al merito, che dal giudizio penale era emerso che la società RAGIONE_SOCIALE aveva percepito somme in quanto «favorita da un abuso d’ufficio» , ma che, per il resto, l’Amministrazione non aveva dato prova convincente della percezione di tali somme da parte degli imputati.
Questi ultimi, dunque, erano stati condannati a restituire l’importo distratto in conseguenza della loro riconosciuta responsabilità civile per il delitto di abuso d’ufficio; ma poiché era stata accertata una locupletazione in capo alla sola società, avente personalità e patrimonio distinti, la condanna pecuniaria doveva intendersi riferita all’ adempimento di un obbligo
risarcitorio, restando così esclusa -in difetto di ulteriori prove da parte dell’Ufficio la produzione di un reddito imponibile.
La sentenza d’appello è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Gli intimati hanno depositato controricorso, illustrato da successiva memoria. Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione denunzia «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 116 c.p.c.».
L a sentenza d’appello è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto che i contribuenti, così come i loro concorrenti, non fossero assoggettabili ad imposizione in base agli esiti (parzialmente assolutori, quanto ad alcune imputazioni) del giudizio penale, anziché procedere a una compiuta valutazione dei fatti e in violazione dei consolidati principi in tema di estensione degli effetti RAGIONE_SOCIALE sentenze penali nel giudizio tributario.
In particolare, l’Amministrazione sottolinea come la traslazione dell’ingiusto profitto del reato dalla società ‘paravento’ ai soci di fatto (presupposto sul quale si fondava la tassazione AVV_NOTAIO stesso come ‘reddito diverso’) non fosse stata circostanza particolarmente approfondita nel giudizio penale, costituendo un post-fatto non punibile, ma emergesse con chiarezza da numerosi punti della sentenza del la Corte d’Appello di Torino, nonché nella successiva statuizione di conferma resa da questa Corte.
Con il secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 185 cod. pen., l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata
nella parte in cui ha attribuito rilievo alla statuizione d’appello ritenendovi affermato un obbligo risarcitorio, e non restitutorio come in apparenza -al fine di escludere che i contribuenti avessero effettivamente percetto l’importo poi ripreso a tassazione.
Con il terzo motivo, denunziando violazione dell’art. 14, comma 4, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 67 e 69 del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ., la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano operato una corretta valutazione del materiale probatorio loro offerto, composto dagli elementi addotti a sostegno degli atti impositivi e da quelli desumibili dalle sentenze penali, avuto riguardo al fatto che, nella specie, le presunzioni offerte erano idonee a consentire la prova della sussistenza di un maggior reddito imponibile in capo ai contribuenti.
Infine, con il quarto motivo, formulato in via di subordine, l’Amministrazione denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, che individua negli elementi di prova da lei offerti a carico dei contribuenti, il cui esame assume essere stato trascurato dai giudici d’appello.
Preliminarmente occorre dare atto del fatto che, in data 6 dicembre 2023, il difensore dei controricorrenti ha depositato istanza di rinvio dell’udienza di discussione, rappresentando di aver appreso due giorni prima della propria nomina a vicepresidente della sottocommissione di esame di avvAVV_NOTAIO presso la Corte d’Appello di Genova per l’anno 2023, la cui prova era calendarizzata in contemporanea con l’udienza stessa.
L’istanza non è meritevole di accoglimento, poiché non contiene alcun riferimento all’impossibilità di sostituzione del difensore impedito mediante delega conferita ad un collega, facoltà generalmente consentita dall’art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale del sostituito l’attività processuale svolta dal sostituto.
Circa la necessità di tale indicazione, infatti, va data continuità all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, ove essa manchi in seno all’istanza di rinvio, non si prospetta un grave impedimento idoneo a comportare il rinvio dell’udienza, ma unicamente un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento richiesto (così Cass. Sez. U, n. 4773/2012; conf. Cass. n. 25783/2018, Cass. n. 22094/2014).
Ciò premesso, e sempre in via preliminare rispetto allo scrutinio dei motivi, occorre svolgere alcune considerazioni sull’ammissibilità del ricorso.
Risulta, infatti, che quest’ultimo venne notificato ai contribuenti dall’amministrazione finanziaria il 30 aprile 2020, ovvero durante il periodo di sospensione dei termini complessivamente disposto dal 9 marzo all’11 maggio 2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, dapprima in base all’art. 83 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, quindi per effetto RAGIONE_SOCIALE modifiche intervenute con l’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, conv. con modif. dalla legge n. 40 del 2020.
6.1. Questa Corte, con le sentenze nn. 15842/2023 e 20006/2023, ha ritenuto inammissibili i ricorsi depositati durante
tale periodo di sospensione, ravvisando la sussistenza di un’ipotesi di sospensione ex lege del processo.
Secondo le richiamate decisioni, in particolare, dovrebbe farsi applicazione dell’art. 298, comma primo, cod. proc. civ., a mente del quale durante il periodo di sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento; detto divieto, infatti, riguarderebbe «gli atti che integrano sviluppo ed attuazione del giudizio sospeso mediante lo svolgimento di richieste al giudice del processo sospeso e l’adozione dei consequenziali provvedimenti da parte di questi: richieste e provvedimenti che non possono essere proposti e resi se non nella pretermissione degli esiti della causa della sospensione» e fra i quali rientrano «anche quelle attività che costituiscono svolgimento ulteriore del giudizio sospeso» (così, in motivazione, la seconda RAGIONE_SOCIALE pronunzie citate).
Siffatta impostazione è dunque espressiva del divieto di compiere atti del procedimento che vige in pendenza della relativa sospensione, la cui violazione comporta, per consolidato orientamento di questa Corte, la nullità dell’atto compiuto e, per derivazione, di tutti quelli ad esso successivi, fino alla sentenza (cfr., fra le altre, Cass. n. 1580/2020; Cass. n. 6512/2014).
6.2. Ora, la previsione di un tale divieto si giustifica con il fatto che la sospensione consiste in uno stato di quiescenza assoluta del giudizio, dovuta alla sussistenza di una particolare circostanza e destinata a protrarsi fino a che questa non venga definita o rimossa.
Per questa stessa ragione si ritiene che il divieto non operi con riferimento agli atti che non comportano uno sviluppo del processo sospeso, o che sono destinati a disciplinare, o definire,
lo stato di quiescenza. Così, ad esempio, è stato affermato che la sospensione del processo non preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, perché non è di ostacolo al promovimento di un’ autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adìto (Cass. Sez. U, n. 1131/2015; Cass. Sez. U, n. 21109/2013); ancora, si è ritenuto che in pendenza di sospensione per regolamento di competenza vada formulata l’istanza di riassunzione del giudizio innanzi a l giudice divenuto nel frattempo competente in base allo jus superveniens (Cass. n. 13595/2000); infine, sono consentiti, nel corso del processo sospeso, il rilascio della procura a un nuovo difensore (Cass. n. 2618/1999) o il provvedimento di liquidazione del compenso del consulente tecnico (Cass. n. 6431/1995).
Logico corollario dell’effetto di quiescenza provAVV_NOTAIO dalla sospensione è la necessità, prevista dall’art. 297 cod. proc. civ., che le parti si attivino chiedendo la riassunzione del giudizio una volta che la causa della sospensione sia cessata, nel termine perentorio previsto (salvo che col provvedimento di sospensione non sia stata fissata un’udienza in prosecuzione); a tale obbligo l’art. 307, comma terzo, cod. proc. civ. ricollega l’effetto estintivo del giudizio, sul presupposto del sopravvenuto venir meno dell’interesse RAGIONE_SOCIALE parti alla sua riattivazione, nonché al fine di assicurare la ragionevole durata del processo.
6.3. E tuttavia, un tale effetto di quiescenza, con il descritto compendio RAGIONE_SOCIALE ulteriori conseguenze, non corrisponde alla disciplina processuale tracciata dalla richiamata normativa emergenziale.
L’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 ha infatti disposto la sospensione, per l’indicato periodo, dei « termini per il
compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» nonché, allo specifico fine che qui occupa, quella dei termini «per le impugnazioni»; e ciò con la finalità di «fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica», come indicato nel preambolo del decreto, e più specificamente, di «contenerne gli effetti in materia di giustizia civile», come riportato nella rubrica dell’articolo; finalità per le quali, del resto, lo stesso articolo ha altresì previsto il rimedio del differimento RAGIONE_SOCIALE udienze (al di fuori RAGIONE_SOCIALE eccezioni stabilite) e la successiva possibilità di svolgerle mediante collegamento da remoto.
La norma in questione, pertanto, non ha comportato alcuno stato di quiescenza del processo in termini conformi a quanto più sopra descritto; né, conseguentemente, ha reso necessaria alcuna riassunzione del giudizio onde evitarne l’estinzione, poiché ha previsto che i termini riprendessero automaticamente a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
Il fatto che si tratti di un diverso meccanismo processuale discende, inoltre, dal rilievo in base al quale lo stesso legislatore emergenziale ha invece ritenuto di adottare lo strumento della sospensione per i soli processi di espropriazione aventi ad oggetto la prima casa del debitore, disciplinati dall ‘art. 54 -ter del d.l. n. 18 del 2020 (successivamente modificato dall’art. 13, comma 14, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183, conv. con modif. dalla l. 26 febbraio 2021, n. 21, poi dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 128 del 2021).
6.4. La disciplina emergenziale recata dall’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020 non ha, dunque, previsto un’ipotesi di sospensione
del processo, ma ha unicamente sospeso i termini processuali per il tempo ritenuto necessario a limitare gli effetti del contagio.
Ciò significa che gli atti compiuti durante tale periodo di tempo non sono affetti da nullità, non trovando applicazione l’art. 298 cod. proc. civ., ma privi del loro effetto tipico in punto alla prosecuzione del processo; in altri termini, nel periodo di sospensione ciascuna parte mantiene la facoltà di compiere gli atti processuali di sua spettanza, con l’unica conseguenza dell’arresto del processo nel momento in cui ciò determina l’insorgenza, per la stessa parte o per l’altra , di un termine preclusivo.
Ciò è quanto si è verificato nel caso di specie: la notifica del ricorso in pendenza della sospensione dei termini ha comportato unicamente il differimento dei termini per gli incombenti successivi, quali il deposito del ricorso e la proposizione dell’eventuale controricorso da parte dell’intimato.
Il ricorso, pertanto, deve ritenersi ammissibile.
6.5. Sul punto può essere formulato il seguente principio di diritto: « L’art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla legge n. 27 del 2020, che, per effetto RAGIONE_SOCIALE successive modifiche intervenute con l’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, conv. con modif. dalla legge n. 40 del 2020, ha disposto la complessiva ‘sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali’ dal 9 marzo all’11 maggio 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19, non ha introdotto una speciale ipotesi di sospensione ex lege del processo, ma ha disposto unicamente la sospensione dei termini processuali.
Ne deriva che l’atto processuale compiuto da una parte nel corso di tale periodo di sospensione non è affetto da nullità, restandone unicamente impedita la produzione dei suoi effetti tipici in relazione alla prosecuzione del giudizio. Pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in pendenza del periodo di sospensione, non si verifica alcuna inammissibilità AVV_NOTAIO stesso, ma i termini processuali correlati alla notificazione iniziano a decorrere al termine della sospensione ».
Ciò posto, i primi tre motivi, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente e sono fondati per le ragioni che si espongono.
7.1. Come si è già osservato, la sentenza impugnata ha ritenuto di non assoggettare i contribuenti alla pretesa impositiva in mancanza di prova dell’effettiva percezione, da parte loro, dell’importo ripreso a tassazione come ‘reddito diverso’.
I giudici d’appello hanno affermato tale circostanza in quanto, nel giudizio penale che ha accertato le condotte sulle quali si fonda la pretesa erariale, sarebbe emersa «soltanto la prova di una locupletazione della società RAGIONE_SOCIALE favorita da un abuso d’ufficio; ma non la prova della percezione RAGIONE_SOCIALE relative somme da parte degli imputati» (v. sentenza impugnata, pag. 4).
Il ragionamento della C.T.R., per quanto condivisibile su un piano astratto, appare tuttavia intrinsecamente erroneo e irrispettoso RAGIONE_SOCIALE concrete emergenze processuali nonché, per altro verso, contrastante con i principi che regolano il riparto dell’onere probatorio nella fattispecie di cui trattasi.
7.2. Sotto il primo profilo, appare anzitutto illogica la tesi secondo la quale vi sarebbe stata una locupletazione della sola società, che i giudici d’appello hanno argomentato osservando che
si trattava di soggetto autonomo sotto il profilo giuridico e patrimoniale.
La sentenza impugnata non spiega, in particolare, perché l’articolata sequenza di condotte posta in essere dagli imputati sia sfociata nel trasferimento di un’ingente somma di denaro a un soggetto estraneo, e non ipotizza neppure come possibile la conseguenza più logica di tale circostanza, ovvero il fatto che tale somma fosse poi destinata a rifluire nella disponibilità personale dei soci.
E ciò neppure a fronte della condanna restitutoria pronunziata dai giudici penali per un importo corrispondente alla somma distratta, che si pone su un piano di assoluta coerenza logica con l’affermazione di responsabilità personale degli imputati.
L’ordine di restituzione, infatti, integra un effetto civile di tale accertata responsabilità (seppur a fronte dell’intervenuta prescrizione del reato); e il fatto che esso abbia ad oggetto un importo pari alla somma distratta evidenzia che proprio tale somma costituiva il profitto del reato accertato.
Su tale assai significativo aspetto, invece, la C.T.R., operando un’incomprensibile negazione del primo presupposto, assume che l’ordine di restituzione andrebbe interpretato, in realtà, come una condanna risarcitoria, proprio perché non vi sarebbero elementi che consentono di giustificarlo.
7.3. In ogni caso, i giudici regionali hanno mostrato di non aver tenuto conto degli elementi che l’Ufficio aveva evidenziato mediante il richiamo ad alcuni passaggi della sentenza della Corte d’Appello di Torino.
In questi ultimi, in particolare, si faceva esplicito riferimento al fatto che le utilità derivate alla società ‘paravento’
comportarono in via automatica il conseguimento di un ingiusto profitto da parte degli imputati (cfr. ad es. pagg. 18 e 19: « la grave violazione commessa determinò un ingiusto profitto alla creditrice RAGIONE_SOCIALE ovvero ai coimputati che, nei rispettivi ruoli, si adoperarono nella vicenda della cessione del credito, consentendo che venisse incamerata una somma di oltre sette milioni di euro »); e l’obiettiva rilevanza di tali elementi non giustifica l’assunto, contenuto nella sentenza d’appello, seco ndo cui l’Ufficio avrebbe fornito soltanto «generici indizi», insufficienti a fondare la prova dell’effettiva percezione del reddito da parte dei soci di fatto (sentenza impugnata, pag. 5).
7.4. Inoltre, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi costantemente affermati da questa Corte per il caso in cui il contenzioso tributario tragga origine da fatti che sono stati anche oggetto di accertamento in sede penale.
È noto, al riguardo, che alla sentenza penale irrevocabile -sia essa di condanna o di assoluzione -non può essere riconosciuta alcuna automatica autorità di cosa giudicata, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l’accertamento degli Uffici finanziari; ciò in quanto nel processo tributario vigono i lim iti in tema di prova posti dall’ art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e trovano ingresso, in particolare, anche presunzioni semplici, che di per sé sarebbero inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (così, ex plurimis , Cass. n. 27814/2020; Cass. n. 16262/2017).
Pertanto, le risultanze del giudizio penale, cristallizzate nella sentenza, possono essere prese in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza
nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare, essendo comunque tenuto a procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio (così, in particolare, Cass. n. 28174/2017; Cass. n. 10578/2015; Cass. n. 19786/2011).
Ove tale valutazione manchi, ovvero il giudice tributario abbia errato nel sussumere o meno i fatti posti alla sua attenzione sotto i caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza), la sentenza di merito è censurabile in base all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la disposizione di cui all’art. 2729 cod. civ. sia stata oggetto di corretta applicazione anche in concreto (Cass. n. 29635/2018).
Nel caso di specie, la C.T.R. si è limitata a recepire il contenuto della sentenza penale -dal quale ha inferito l’insussistenza di valida prova circa l’effettivo percepimento di un reddito diverso da parte della contribuente -senza svolgere alcun altro apprezzamento del complessivo materiale indiziario sottoposto alla sua attenzione, per parte ricavabile dagli stessi atti del giudizio penale; anche sotto tale profilo, pertanto, sussiste il vizio denunziato.
8. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione ai primi tre motivi; resta così assorbito l’esame della quarta censura, formulata in via di subordine.
La sentenza d’appello è cassata con rinvio al giudice a quo , il quale provvederà al riesame della vicenda conformandosi agli indicati principi e liquidando le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023.