Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17997 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17997 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. R.G. 12467-2023 proposto da:
CONSORZIO DI RAGIONE_SOCIALE VAL D’ARNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’ Avvocato COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
TENUTA DI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente –
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata –
avverso la sentenza n. 348/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della TOSCANA, depositata il 12/4/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello del Consorzio RAGIONE_SOCIALE Medio Valdarno avverso la pronuncia n. 90/2019 della Commissione tributaria provinciale di Siena con cui era stato accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE avverso cartella esattoriale per mancato pagamento dei contributi consortili 2014.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale il RAGIONE_SOCIALE Medio Valdarno propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrato con memoria.
Tenuta di Bibbiano RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, Agenzia delle entrate riscossione è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e «dei principi sull ‘ onere della prova nella materia della contribuenza di bonifica» per avere i Giudici d’appello ritenuto inutilizzabili i documenti prodotti dal Consorzio in appello (tra i quali piano di classifica, perimetro di contribuenza, piano di riparto), rilevanti e decisivi per dimostrare la legittimità della pretesa contributiva.
1.2. Le doglianze sono fondate.
1.3. Va premesso che ai sensi dell’articolo 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, nel giudizio tributario, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.
1.4. Questa disposizione è stata fatta oggetto di costante interpretazione da parte di questa Corte di legittimità, la quale ne ha evidenziato la specialità
rispetto a quanto diversamente disposto, per il giudizio civile ordinario, dall’ultimo comma dell’articolo 345 del codice di rito.
1.5. Si è così affermato che l’articolo 58 in esame consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza (cfr. Cass. n. 22776/2015; conf. Cass. n. 18907/2011).
1.6. Ciò posto, il giudice di primo grado aveva ritenuto tardivamente costituito in giudizio il Consorzio, rilevando che aveva dunque mancato di produrre la documentazione nel termine minimo di 20 giorni prima dell’udienza fissata (come previsto dall’art. 32 D.Lgs. n. 546/1992).
1.7. I Giudici d’appello hanno quindi confermato la pronuncia sul punto, sancendo l’inammissibilità della produzione, anche in appello, dei suddetti documenti
1.8. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, tuttavia, nel processo tributario, i documenti irritualmente prodotti in primo grado possono essere acquisiti nel grado di appello ed esaminati per la decisione se la parte si costituisce tempestivamente e provvede al rinnovo del deposito degli stessi secondo le formalità di legge (cfr. Cass. nn. 9635/2024, 18103/2021, 26115/2020)
1.9. Pertanto, i documenti tardivamente depositati nel giudizio di primo grado, vanno esaminati nel giudizio di appello, ove acquisiti al fascicolo processuale, dovendosi ritenere comunque prodotti in grado di appello ed esaminabili da tale Giudice in quanto prodotti entro il termine perentorio sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, applicabile anche al giudizio di appello.
1.10. Ne consegue che anche l’eventuale irritualità della produzione documentale in prime cure non ne precludeva affatto – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di seconde cure – la successiva produzione nel giudizio di appello.
1.11. Nel caso che occupa, dunque, il Consorzio ben avrebbe potuto produrre la documentazione rivolta a dimostrare l’esistenza e l’approvazione del piano di classifica, del perimetro di contribuenza, del piano di riparto, nonché le attività svolte a beneficio dei terreni dei consorziati.
1.12. Alla luce di quanto precede la Commissione tributaria regionale non ha fatto buon governo dei principi di diritto affermati da questa Corte nella sua consolidata giurisprudenza, rigettando l’appello del Consorzio proprio sul presupposto della mancanza di «prova (per le anzidette ragioni circa l’inutilizzabilità degli atti stante la tardività della costituzione dell’ente impositore ) circa la adozione del piano generale di bonifica e del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, la cui presenza avrebbe legittimato l’inversione dell’onere probatorio ».
L’accoglimento del primo motivo determina, quindi, l’assorbimento del secondo e del terzo motivo ( circa la violazione dei principi sull’onere della prova nella materia della contribuenza di bonifica e l’omesso esame di «documenti e fatti decisivi, come il Piano di Classifica, il Perimetro di Contribuenza, la Relazione Tecnica e il Piano delle attività 2014, che avrebbero dimostrato la legittimità della pretesa contributiva»).
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da