Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11100 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11100 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27186/2021 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in Crotone, ove elettivamente domiciliati (indirizzo p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: EMAIL, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTI
CONTRO
Comune di Cutro (KR), in persona del Sindaco pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria il 23 giugno 2021, n. 2282/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 dicembre 2024 dal Dott. NOME COGNOME.
ICI IMU ACCERTAMENTO
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria il 23 giugno 2021, n. 2282/01/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d i quattro ingiunzioni di pagamento per l’ ICI relativa agli anni 2010 e 2011, di cui la prima n. 0258718 del 21 dicembre 2017 per l’importo di € 16.647,88 nei confronti di NOME COGNOME, la seconda n. 0258719 del 21 dicembre 2017 per l’importo di € 16.255,88 nei confronti di NOME COGNOME la terza n. 0258367 del 21 dicembre 2017 per l’importo di € 14.273,88 nei confronti di NOME COGNOME, la quarta n. 0258368 del 21 dicembre 2017 per l’importo di € 17.168,00 nei confronti di NOME COGNOME in dipendenza di avvisi di accertamento nn. 20100000737 -20110000673 del 4 settembre 2015 (asseritamente notificati il 13 ottobre 2015) e nn. 20100000644 -20110000580 del 24 agosto 2015 (asseritamente notificati il 13 ottobre 2015), nonché un avviso di accertamento n. 779 del 29 novembre 2017 per l’importo di € 16.466,00 nei confronti di NOME COGNOME per l’I MU relativa a ll’anno 2012, ha rigettato l’appello proposto dai medesimi nei confronti del Comune di Cutro (KR) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone il 3 agosto 2020, n. 725/01/2020, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva rigettato il ricorso originario dei contribuenti – sul presupposto che i documenti prodotti in ritardo dall’ente impositore nel giudizio di prime cure ed acquisiti al fascicolo d’ufficio nel giudizio di appello erano utilizzabili ai fini della
decisione, essendo stati depositati entro il termine fissato dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Il Comune di Cutro è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 24, 32 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’ art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che i documenti prodotti in ritardo dall’ente impositore nel giudizio di prime cure ed acquisiti al fascicolo d’ufficio nel giudizio di appello erano utilizzabili ai fini della decisione, essendo stati prodotti entro dieci giorni prima dell’udienza di trattazione.
A dire dei ricorrenti, « (…) a fronte della notifica del ricorso introduttivo del giudizio in data 15.02.2018, il Comune di Cutro si era costituito in giudizio soltanto in data 05.06.2020 in spregio all’art. 23 del D.L.vo 546/92 laddove, peraltro, l’udienza di merito, in camera di consiglio, era stata fissata per il 15.06.2020 », per cui « la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe dovuto tener conto della documentazione prodotta così come da memoria costitutiva, né tanto meno della memoria di udienza, peraltro depositata soltanto il 10.06.2020 ».
2.1 In disparte l’impropria denuncia del vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il predetto motivo è infondato.
2.2 Invero, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che
non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2019, n. 2585; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2021, n. 26507; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9934; Cass., Sez. Trib., 16 maggio 2024, n. 13698). Per cui, nonostante la tardiva costituzione in giudizio dell’ente impositore, la documentazione prodotta per difendere la legittimità degli atti impositivi è utilizzabile ai fini della decisione.
Inoltre, per il giudizio di appello, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, l’art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, consente alle parti di produrre nuovi documenti in appello al di fuori degli stretti limiti consentiti dall’art. 345 cod. proc. civ., purché tale produzione avvenga -stante il richiamo dell’art. 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992 , n. 546, alla disciplina del giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ossia entro venti giorni liberi prima dell’udienza: tuttavia, l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e ‘ ritualmente ‘ nel giudizio di impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2018, n.
5429; Cass., Sez. 5^, 16 gennaio 2019, n. 947; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2020, n. 26115; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29328; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18103; Cass,., Sez. 6^-5, 5 novembre 2021, n. 32046; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2021, n. 34540; Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n. 22694; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 12498).
Ne consegue che la documentazione depositata tardivamente dall’ente impositore nel corso del procedimento di primo grado, proprio in ragione di quanto previsto dall’art. 25 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, era entrata automaticamente nel procedimento di appello e ben poteva essere utilizzata dal giudice di appello ai fini della decisione del gravame.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 32 e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente in ordine alle censure relative alla notifica mediante ufficiale giudiziario degli atti prodromici alle ingiunzioni di pagamento, che era stata erroneamente riconosciuta dal giudice di prime cure, laddove la notifica era stata eseguita mediante messo notificatore dell’ente impositore e le sottoscrizioni apposte in calce alle corrispondenti relate di notifica erano apocrife.
3.1 In disparte l’impropria denuncia del vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il predetto motivo è inammissibile.
3.2 Il mezzo è carente di autosufficienza. Invero, i ricorrenti deducono di non aver ricevuto la notifica degli atti presupposti alle ingiunzioni di pagamento, ma non risultano aver riproposto tale censura in appello, pur dando atto della relativa
produzione da parte dell’ente impositore. Difatti, in sede di illustrazione degli antefatti processuali, la sentenza impugnata dà atto della proposizione di due soli motivi di appello circa l’inutilizzabilità della documentazione prodotta in ritardo dall’ente impositore nel giudizio di prime cure e la mancanza di motivazione degli atti impugnati, ma non menziona la proposizione di un eventuale motivo di appello circa l’omessa notifica degli atti presupposti (che era stata, invece, denunciata in sede di giudizio di prime cure).
3.3 Invero, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre 2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n. 40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez.
Trib., 6 dicembre 2022, n. 35885; Cass., Sez. Trib., 17 luglio 2023, n. 20585; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9709).
Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione carente in ordine alle censure relative all’adeguatezza motivazionale degli atti impugnati, laddove essi non consentirebbero di conoscere le ragioni (di fatto e di diritto) a base degli stessi ed i criteri per il calcolo di imposte, interessi moratori e sanzioni amministrative.
4.1 In disparte l’impropria denuncia del vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il predetto motivo è inammissibile.
4.2 Il mezzo è carente di autosufficienza per l’omessa trascrizione in ricorso degli atti impugnati (ingiunzioni di pagamento e avviso di accertamento).
4.3 Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia ritenuto legittimo un atto di imposizione o di riscossione ove sia stata omessa la trascrizione del contenuto dell’atto impugnato, restando precluso al giudice di legittimità la verifica della la corrispondenza tra contenuto del provvedimento impugnato e quanto asserito dal contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021,
n. 39283; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 14 aprile 2023, n. 10089; Cass., Sez. Trib., 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. Trib., 26 agosto 2024, n. 23105).
Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 8, comma 2, e 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado una qualsiasi motivazione sui presupposti della pretesa impositiva in relazione alla concessione del diritto di superficie alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ con rogito notarile registrato il 16 gennaio 2002 al n. 183/2017.
5.1 In disparte l’impropria denuncia del vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il predetto motivo è inammissibile.
5.2 Valgono in proposito le argomentazioni illustrate ai precedenti punti 3.2 e 3.3.
Si può aggiungere ancora, almeno in relazione alle ingiunzioni di pagamento (rispetto alle quali non è stata ritualmente riproposta la censura sulla notifica dei prodromici avvisi di accertamento), che, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. Trib., 13
dicembre 2023, n. 34902; Cass., Sez. Trib., 5 agosto 2024, n. 22108).
Con il quinto motivo, si denuncia violazione degli artt. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , in relazione all’ art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stata omessa dal giudice di secondo grado una qualsiasi motivazione sulle eccezioni di prescrizione e decadenza.
6.1 In disparte l’impropria denuncia del vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il predetto motivo è inammissibile.
6.2 Valgono in proposito le argomentazioni illustrate ai precedenti punti 3.2, 3.3 e 5.2.
In conclusione, valutandosi l’infondatezza /inammissibilità dei motivi dedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
Ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del l’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE Dott. NOME COGNOME