Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29305 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29305 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
Oggetto: Diniego rimb. IRPEF 1990-1991-1992
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2686/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in proprio e in qualità di erede del coniuge RAGIONE_SOCIALE, con l’AVV_NOTAIO, con elezione di domicilio presso l’indirizzo PEC del difensore ;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi della signora RAGIONE_SOCIALE;
– intimate – avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 7348/04/2020 pronunciata il 02 novembre 2020 e depositata il 14 dicembre 2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente, in data 30.11.2004, in proprio e in qualità di erede del coniuge, presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Provinciale Siracusa -istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato per il triennio 1990-1992, a titolo di capitale e interessi, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L’istanza di rimborso scaturiva dalla residenza dei contribuenti in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contrib uenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. L’ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.
Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Siracusa, che rigettava le ragioni dei contribuenti sul presupposto che non fossero state prodotte in giudizio le prove dei pagamenti effettuati, su cui si fondava il rimborso.
Sul gravame del contribuente, il collegio d’appello riformava la sentenza di prime cure.
Insorge il patrono erariale affidandosi a quattro motivi di ricorso, cui replica il contribuente con controricorso.
CONSIDERATO
Con il primo motivo, sollevando censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 22 e 27 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l’ U fficio censura l’omesso rilievo dell’inammissibilità del ricorso introduttivo, privo dell’ allegazione dei versamenti effettuati, sui quali si fonda il rimborso.
Con il secondo motivo, sollevando censura ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, comma primo c.c. e 115 c.p.c., parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure per aver ritenuto soddisfatt o l’onere probatorio gravante sul contribuente, sebbene egli non avesse depositato alcun atto attestante i versamenti effettuati.
Con il terzo motivo, sollevando censura ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma di ciassettesimo, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni, degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea , nonché dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con decisione (UE) 2016/195, notificata con il n. C NUMERO_DOCUMENTO final , nella sostanza si lamenta la titolarità di redditi da lavoro autonomo e, di conseguenza, violazione del diritto europeo e dei principi fissati dalla giurisprudenza della CGUE per l’erogazione di aiuto di RAGIONE_SOCIALE .
Con il quarto motivo di ricorso, sollevando censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992, parte ricorrente censura la pronuncia di seconde cure per non avere rilevato che la produzione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni sostitutive previste dal regime de minimis fosse avvenuta solo tre giorni prima dell’udienza di trattazione della causa.
I primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono infondati.
Come rilevato dalla CTR, il contribuente ha depositato in giudizio debita documentazione quantificando, altresì, la somma complessiva dovuta al rimborso per il triennio 1990-1992 pari ad € 60.325,99.
Secondo giurisprudenza di questa Corte, tale produzione è idonea ad integrare il contenuto specifico minimo di allegazione necessario affinché l’istanza di rimborso (essendo il contribuente creditore ed attore sostanziale) possa generare un silenzio-rifiuto e quindi un provvedimento impugnabile con il ricorso introduttivo (cfr. Cass. 30/11/2012, n. 21400; Cass. 20/03/2000, n. 3250; Cass. 13/12/2018, n. 32263; Cass. 21/02/2020, n. 4565). Giova peraltro precisare che la censura sarebbe comunque inammissibile anche qualora il riferimento alla mancata prova RAGIONE_SOCIALE somme versate, ed oggetto della domanda di parziale rimborso, dovesse intendersi diretta a censurare non meramente il contenuto dell’istanza di rimborso, ai fini dell’asserita improponibilità in rito del ricorso introduttivo, ma anche l’a ccertamento, in giudizio, dei versamenti effettuati dal contribuente e, quindi, dell’esistenza stessa del diritto alla ripetizione (così Cass. n. 11904 del 2023).
Dalla motivazione della sentenza gravata, poi, si evince che la CTR, con accertamento in fatto effettuato sulla base RAGIONE_SOCIALE evidenze probatorie, ha rilevato che l’importo complessivo chiesto a rimborso ammontava ad € 60.325,99, somma di gran lunga inferiore al limite posto dalla normativa de minimis in materia di aiuti di S tato (€ 200.000,00).
Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
L’art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato ‘Deposito di documenti e memorie’ è ubicato nel Capo I del
decreto, relativo al processo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, e, pertanto, attiene alla fase del processo che si svolge dinanzi al giudice di prime cure. Con espresso riguardo alla documentazione suscettibile di essere dedotta in sede d’appello, l’art. 58 del medesimo decreto legislativo, rubricato ‘Nuove prove in appello’ e inserito nel Capo II ‘Le impugnazioni’, dispone che ‘Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. È fatta salva la facoltà RAGIONE_SOCIALE parti di produrre nuovi documenti’.
Secondo un recente arresto di questa Corte (ord. 07 luglio 2021, n. 19368), ‘ le ragioni poste a fondamento del decisum non sono condivisibili e non si pongono in linea con il costante ed univoco orientamento di questa Corte secondo cui la piana lettura dell’art. 58 citato abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente -sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova» (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n. 22776; Cass., sez. 5, 22/11/2017, n. 27774; Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313; Cass., sez. 5, 16/11/2018, n. 29568; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429).
Anche se non si ignora una risalente pronuncia secondo cui questa produzione nuova potrebbe avvenire solo senza l’effetto di allargare l’oggetto del contendere rispetto a quello di primo grado, in quanto la produzione non potrebbe essere esercitata in contrasto con l’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, il quale, escludendo l’introduzione di eccezioni e tematiche nuove, non consente l’ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di nuovi documenti (Cass., sez. 5, 21/01/2009 n.
1464), in generale nel processo tributario di appello le parti possono produrre qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza (Cass., sez. 6-5, 6/11/2015, n.22776), e tale principio opera anche nell’ipotesi di deposito in sede di gravame dell’atto impositivo notificato, trattandosi di mera difesa, volta a contrastare le ragioni poste a fondamento del ricorso originario, e non di eccezione in senso stretto, per la quale opera la preclusione di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., sez. 5, 4/04/2018, n. 8313).
Come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 401 del 28 luglio 2000, in relazione all’art. 345 cod. proc. civ., la possibilità che una attività probatoria rimasta preclusa nel giudizio di primo grado sia esperita in appello, per cui l’instaurazione del giudizio di secondo grado sia l’unico mezzo attraverso il quale quell’attività possa essere svolta, non è di per s é irragionevole, se si considera che nel giudizio di primo grado la previsione del termine per l’adempimento mira a scongiurare il prolungamento dei tempi di definizione del giudizio stesso, mentre la previsione contemplata per il secondo grado di giudizio ha il diverso fine di temperare proprio la rigida preclusione dell’attività probatoria intervenuta nel primo grado di giudizio e, quindi, costituisce una scelta discrezionale del legislatore, come tale insindacabile.
La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 199 del 2017, pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 -sollevata dalla C.T.R. della Campania la quale ha dubitato della conformità ai principi costituzionali della facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti di cui la parte già disponeva nel grado anteriore, sia perché potrebbe artatamente impedire alla controparte processuale la proposizione di motivi aggiunti in primo grado e,
quindi, condurre alla perdita di un grado di giudizio, con chiara compromissione del diritto di difesa, sia per disparit à di trattamento tra le parti del giudizio a favore di quella che ha facoltà di produrre per la prima volta in appello documenti già in suo possesso nel giudizio di primo grado -ha ritenuto non fondate le censure’.
Correttamente, pertanto, la CTR non ha espunto dal giudizio i prefati documenti che, peraltro, non vengono posti a fondamento di autonoma ratio della sentenza qui in scrutinio.
In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
PQM
La Corte rigetta il ricorso ; condanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 5.600.00 , oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023