Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20771 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16974/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso i loro indirizzi digitali (PEC) e
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura
Oggetto: tributi contraddittorio
Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, n. 2306/27/15, depositata in data 23 febbraio 2015
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME , titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE , esercente l’attività di commer cio al dettaglio di confezioni per adulti, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 1999 con il quale -a seguito di verifica conclusa con PVC del 9 maggio 2002 -si rideterminava il reddito di impresa con metodologia analitico-induttiva, mediante utilizzo della metodologia del costo del venduto, in relazione al quale veniva applicato il ricarico medio ponderato.
La CTP di Messina ha accolto il ricorso.
La CTR della Sicilia, Sezione staccata di Messina, con sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello (per quanto qui ancora rileva), che il contribuente era stato messo in grado di conoscere il contenuto della pretesa impositiva sulla base della produzione del PVC, avvenuta tardivamente in primo grado, trattandosi di atto che il contribuente conosceva per essere stato da lui sottoscritto. Il giudice di appello ha, inoltre, accertato che il diritto di difesa era stato rispettato, in quanto l’atto impositivo ripr oduceva nei suoi tratti essenziali il PVC, tanto che i giudici di primo grado avevano avuto contezza delle relative contestazioni contenute nel ricorso introduttivo del contribuente; infine, è stato ritenuto legittimamente
acquisito il PVC in quanto, benché atto tardivamente prodotto in primo grado, lo stesso era stato ritualmente prodotto in grado di appello.
Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 24 Cost., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto rispettato l’obbligo di motivazione da parte dell’Ufficio per il fatto che il PVC, benché depositato lo stesso giorno della discussione del ricorso, fosse utilizzabile ai fini della decisione in quanto atto conosciuto dal contribuente. Osserva parte ricorrente che la tardiva produzione da parte dell’Ufficio non ha consentito una adeguata difesa del contribuente, né avrebbe consentito al giudice una adeguata ponderazione della controversia. Osserva, inoltre, che la tardività della produzione avrebbe travolto anche l’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 1, d. lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto rispettato l’obbligo di motivazione da parte dell’Ufficio. Osserva parte ricorrente che la sentenza si rivelerebbe « abnorme » nella parte in cui ha ritenuto rispettato il diritto di difesa del contribuente, laddove il documento prodotto tardivamente non consentirebbe una corretta incardinazione del contraddittorio.
I motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente (e sui quali il ricorrente ritorna diffusamente in memoria), sono inammissibili, in quanto non colgono, né censurano correttamente una ulteriore
doppia ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello ha, difatti, ritenuto correttamente incardinato il contraddittorio e rispettato il diritto di difesa, anche in considerazione della circostanza in fatto che l’avviso di accertamento impugnato riproduce sse le parti essenziali dell ‘atto istruttorio (il processo verbale di contestazione), consentendo l’espletamento del diritto di difesa del contribuente . Questa parte della sentenza, incentrata su un duplice accertamento in fatto (riproduzione, nell’avviso impugnato, delle parti essenziali del PVC e indicazione dei punti essenziali della contestazione nel ricorso introduttivo del contribuente), non è stata censurata ed è passata in cosa giudicata, unitamente all’accertamento (sotto questo specifico profilo e sulla base di tale accertamento in fatto) del rispetto del diritto di difesa.
4. Parimenti, non è stata censurata la parte motiva della sentenza di appello (costituente autonoma ratio decidendi ), ove afferma che il PVC è stato legittimamente prodotto in appello, circostanza che ha consentito al giudice di appello di prenderne legittimamente cognizione in base al principio di acquisizione, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il documento tardivamente prodotto in primo grado può essere ritualmente prodotto in appello e utilizzato ai fini della decisione (Cass., Sez. V, 17 novembre 2020, n. 26115). Essendo la sentenza di primo grado assorbita e sostituita dalla sentenza di appello, l’eventuale vizio del contraddittorio e della lesione del diritto di difesa legato alla tardiva produzione della documentazione in primo grado (già ritenuta insussistente sulla base della superiore
ratio decidendi , non oggetto di specifica censura), è, comunque, superato dalla produzione della documentazione in appello, ragione della decisione anch’essa non oggetto di censura.
5 . Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2024